Regime forfetario: come calcolare la rettifica Iva nel passaggio al forfait – Uscita dal forfettario

In ragione dell’incremento dell’ammontare della soglia di accesso al regime forfetario (art. 1 comma 54 della L. 190/2014), si è ampliata la platea di soggetti passivi che aderiscono a tale regime per l’anno d’imposta 2023, mentre nel 2022 rientravano ancora nel regime IVA ordinario.

I soggetti passivi in questione sono, in linea generale, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per il 2022, oltre ad effettuare ancora la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche per il quarto trimestre 2022.
I due adempimenti possono essere “unificati” se il soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio e compila il quadro VP con i dati LIPE dell’ultimo trimestre dell’anno.

Per coloro che aderiscono al regime forfetario, è previsto nella dichiarazione IVA 2023 il rigo VA14: barrando la casella “1” si indica che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA presentata prima dell’applicazione del regime.
Non è, invece, richiesta la compilazione del quadro VO della suddetta dichiarazione. Infatti, trattandosi di regime naturale, in presenza dei requisiti di legge, non è necessario esercitare alcuna opzione, né sussiste un vincolo di permanenza triennale (diversamente da quanto richiede l’art. 3 del DPR 442/97 proprio per i regimi opzionali).

In linea di principio, è sufficiente il comportamento concludente del soggetto passivo e la sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno (2023). Nel caso del regime forfetario, ad esempio, ci si riferisce alle modalità di fatturazione e all’assenza delle liquidazioni periodiche.

I soggetti in possesso delle condizioni per il regime forfetario, i quali non intendono avvalersene, possono invece esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari (art. 1 comma 70 della L. 190/2014). In tal caso, l’opzione è comunicata con la prima dichiarazione successiva alla scelta operata, barrando la casella “1” del rigo VO33 del modello IVA.

Tale opzione non comporta alcun vincolo temporale di permanenza per le imprese in contabilità semplificata (ris. Agenzia delle Entrate n. 64/2018 e circ. n. 19/2019, § 3.1), anche qualora fosse applicato il regime c.d. delle registrazioni IVA (art. 18 comma 5 del DPR 600/73).
Analoga impostazione è stata adottata con riguardo ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente (interpello DRE Emilia Romagna n. 909-1960/2021).

Un’ipotesi particolare riguarda, inoltre, i soggetti che, nel corso del 2015, avevano optato per il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 e 2 del DL 98/2011) e che dall’anno di imposta 2022 aderiscono al regime forfetario, mediante comportamento concludente. Nel caso di specie, dev’essere barrata la casella “3” nel rigo VO34, allegando il quadro VO al modello REDDITI 2023 (in assenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA): in questo modo è revocata la scelta già effettuata per il regime di vantaggio, con la contestuale adesione al forfetario.

Possibile obbligo di rettifica della detrazione

Tra gli adempimenti dichiarativi richiesti da parte di coloro che dal regime IVA ordinario sono transitati a quello forfetario nel 2023 vi è anche la rettifica della detrazione in precedenza operata.
Ai sensi dell’art. 19-bis2 comma 3 del DPR 633/72, il mutamento del regime fiscale delle operazioni attive impone di rettificare la detrazione dell’IVA afferente i beni e i servizi acquistati dal soggetto passivo durante la permanenza nel regime ordinario.
Non si pone un tema di rettifica della detrazione per coloro che, prima di transitare al forfetario, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti (come, ad esempio, le prestazioni sanitarie o quelle socio-sanitarie) e non potevano fruire del diritto alla detrazione per ragioni “soggettive” ex art. 19 comma 2 del DPR 633/72.

I beni e i servizi che non sono stati ancora ceduti o utilizzati nell’attività d’impresa e che conferiscono il diritto alla detrazione in misura diversa da quanto previsto al momento dell’acquisto, richiedono la rettifica in parola. Lo stesso vale con riguardo ai beni ammortizzabili per i quali non è ancora decorso il periodo di c.d. “tutela fiscale”.

La rettifica della detrazione avviene compilando (con il segno meno) il rigo VF70, espressamente riferito – secondo le istruzioni alla compilazione del modello IVA – anche ai “soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2023 si avvalgono del regime forfetario”, come dispone l’art. 1 comma 61 della L. 190/2014. Al fine di determinare l’importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo VF70, è possibile compilare l’apposito prospetto D riportato nell’Appendice delle istruzioni del modello.

L’emergere di un debito in termini di IVA richiede di effettuare il versamento entro il termine ordinario previsto per il saldo dell’imposta, vale a dire il 16 marzo 2023, salvo pagamento differito e/o rateizzato.

Per l’anno 2019 —-> al 2015

La rettifica non deve essere operata:

  • per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
  • per i beni il cui coefficiente d’ammortamento stabilito ai fini delle imposte dirette è superiore al 25%.

Nel caso di uscita dal regime forfettario, il contribuente potrà recuperare l’eventuale IVA a credito emergente dalla rettifica della detrazione a proprio favore già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita dal regime senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale.

La detrazione deve essere indicata in VF70 ma non deve essere versata in maniera autonoma il 16/marzo 2023. Il debito è indicato nel quadro VL

Remissione in bonis Comunicazioni detrazioni edilizie

Si ricorda innanzitutto che, con la conversione in legge del D.L. 198/2022 (decreto “Milleproroghe“), è stato introdotto il rinvio al 31.03.2023 delle comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” e delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.
Con le modifiche indicate, quindi, viene prorogato dal 16.03.2023 (Agenzia delle Entrate, provvedimento direttoriale n. 35873/2022 § 4.1) al 31.03.2023 il termine per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi eseguiti nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di cui all’art. 3, c. 10-octies D.L. 198/2022 convertito.
Il successivo comma 10-novies dell’art. 3 del decreto appena richiamato proroga, alla medesima data del 31.03.2023, il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 D.M. 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi edilizi, eseguiti sulle parti comuni del condominio.

In aggiunta a tale proroga, sebbene con un impatto molto più contenuto, si deve considerare che i contribuenti potranno inviare le comunicazioni di opzione, sempre riferibili alle spese sostenute nel 2022, nel corso del 2023, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012.
La citata possibilità, da sempre ritenuta applicabile dalla dottrina maggioritaria, è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate che, con un documento di prassi (circolare n. 33/E/2022 § 5.4), ha previsto espressamente che, anche con riguardo all’adempimento della presentazione della comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, può trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis, in forza del generale principio sancito dal citato art. 2, c. 1 D.L. 16/2012, ai sensi del quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Si ricorda, però, che l’istituto richiamato richiede che il contribuente inadempiente, entro il termine ultimo previsto (nel caso dei bonus la dichiarazione dei redditi in scadenza entro il 30.11 di ogni anno), possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento, esegua la richiesta comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e, soprattutto, proceda con il versamento contestuale dell’importo pari alla misura minima della sanzione, di cui all’art. 11, c. 1 D.Lgs. 471/1997, attualmente determinata in 250 euro, senza possibilità di compensazione.
Pertanto, la remissione in bonis delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese 2022 e delle cessioni differite del 2020 e 2021, in scadenza il 31.03.2023 si potranno perfezionare con la presentazione della comunicazione di opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (per i soggetti solari entro il 30.11.2023) e con il versamento, tramite modello “F24”, della sanzione di 250 euro, non ravvedibile e non compensabile.