Fotovoltaico al 110% e contratto di cessione dell’energia al GSE: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 10/11/2022

Ai sensi del comma 5, art. 119, D.L. n. 34/2020 sono ammesse al superbonus le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati) connessi alla rete elettrica su edifici e pertinenze, eseguita congiuntamente ad un intervento cd. “trainante” di riqualificazione energetica o antisismico agevolabili con la maxidetrazione 110% (commi 1 e 4, art. 119, D.L. n. 34/2020). Secondo quanto disposto dal comma 7, del citato articolo 119, l’agevolazione è riconosciuta a condizione che sia stipulato un contratto di cessione dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo a favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità descritte dall’art. 42-bis, D.L. n. 162/2019.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nei casi in cui:

  • il contratto di cessione dell’energia con il GSE sia perfezionato oltre il termine di validità del superbonus;
  • il beneficiario della detrazione non coincida con l’intestatario dei contratti di utenza elettrica e di cessione dell’energia.

Contratto con GSE perfezionato oltre la scadenza dell’agevolazione

Come sopra accennato, il riconoscimento del superbonus 110% in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di cessione dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42-bis, D.L. n. 162/2019, a favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs n. 387/2003.

È tuttavia importante segnalare che, operativamente, prima di procedere alla richiesta al GSE è necessario che vengano concluse le operazioni di allaccio dell’utenza da parte dell’ente distributore.

Con Risposta ad Interpello n. 907-1110/2022, la Direzione Regionale del Veneto ha affrontato il caso in cui l’effettivo allaccio dell’utenza e, dunque, l’istanza di cessione al GSE siano successivi al 31 dicembre 2022 (termine ultimo per fruire del superbonus in caso di persone fisiche che effettuano interventi su unità unifamiliari, come nel caso specifico).

Nel caso di specie, ipotizzando che i lavori “trainanti” e “trainati” siano terminati entro i termini di scadenza del superbonus e siano rispettati i termini di comunicazione di fine lavori, l’istante chiede se sia possibile fruire delle agevolazioni qualora, a causa dei tempi procedurali richiesti, la connessione alla rete elettrica e, quindi, la richiesta di contratto al GSE risultino successive al 31 dicembre 2022.

Richiamando la Risposta ad Interpello n. 57/2022 e la più recente Circolare n. 23/2022, l’Agenzia ha ricordato che il contribuente può fruire della maxidetrazione se in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza di cessione di energia al GSE, pur nelle more di perfezionamento del contratto di cessione.

La DRE Veneto ha quindi precisato che il perfezionamento del contratto può avvenire successivamente alla scadenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione. L’Agenzia ha inoltre chiarito che il rispetto del termine di scadenza temporale dell’agevolazione è un requisito che si riferisce solo al sostenimento della spesa e non a tutti gli altri adempimenti previsti. Pertanto l’attivazione dell’utenza, la connessione alla rete e il perfezionamento del contratto a favore del GSE possono essere effettuati anche dopo il termine dell’agevolazione, purché entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non corrispondenza tra beneficiario del superbonus e intestatario del contratto di cessione col GSE

Con Risposta ad Interpello 4 novembre 2022, n. 545, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al caso in cui il soggetto committente dei lavori di installazione di un impianto solare fotovoltaico, unico beneficiario del superbonus 110% (nel caso di specie si tratta infatti di un intervento “trainato”), non sia titolare né dell’utenza elettrica, né del contratto di cessione dell’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per ‘autoconsumo, con il GSE, intestati, invece, al soggetto comproprietario dell’immobile.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 24/2020, ricorda che il superbonus spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa e che possiede l’immobile sulla base di un titolo idoneo, vale a dire in qualità di proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento o detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato. In presenza di comproprietà, ciascuno dei comproprietari ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Sulla base del sopra richiamato comma 7, art. 119, D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, la stipula con il GSE di una specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete, senza tuttavia che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.

Ciò significa che al fine dell’ammissione al superbonus non è necessaria la coincidenza tra il beneficiario della detrazione e l’intestatario dell’utenza e, conseguentemente, del contratto del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Il commercio e la somministrazione di alimenti da parte delle ONLUS

ARTICOLO VALIDO FINO AL 31/12/2022 – POI RIFORMA TERZO SETTORE

Nell’ordinamento italiano l’espressione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, meglio nota con l’acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria alla quale appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nell’art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L’appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:

– le associazioni riconosciute e non riconosciute;

– i comitati;- le fondazioni;

– le società cooperative;

– gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Tutti noi avremo sicuramente notato, soprattutto nei periodi invernali, dei banchetti posti nelle vicinanze delle chiese o in piazze affollate, gestiti da volontari con divisa o cartellini identificativi ben in vista, intenti alla vendita di arance, mele o altri prodotti alimentari.

Li potremmo aver notati anche durante le fiere patronali, mescolati in mezzo agli altri ambulanti, vendere prodotti, alimentari e non, con lo scopo di finanziare le loro attività.
Sicuramente ci saremo chiesti come mai, gente completamente priva di esperienza nel settore alimentare, potesse vendere o somministrare alimenti senza aver mai frequentato i corsi abilitanti per il commercio alimentare, obbligatori per i commercianti del settore.

L’articolo 30, comma 5, del del Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 2009, stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, acquistano, in virtù del comma 8, dell’articolo 10, del D.Lgs.  n. 460/1997, la qualifica di Onlus a condizione che svolgano esclusivamente le attività commerciali marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.

Le attività commerciali marginali consentite, sono le seguenti:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre ché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Il secondo comma del Decreto del 25 Maggio 1995, precisa che le attività sopra elencate debbono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

Come affermato all’inizio, la normativa fiscale degli enti non commerciali prevede alcune agevolazioni in relazione alle attività occasionali sopra descritte.L’articolo 143 del TUIR, comma 3, lettera a), dispone infatti la non imponibilità dei fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione”.

Relativamente all’attività occasionale di somministrazione di alimenti, una volta accertata l’occasionalità dell’attività di somministrazione effettuata dall’associazione e la sussistenza del carattere celebrativo della festa, questa può  godere dell’agevolazione prevista dalla norma di cui sopra, assimilando l’attività di somministrazione a quella di offerta di beni di modico valore di cui al testo normativo precedentemente descritto.

In pratica il legislatore ha così voluto agevolare l’attività di raccolta fondi delle ONLUS anche mediante lo svolgimento di attività di ristoro, in considerazione del fatto che, generalmente, durante le manifestazioni pubbliche o raduni, l’afflusso della popolazione è notevole.

E’ tuttavia da evidenziare che  l’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve  essere comunque esercitata in maniera del tutto occasionale (diversi esperti sostengono addirittura che possa essere esercitata al massimo due volte l’anno) e, nota importante,  in occasione di eventi particolari.

Nell’ipotesi in cui non sia soddisfatto il carattere celebrativo dell’evento, ma sussista unicamente l’occasionalità della prestazione, dal punto di vista fiscale, pur rimanendo al di fuori della sfera di applicazione dell’IVA in quanto attività commerciale non abituale, i proventi che ne derivano configurerebbero per l’organizzazione “redditi diversi”.

E’ bene precisare che se dovesse venire a mancare anche “l’occasionalità”, l’attività di somministrazione di cibi e bevande si configurerebbe a tutti gli effetti come attività commerciale soggetta all’obbligo del possesso della  partita Iva, alla fatturazione delle vendite, etc.

Relativamente alla vendita/somministrazione di prodotti alimentari, è importante evidenziare che, nonostante le agevolazioni appena descritte,  per le associazioni ONLUS valgono le stesse regole in vigore per una qualsiasi attività ambulante del settore alimentare, nessuna esclusa.

Pertanto, se una qualsiasi associazione dovesse ad esempio porre in vendita/somministrare bevande  e alimenti sfusi, come tranci di torta, biscotti, etc, dovrà presentare al Comune la D.I.A. (ora SCIA) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande; inoltre  dovrà rispettare quanto previsto dalla propria normativa regionale di recepimento del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Alla pari degli altri ambulanti del settore alimentare, dovrà inoltre garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti  igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; in particolare dovrà proteggere gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essre posto a una determinata distanza dal suolo, etc.

I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 109/92 e dal D.Lgs. 114/2006.

Nell’ipotesi in cui l’Associazione ONLUS dovesse somministrare pasti, dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza  29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto “ Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.

Beni Strumentali, Credito imposta, industria 4.0 e dichiarazione redditi 2023

Indicazione fattura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058, della legge n. 178/2020”

Il momento di effettuazione dell’investimento
L’agevolazione spetta

I crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in “sostituzione” del maxi / iper ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Considerato che:

  • relativamente ai beni “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), l’agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l’effettuazione dell’investimento entro il 30.6.2023;
  • relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’agevolazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di “prenotazione” entro il 31.12.2025), è scalettata con l’applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti;

va valutata l’opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento e pertanto la spettanza dell’agevolazione / misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

  • per i beni in leasing rileva:
    • la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;

ovvero

  • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Non assume rilevanza la data del riscatto;

  • per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
  • se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
    • alla data di ultimazione dei lavori;
    • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.

CREDITO D’IMPOSTA BENI GENERICI – IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi:

  • fino al 31.12.2022;

ovvero

  • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La misura dell’agevolazione in esame risulta così individuata.

Beni materiali e immateriali generici nuovi
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 beni materiali€ 1.000.000 beni immaterialilimite massimo costi ammissibili € 2.000.000 beni materiali€ 1.000.000 beni immateriali
Simbolo_NBPer i beni in esame, quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 / “prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023.

CREDITO D’IMPOSTA BENI “INDUSTRIA 4.0” – IMPRESE

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0” spetta esclusivamente alle imprese.

Beni materiali

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

Importo investimentoBeni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)   comma 1056Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)   comma 1057Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)   comma 1057-bis
Fino a € 2.500.00050%40%20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.00030%20%10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.00010%10%5% (*)
 limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 5% del costo;
    • fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

Beni immateriali

Relativamente ai beni immateriali nuovi Industria 4.0”di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto daicommi 1058, 1058-bis e 1058-terdell’art. 1, Legge n. 178/2020 nonché dall’art. 21, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, la misura del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

Beni immateriali nuovi Industria 4.0Tabella B
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021     comma 1058Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
comma 1058 e art. 21,DL 50/22
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)   comma 1058Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)   comma 1058-bisInvestimento 1.1.2025 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)   comma 1058-ter
20%50%20%15%10%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000limite massimo costi ammissibili € 1.000.000limite massimo costi ammissibili € 1.000.000limite massimo costi ammissibili € 1.000.000limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo / interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.

Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:

  • l’effettivo sostenimento del costo;
  • la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0ӏ necessario:

  • disporre di una perizia asseverata,rilasciatada un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’Albo professionale(per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato)ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato,da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000;
  • inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.

 L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, al seguente indirizzo:

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
Simbolo_NBLa mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (codice tributo “6935” per i beni generici, “6936” per i beni materiali Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0).  

Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato:

  • in 3 rate di pari importo;
  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione / interconnessione.

Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Aiuti si Stato: Ho aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Cosa devo fare?

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza

Per cercare per CF cliente

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Ho aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Cosa devo fare?

Per quanto riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari, la stessa deve essere evidenziata nella comunicazione aiuti Covid-19 barrando decreto-legge 41/2021 convertito con modifiche in legge 69/2021, art. 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”.

Si possono verificare tre casi:

1 – Ho aderito alla definizione agevolata e non ho ancora trasmesso la comunicazione

Trasmetto la comunicazione rendendo autocertificazione, inserendo – nel quadro A sezione 1 – tutti gli aiuti ottenuti, compreso quello di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021;

2 – Aderisco alla definizione agevolata entro il 30 novembre 2022, ma ho già trasmesso la comunicazione

In questo caso occorre rifare la comunicazione, ricopiando tutte le informazioni già fornite con la prima trasmissione, e aggiungendo anche l’aiuto di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021. L’ultima comunicazione spedita entro il 30 novembre 2022 va automaticamente a sostituirsi quelle precedenti;

Per il credito locazione ddl34/2020 art. 28

Aiuto Fondo Perduto Comuni Montani

Aiuti di Stato sezione “ALTRI AIUTI”

Tra gli “altri aiuti” oggetto di segnalazione possono anche annoverarsi:
„ i contributi Covid erogati da enti pubblici (ad esempio, enti locali e Camere di Commercio);
„ alcune tipologie di decontribuzione, come la decontribuzione Sud prevista dall’art. 27 del D.L.
104/2020 e dall’art. 1, commi da 161 a 168 della l. n. 178/2020 e la decontribuzione donne di
cui all’art. 1, commi da 16 a 19 del D.L. 178/2020;
„ l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della l. n. 178/2020;
„ i finanziamenti garantiti al 100% previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020.

NON SONO DA INDICARE NEGLI AIUTI DI STATO

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in alcune FAQ pubblicate lo scorso anno in occasione
della presentazione della dichiarazione dei redditi, non sono aiuti di Stato, e conseguentemente
non devono essere indicati nell’autocertificazione:
„ il credito d’imposta botteghe e negozi previsto dall’art. 65 del D.L. n. 18/2020,
„ il credito d’imposta sanificazione previsto dall’art. 125 del D.L. n. 34/2020,
„ le somme erogate da altre amministrazioni come ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata dall’INPS agli artigiani e commercianti, in quanto non costituiscono aiuti automatici ai
sensi dell’art. 10 del D.M. n. 115/2017, e le indennità erogate dalle casse professionali private
ai propri iscritti.

Classificazione dimensione impresa

Microimpresa – occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
„ Piccola impresa – occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro
„ Media impresa – occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 43 milioni di euro
„ Grande impresa – non soddisfa i requisiti della media impresa
„ Non classificabile (solo per i soggetti pubblici)

IMPRESA UNICA

Per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare
un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto
di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

PROVENTI ACQUISTO CREDITI DA BONUS EDILIZI, RILEVAZIONI CONTABILI

Trattamento contabile dei proventi finanziari e non delle sopravvenienze attive: indicazioni per bilanci ordinari e abbreviati.

  • I proventi generati dall’acquirente di crediti derivanti da cessione di bonus edilizi, acquisiti sotto la pari e successivamente compensati al nominale, rappresentano, nel caso delle imprese, alla luce dei principi contabili Oic, proventi finanziari (e non sopravvenienze attive), sia per le società che redigono il bilancio ordinario sia per quelle col bilancio abbreviato. Tale impostazione non dovrebbe mutare neppure in presenza di micro-imprese, di società di persone o imprese individuali.
  • Esempio: la società correntista di una banca che acquisisce dalla medesima un credito del valore nominale di 110 per il corrispettivo di 90, rileverà un provento finanziario di 20 che, nel rispetto del principio di competenza, andrebbe riconosciuto nei 4 esercizi di fruizione del credito medesimo, per un importo costante nel tempo (bilancio abbreviato) o determinato con il criterio del costo ammortizzato (bilancio ordinario).
  • Qualora l’acquirente del credito sia il titolare di un reddito professionale, la situazione è più problematica, mancando il riferimento ai principi contabili ed essendo difficile creare un collegamento tra questa operazione e l’attività professionale del soggetto. Si potrebbe ipotizzare di ricorrere alla categoria dei redditi diversi, di cui all’art. 67, c. 1, lett. c-quinquies, laddove sono attratti a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso oppure rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari.

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14289-superbonus-110-aspetti-contabili-e-fiscali.html#paragrafo2

Prestazioni occasionali nelle imprese e nell’ambito familiare

Le prestazioni occasionali sono uno strumento utilizzabile da coloro che intendono intraprendere un’attività in modo saltuario o sporadico.

L’articolo 54-bis D.L. 50/2017, modificato da ultimo dal D.Lgs. 104/2022, prevede la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale ossia attività lavorative che, nel corso dell’anno, danno luogo:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bisper ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro”.

Tali somme, riferite ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi Inail e costi di gestione, sono computate al 75 per cento del loro valore, ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per i seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

In aggiunta al limite economico, previsto dalla lettera c), è necessario rispettare, nel corso dello stesso anno civile, il tetto massimo di 280 ore (o il diverso limite previsto nel settore agricolo), indicato dal comma 20 dell’articolo 54-bis.

Il superamento, anche solo di uno dei due limiti indicati, comporta la trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Si evidenzia, inoltre, che il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale è vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

La medesima disposizione di cui all’articolo 54-bis distingue poi le prestazioni occasionali, rese mediante il sistema del “libretto di famiglia” dai contratti di prestazione occasionale.

In particolare:

  • per quanto attiene al “libretto di famiglia”, l’utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma dell’Inps, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento con valore nominale fissato in 10 euro, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori in relazione a piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare e attività svolte da “steward” negli impianti sportivi;
  • diversamente, con il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuaria di ridotta entità, entro i limiti sopra indicati, corrispondendo un compenso minimo orario mai inferiore a 9 euro (ad eccezione del settore agricolo).

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale si evidenzia che, ai sensi del comma 17 dell’articolo 54-bis, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente, tra l’altro:

  • dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
  • il compenso pattuito, mai inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Infine, si rileva che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.