Ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale è data anche facoltà di fruire del correlato istituto del ravvedimento di cui all’art. 2-quater D.L. 113/2024 (decreto Omnibus).
Per aderire al regime del ravvedimento non è necessario inviare alcuna comunicazione telematica, ma solo provvedere al versamento tramite il modello F24 di quanto dovuto, come emerge dal provvedimento 4.11.2024, n. 403886, entro il 31.03.2025.
Per capire a quanto ammonta il dovuto è sufficiente accedere al proprio Cassetto fiscale e seguire questo percorso: Consultazioni / Comunicazioni / Scheda di sintesi del Concordato Preventivo Biennale. Nelle ultime pagine della scheda è possibile evincere, per ogni singola annualità oggetto del ravvedimento, l’importo da pagare per “blindare” l’anno. Si ricorda infatti che il pagamento di tali somme permette di evitare accertamenti:
– analitici, analitico-induttivi, o induttivi puri ai fini redditi;
– analitico-induttivi ai fini Iva.
I conteggi vengono effettuati sulle basi imponibili delle dichiarazioni dei redditi/Irap presentate entro lo scorso 9.10.2024 (integrative comprese).
Tuttavia, non tutti i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo possono fruire del ravvedimento, poiché per esempio i soggetti in regime forfetario ne sono esclusi. Sono destinatari del regime del ravvedimento i soggetti che:
– hanno applicato gli Isa o hanno avuto una causa di esclusione correlata all’emergenza Covid o una situazione di non normale svolgimento dell’attività (causa 4);
– hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Inoltre, il provvedimento suddetto chiarisce che non è possibile avvalersi del regime di ravvedimento se il pagamento del dovuto avviene dopo la notifica di un PVC o schema d’atto d’accertamento o atto di recupero di crediti inesistenti.
Se il soggetto nelle annualità 2018-2022 ha prodotto sia redditi da lavoro autonomo sia redditi d’impresa, deve effettuare il pagamento per entrambe le tipologie, non potendone selezionare una o l’altra, il che non perfezionerebbe il ravvedimento su quell’anno.
È ben possibile ravvedere anche una sola delle annualità disponibili e nel modello F24 andrà indicata tale annualità nel campo “anno di riferimento” e l’apposito codice tributo.
Nel caso si opti per rateizzare il debito, l’annualità si deve considerare “blindata” soltanto se si versano tutte le rate, anche se tardivamente; infatti, il pagamento tardivo di una rata (diversa dalla prima) non causa la decadenza dalla rateazione se il pagamento viene effettuato entro il termine della rata successiva. Si ricorda che le rate possono essere massimo 24 e sono mensili.