Il credito di imposta per l’acquisto di beni 4.0 materiali o immateriali presuppone l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, manon vi è un termine entro il quale il bene debba essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari debbano essere acquisiti.
Nell’ipotesi in cui l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’agevolazione 4.0 potrà iniziaresolo da tale successivo periodo.
L’art. 1, c. 1059, L. 30.12.2020 n. 178, precisa che è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta ordinario per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Nel caso in cui l’impresa abbia deciso di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misurapiena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si sia proceduto all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 90.000 euro e che nel corso del2023 sia stato interconnesso; qualora l’impresa nel corso del 2021 si sia avvalsa della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi delcomma 1054 della legge di Bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000), e nell’anno 2022 della seconda quota, a partire dal 2023 decorrerà il triennio di fruizione del creditospettante, per ipotesi, ai sensi del comma 1056 e la quota annuale compensabile sarà pari a 13.000 euro [1/3 di 39.000 (45.000 – 6.000)].
Nell’ipotesi prospettata, secondo le indicazioni di una Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel 2022, l’impresa avrà compilato il quadro RU del modello Redditi 2022indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L (corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili 4.0). Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisavano che: “Idati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzareprescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso.
Inoltre, l’impresa doveva riportare, nel rigo RU5, l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e, nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontarecomplessivo del costo sostenuto. Resta fermo che, sebbene il credito sia stato indicato per l’intero ammontare (pari al 50% del costo sostenuto), lo stesso era utilizzabile in misuranon superiore al 10% del predetto costo (come bene ordinario), per la quota annuale pari a 1/3. Quindi, nel rigo RU12 del modello Redditi 2022 e Redditi 2023 andava indicato ilcredito residuo da riportare nel successivo modello Redditi 2024. L’interconnessione avvenuta nel 2023 permette di evidenziare nel Redditi 2024 una maggiore quota di credito diimposta utilizzata in compensazione.
L’impresa consapevole che il bene acquistato non verrà mai interconnesso ridurrà l’importo residuo del rigo RU12 della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta peri beni agevolabili 4.0, barrando la casella 1.