Mancata denuncia all’INAIL di soci e collaboratori senza maxi sanzione

Nell’ipotesi in cui ai lavori siano addetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari (anche artigiane), coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria (anche artigiane), l’art. 23 del DPR 1124/65 richiede al datore di lavoro – qualora i predetti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis comma 2 del DL 510/96 – di denunciarli nominativamente in via telematica all’INAIL, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

La denuncia in questione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, tramite il servizio telematico “Denunce-DNA Soci”, disponibile sul portale dell’Istituto assicuratore (www.inail.it).
Per tali categorie di lavoratori, la denuncia nominativa si aggiunge agli obblighi e ai termini prescritti dall’art. 12 del DPR 1124/65, in quanto la prima è riferita al rapporto di lavoro, la seconda al rischio assicurato (invio telematico quadro P per soggetti non artigiani o modulo D e D1 per soggetti artigiani).

Vi è dunque l’obbligo di comunicare anticipatamente il codice fiscale dei soggetti sopra citati e può ben dirsi che esso sia speculare a quello riferito ai lavoratori dipendenti per i quali, si ricorda, è necessaria la comunicazione anticipata di assunzione.
Nel caso di cessazione dell’attività da parte di tali soggetti, gli unici obblighi sono quelli di comunicazione di cui all’art. 12 del DPR 1124/65.

Va altresì ricordato che l’eventuale omissione della comunicazione non comporta sanzioni analoghe a quelle riferite alla mancata regolarizzazione di un dipendente.
Infatti, le recenti FAQ dell’Ispettorato nazionale del Lavoro riferite alla maxisanzione hanno precisato, tra le varie, che il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione.

Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede appunto una comunicazione ex art. 23 del DPR 1124/65.
Ciò non significa naturalmente che la maxisanzione non possa venire applicata nel caso in cui si trovi al lavoro un familiare senza denuncia nominativa per il quale sia dimostrabile, in concreto (e con una certa complessità), l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nella normalità dei casi la sanzione che verrà contestata nel caso di mancata denuncia nominativa di soci e collaboratori va da 125 a 770 euro secondo quanto previsto dall’art. 195 del DPR 1124/65.

Previsti recuperi contributivi e assicurativi

Ad essa si accompagnano però i recuperi contributivi e assicurativi, sempre che, naturalmente, il periodo contributivo sia scaduto.
Ad esempio, ove venga trovato al lavoro a luglio 2024 un collaboratore familiare del settore commercio occupato senza denuncia da aprile 2024, a fini INAIL non verranno richiesti premi ma l’azienda verrà invitata a denunciare l’imponibile previsto per tale soggetto alla scadenza della autoliquidazione.

L’Istituto assicuratore, tramite il proprio servizio ispettivo o attraverso una istruttoria amministrativa, potrà verificare se l’azienda ha adempiuto all’obbligo e, ove ciò non sia avvenuto, la sede INAIL richiederà i premi omessi con le relative somme aggiuntive.Nell’ipotesi in cui ai lavori siano addetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari (anche artigiane), coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria (anche artigiane), l’art. 23 del DPR 1124/65 richiede al datore di lavoro – qualora i predetti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis comma 2 del DL 510/96 – di denunciarli nominativamente in via telematica all’INAIL, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

La denuncia in questione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, tramite il servizio telematico “Denunce-DNA Soci”, disponibile sul portale dell’Istituto assicuratore (www.inail.it).
Per tali categorie di lavoratori, la denuncia nominativa si aggiunge agli obblighi e ai termini prescritti dall’art. 12 del DPR 1124/65, in quanto la prima è riferita al rapporto di lavoro, la seconda al rischio assicurato (invio telematico quadro P per soggetti non artigiani o modulo D e D1 per soggetti artigiani).

Vi è dunque l’obbligo di comunicare anticipatamente il codice fiscale dei soggetti sopra citati e può ben dirsi che esso sia speculare a quello riferito ai lavoratori dipendenti per i quali, si ricorda, è necessaria la comunicazione anticipata di assunzione.
Nel caso di cessazione dell’attività da parte di tali soggetti, gli unici obblighi sono quelli di comunicazione di cui all’art. 12 del DPR 1124/65.

Va altresì ricordato che l’eventuale omissione della comunicazione non comporta sanzioni analoghe a quelle riferite alla mancata regolarizzazione di un dipendente.
Infatti, le recenti FAQ dell’Ispettorato nazionale del Lavoro riferite alla maxisanzione hanno precisato, tra le varie, che il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione.

Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede appunto una comunicazione ex art. 23 del DPR 1124/65.
Ciò non significa naturalmente che la maxisanzione non possa venire applicata nel caso in cui si trovi al lavoro un familiare senza denuncia nominativa per il quale sia dimostrabile, in concreto (e con una certa complessità), l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nella normalità dei casi la sanzione che verrà contestata nel caso di mancata denuncia nominativa di soci e collaboratori va da 125 a 770 euro secondo quanto previsto dall’art. 195 del DPR 1124/65.

Previsti recuperi contributivi e assicurativi

Ad essa si accompagnano però i recuperi contributivi e assicurativi, sempre che, naturalmente, il periodo contributivo sia scaduto.
Ad esempio, ove venga trovato al lavoro a luglio 2024 un collaboratore familiare del settore commercio occupato senza denuncia da aprile 2024, a fini INAIL non verranno richiesti premi ma l’azienda verrà invitata a denunciare l’imponibile previsto per tale soggetto alla scadenza della autoliquidazione.

L’Istituto assicuratore, tramite il proprio servizio ispettivo o attraverso una istruttoria amministrativa, potrà verificare se l’azienda ha adempiuto all’obbligo e, ove ciò non sia avvenuto, la sede INAIL richiederà i premi omessi con le relative somme aggiuntive.

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