L’art. 2 D.Lgs. 139/2024, in attuazione dei principi di delega fissati nella L. 111/2023, apporta modifiche al Testo unico imposta di registro (Tur). In particolare, vengono rivisti alcuni articoli afferenti alla tassazione dei trasferimenti di aziende o rami di esse.
L’art. 23, c. 4 del Tur viene completamente sostituito e il nuovo testo, in vigore dal 1.01.2025, prevede l’applicazione delle aliquote previste per le diverse tipologie di beni oggetto di cessione. Dalla lettura della relazione illustrativa, si evince che l’intervento legislativo mira a garantire una maggiore razionalità alla funzione dell’imposta e una semplificazione nel suo meccanismo applicativo. Fermo restando che nulla muta ai fini Iva (la cessione d’azienda o di un singolo ramo continua a essere un’operazione fuori campo ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972), ai fini dell’imposta di registro, la tassazione, come noto, è in misura proporzionale.
Considerato che l’operazione di che trattasi interessa un’universalità di beni, costituita da elementi materiali e immateriali, si pone il problema di individuare i criteri di applicazione dell’imposta che variano a seconda che si tratti il trasferimento come afferente a un complesso unitario oppure considerando le caratteristiche e la natura dei singoli beni che lo compongono. Il nuovo art. 23, c. 4 prevede che sia legittimo applicare separatamente a ogni categoria di beni, la propria aliquota prevista dal Testo unico imposta di registro.Questo, tuttavia, impone una condizione: occorre una precisa ripartizione del prezzo da imputare a ogni singola categoria di beni (mobili, immobili, crediti, ecc.).
Nel caso in cui siano compresi nel trasferimento dei crediti, si applica la corrispondente aliquota (0,50%) sulla quota parte di corrispettivo a essi imputabile. Per quanto attiene alle passività, la norma prevede che debbano essere imputate ai diversi beni (sia mobili che immobili) in proporzione del loro rispettivo valore. Qualora nell’atto di cessione non sia prevista una ripartizione del prezzo, il trasferimento viene inteso come riferito a un complesso unitario e, in tal caso, si applicano i criteri stabiliti dall’art. 23, c. 1 ovvero l’aliquota più elevata tra quella prevista per i singoli beni che compongono il complesso oggetto di cessione.
Confrontando le differenze tra vecchia e nuova norma, tuttavia, si nota soltanto uno spostamento di quanto già previsto nell’ultimo periodo dell’art. 23, c. 1, al c. 4. Invece, il vecchio comma 4 si occupava unicamente del criterio di imputazione delle passività, che, peraltro, rimane invariato. Viene interessato da modifiche anche l’art. 51 del Tur, con la sostituzione dei cc. 2 e 4.
In particolare, i criteri già previsti dalla precedente formulazione del c. 4 vengono trasfusi nel nuovo c. 2. Ai fini della determinazione della base imponibile si assume il valore venale complessivo dei singoli beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni di cui agli artt. 7, parte prima della tariffa e 11-bis della tabella (unità da diporto e veicoli iscritti al PRA). La determinazione del valore da sottoporre a tassazione prevede lo scomputo delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, salvo quelli che l’alienante si sia impegnato ad estinguere.
Nella sostanza, si tratta di una riscrittura di regole già vigenti.