Forfettari e General Contractor ed IVA

Nel caso in cui il general contractor stipuli un mandato senza rappresentanza con il committente finale per le spese professionali per le asseverazioni del super bonus del 110%, il general contractor a monte riceverà una fattura dal professionista forfettario (o minimo) senza Iva, mentre a valle, in base all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Dpr 633/1972, rifatturerà al committente, privato consumatore o condominio, con aliquota Iva ordinaria.
Con il mandato senza rappresentanza, infatti, il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi che mantiene la «stessa natura intrinseca dell’operazione riaddebitata» (risposta n. 575/2020, risoluzioni n. 13/E-VII-15-6011-1998 e n. 6/E/1998). Questa stessa natura Iva è solo a livello «oggettivo», mentre l’esclusione da Iva delle prestazioni fornite dai forfettari deriva da ragioni «soggettive» degli stessi. Pertanto, il «general contractor» deve rifatturare al committente il costo sostenuto per le spese professionali, con mandato senza rappresentanza, con Iva ordinaria.

—————————– da IPSOA —————————

Riaddebito delle spese professionali con trattamento IVA a due vie.

La conferma emerge dalla risposta a interpello n. 623 del 2021, resa dalle Entrate a una rete d’impresa, ma verosimilmente suscettibile di un’applicazione più ampia, in tema di interventi che possono beneficiare dei vari bonus edilizi (110% compreso). La risposta è importante perché precisa che il modello dell’intermediazione fiscalmente opaca (mandato senza rappresentanza) con ribaltamento assoggettato a IVA è utilizzabile “anche qualora i professionisti siano individuati dal committente”; e perché completa la risposta a interpello n. 480 del 2021 confermando la fruibilità del bonus anche nel caso di riaddebito secondo il modello del mandato con rappresentanza. In entrambi i casi, rimane esclusa dai bonus qualsiasi forma di “ricarico” o compenso spettante al mandatario.

La gestione del riaddebito delle spese professionali ai fini dei bonus e superbonus previsti (anche per lo sconto in fattura) per gli interventi agevolati in edilizia ha formato oggetto di analisi in particolare nelle risposte a interpello n. 254, n. 261, n. 480 e n. 623 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, proviamo a ripercorrere i casi suddetti al fine di individuare, anche dal versante IVA, il comportamento più coerente per il caso in cui, in luogo della gestione diretta del contribuente, pagamento e fatturazione delle spese suddette avvengano con l’intervento di un mandatario (appaltatore principale, general contractor, rete d’impresa) allo scopo di semplificare la gestione del bonus nel caso di sconto in fattura o cessione del credito ex art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Mandato senza rappresentanza: le risposte a interpello n. 254 e n. 261

Nel caso affrontato con la risposta a interpello n. 254 del 2021, il General Contractor (General Contractor) offre al committente un contratto unico sia per gli interventi che per la progettazione dell’opera. Tutti i professionisti coinvolti nelle varie prestazioni (APE, DDLL, responsabile lavori, asseverazione, visto, etc.) sono incaricati dal committente ma fatturano al General Contractor e costui ribalta i costi al committente secondo lo schema del mandato senza rappresentanza regolato, ai fini IVA, dall’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 ovvero mantenendo la medesima qualificazione oggettiva della prestazione (fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi) e quindi, nel caso di specie, fatturando con l’IVA.

L’istante (il committente), nel precisare che il General Contractor non riceverà alcun compenso né per l’attività di coordinamento né per lo sconto in fattura, chiede se possa ricevere da un unico contraente generale fattura sia per i servizi di progettazione e realizzazione sia per gli ulteriori servizi professionali connessi (asseverazione e visto di conformità).

L’Agenzia delle Entrate risponde in senso affermativo “a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione” e precisando che nella fattura di ribaltamento “deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso”.

Analoghe le conclusioni del caso affrontato con la risposta a interpello n. 261 (interpellante, questa volta, il General Contractor) in cui il fornitore unico (una E.S.Co. ex D.M. n. 263/2016) intende offrire:

(i) sia la fornitura e posa degli interventi di riqualificazione energetica (direttamente o tramite subappalto) con la progettazione dell’opera (direttamente con professionisti abilitati dipendenti o tramite collaboratori propri),

(ii) sia i servizi dei professionisti abilitati, indicati direttamente dal committente, necessari per l’ottenimento del superbonus con sconto in fattura, tramite lo schema del mandato senza rappresentanza, riaddebitando al committente – senza ricarico – i costi dei servizi assegnati ai suddetti professionisti.

Mandato senza rappresentanza: la risposta a interpello n. 480 (prima parte)

L’interpellante è un operatore delle costruzioni generali e chiede conferma della possibilità di considerare le spese dello “studio di fattibilità” (non vincolante, preventivo e propedeutico alle decisioni del condominio), eseguite da un tecnico indipendente, fra le spese agevolabili con lo sconto in fattura gestendo il rapporto secondo lo schema del già citato mandato senza rappresentanza. In tal caso il tecnico, incaricato dall’impresa medesima e non dal condominio, fattura (in tal caso coerentemente, n.d.A.) le proprie prestazioni all’impresa mandataria che a sua volta, mantenendo la medesima qualificazione oggettiva, fattura con IVA la prestazione al condominio.

Per il caso in cui il condominio deliberi l’esecuzione dei lavori, ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti per la detrazione, l’Agenzia conferma l’agevolabilità con sconto in fattura del riaddebito delle spese suddette al netto (come negli interpelli retro citatati) di qualsiasi ricarico eventualmente spettante al mandatario.

Mandato con rappresentanza: la risposta a interpello n. 480 (seconda parte)

Il condominio committente, assunte le relative deliberazioni, oltre ad affidare l’appalto dei lavori all’impresa suddetta, affida in prima persona separato e diretto incarico al progettista e agli altri professionisti quali, ad esempio, il commercialista che rilascerà il visto di conformità e curerà le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. In tal caso l’interpellante, cambiando impostazione rispetto ai precedenti interpelli, prospetta (a giudizio di chi scrive coerentemente per le motivazioni che indicheremo nelle osservazioni a seguire) l’utilizzo dello schema del mandato con rappresentanza per riaddebitare con l’esclusione dalla base imponibili (art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972) le somme anticipate in forza di un mandato con rappresentanza (delegazione di pagamento) a pagamento della fattura che il progettista fattura (con IVA ordinaria se non forfettario) al condominio committente.

Mandato con e mandato senza rappresentanza: la risposta a interpello n. 623

Nella fattispecie esaminata nella risposta a interpello n. 623 del 2021, l’istante (Alfa Srl) è una rete d’impresa mista, con soggettività giuridica, di cui alla legge n. 122/2010 (art. 3, comma 4-ter e ss., D.L. n. 5/2009 s.m.i.) a cui aderiscono imprese e professionisti (i “retisti”) quali, nel caso in analisi, “imprese esecutrici e tecnici incaricati dal committente nei rispettivi contratti sottoscritti dal Presidente della Rete che li impegna individualmente facendo loro assumere la responsabilità soggettiva del lavoro svolto”.

I singoli “retisti”, in un’ottica consortile di pareggio fra entrate e uscite (ovvero di copertura delle spese di gestione), fatturano alla rete con una riduzione marginale del proprio corrispettivo (fra l’1% e il 5%) sulla base di un bilancio previsionale condiviso, mentre la Rete (Alfa) emette fattura al committente finale per l’attività complessivamente svolta.

L’istante chiede pertanto chiarimenti sia in merito alle imposte dirette (bonus ristrutturazione, ecobonus, etc. per il committente) che per l’IVA in merito al suddetto “ribaltamento” prospettando l’applicazione, ai fini della fatturazione, dello schema espresso nella risposta a interpello n. 254 per il mandato senza rappresentanza (pur agendo sulla base di un mandato con rappresentanza) ma ritenendo che il differenziale fra la fattura dei retisti e della rete non sia assimilabile al ricarico del Contraente Generale e che pertanto – lato committente – anche detto differenziale rimanga agevolabile ai fini del bonus.

Su tale ultimo aspetto la posizione dell’Agenzia è, però, negativa giacché la risposta precisa che “anche l’eventuale importo che la Rete addebiterebbe al committente quale copertura delle spese di gestione annuale della Rete stessa, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’interno”, è in ogni caso escluso dall’agevolazione.

Dal versante dello schema di fatturazione – pur evitando di approfondire il nodo aliquota agevolata e fermo restando che nella fattura di riaddebito (o in altra idonea documentazione) deve essere descritto in modo puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso – l’Agenzia (a fronte del difficile inquadramento del rapporto fra rete e retisti) dimostra invece apprezzabile apertura riconoscendo il bonus al committente sia nel caso in cui la Rete agisca “sulla base di mandato senza rappresentanza, in forza del quale i Retisti (imprese e i professionisti) anche qualora siano individuati dal committente medesimo” sia “nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese (con fattura di costoro emessa sul committente, nda) e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza” con riaddebito escluso ai sensi dell’art.15.

Osservazioni

In tutte le risposte citate, l’Agenzia delle Entrate ha assunto acriticamente quanto rappresentato dagli istanti in merito agli schemi negoziali adottati. Ciò premesso va osservato che l’Agenzia, fin dalle risposte n. 254 e n. 261, ha riconosciuto, ai fini dei bonus, la praticabilità dello schema del mandato senza rappresentanza anche nel caso di professionisti incaricati direttamente dal committente “a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione”.

Dal versante della disciplina IVA, però, non si può non osservare come la rivalsa (art. 18) e la relativa fatturazione (art. 21, D.P.R. n. 633/1972) andrebbe sempre operata nei confronti del cliente ovvero sulla controparte del rapporto sinallagmatico, anche laddove il pagamento avvenga ad opera di un terzo (cfr. circolare 7 maggio 2018 n. 9/E, § 4.2; C.M. 6 dicembre 1994, n. 203/E; R.M. 13 giugno 1981, n. 331350) così come i contributi e le sovvenzioni non ne riducono la base imponibile IVA (e in tal senso anche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 283847/2020 per lo sconto in fattura ex art. 121 del decreto Rilancio).

Per l’effetto di ciò, a giudizio di chi scrive, non si può non osservare come, dei primi interpelli, non sia completamente convincente (al di là della comprensibile ricerca di semplificazione gestoria) la prospettazione degli interpellanti stessi che, nel precisare come i professionisti siano incaricati e contrattualizzati direttamente dal committente (anche per via – per taluni incarichi – dell’opportuna/necessaria terzietà nel rapporto committente-professionista-appaltatore), propongono la fatturazione secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.

Di tale aspetto deve avere evidentemente tenuto conto l’impresa dell’interpello n. 480 che – cambiando impostazione – ha invece prospettato l’addebito in esclusione dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 della somma anticipata in pagamento della fattura che il progettista (coerentemente) fattura al condominio committente. In tale interpello (così come riconosciuto nella più recente risposta n. 623 del 2021) l’Agenzia ha ovviamente confermato quanto prospettato ma, nonostante la richiesta ben formulata dall’istante, non si è invece esplicitamente espressa (né confermando né rigettando) anche sulla “scontabilità” (o cedibilità) ex art. 121, D.L. n. 34/2020 dei suddetti riaddebiti in articolo 15.

A tal riguardo qualche dubbio nei mesi scorsi è stato sollevato dalla dottrina giacché, alla lettera, non si realizzerebbe lo sconto sul “corrispettivo dovuto” ma sul recupero di un’anticipazione esclusa da IVA. A giudizio di chi scrive, tuttavia, una conclusione favorevole pare sostenibile sulla base delle seguenti argomentazioni:

(i) ciò che forma oggetto dell’addebito in articolo 15 – da parte del mandatario – corrisponde comunque ad un corrispettivo (quello fatturato dal prestatore – IVA compresa – direttamente al committente mandante);

(ii) il principio, più volte ribadito, che governa i chiarimenti ad oggi resi dall’Agenzia delle Entrate è quello che l’intervento di un mandatarioGeneral Contractor o rete che sia, non può determinare benefici superiori a quelli di cui il committente avrebbe fruito se avesse agito in proprio e il ribaltamento puntuale, in articolo 15, di quanto fatturato dal professionista al committente beneficiario è la rappresentazione plastica di detto principio.

Non da ultimo, le spese del progettista (ma lo stesso può dirsi per l’asseveratore e il professionista che appone il visto) riaddebitate in articolo 15 in virtù di un mandato “trasparente” sono chiaramente connesse e funzionali agli interventi agevolabili con bonus e superbonus e tale riaddebito – proprio perché riferibile a un corrispettivo già “ivato” dal prestatore – può avvenire (previa indicazione di detta natura) in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.

Bilanci 2021

Per i bilanci chiusi al 31/12/2021 non è più applicabile la deroga prevista dall’art. 106 del D.L. 18/2020, emanata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che disponeva la possibilità di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche se tale maggior termine non era statutariamente previsto.
Pertanto, l’assemblea per l’approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2021 deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30/04/2022.

Il bilancio può essere approvato oltre tale data in caso di:

  • assemblea deserta o non validamente costituita per poter deliberare (mancato raggiungimento del numero legale);
  • previsione statutaria di possibilità di approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in caso di redazione del bilancio consolidato o per particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società. Quindi, entro il 29/06/2022 per i bilanci chiusi al 31/12/2021.

In ogni caso, il deposito al Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’assemblea.

Versamento delle imposte

Come previsto dall’art. 17, c. 1, D.P.R. 435/01, il versamento (a saldo e in acconto) delle imposte IRES, IRAP e del Diritto Annuale alla CCIAA, indipendentemente dalla data di approvazione, deve avvenire entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Per i bilanci approvati beneficiando del differimento ai 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento (a saldo e in acconto) delle imposte IRES, IRAP e del Diritto Annuale alla CCIAA, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.

Pertanto, per i bilanci approvati, in prima o seconda convocazione,
– entro il 31/05/2022, il versamento deve essere eseguito entro il 30/06/2022 oppure entro il 30/07/2022 con la maggiorazione dello 0,40%. Considerando che il 30/07/22 è un sabato, la scadenza slitta al 22/08/2022, poiché si beneficia anche della “proroga di Ferragosto”;
– entro/oltre il 29/06/2022, il versamento deve essere eseguito entro il 22/08/2022 (essendo il 31/07/2021 una domenica) oppure entro il 21/09/2022 con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel Frontespizio del modello Redditi SC:

  • nel campo “Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione” bisogna indicare esattamente la data di approvazione del bilancio;
  • nel campo “Termine legale per l’approvazione del bilancio o rendiconto”, per i bilanci chiusi al 31/12/2021, bisogna indicare il 30/04/2022, oppure il 29/06/2022, in caso di approvazione entro i 180 giorni.

Verbale SRL unico socio

VERBALE DI DECISIONE DELL’UNICO SOCIO DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE, che potrà per esempio essere del seguente tenore:

“Con il presente verbale, il Sig. Mario Rossi, nato a ………..il ……….., unico socio ed amministratore unico della “Mario Rossi s.r.l.” società unipersonale, con sede in ……….., Via ………………… n….., dà atto che oggi ……………alle ore…… , nella sede sociale, lo stesso, nella qualità di unico socio della predetta società, ha assunto le deliberazioni in merito a quanto segue:

  1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.

In relazione al punto n. 1), visto il bilancio chiuso al 31.12.2016 e il risultato d’esercizio portante un utile di € 1.000, il predetto unico socio, delibera

  1. di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016, portante un utile d’esercizio di € 1.000;
  2. di destinare l’utile dell’esercizio 2016, come segue:
  • € 50,00 alla riserva legale;
  • € 450,00 in distribuzione all’unico socio;
  • € 500,00 alla riserva straordinaria.

Non essendoci altro su cui deliberare, il sottoscritto nella qualità di amministratore si impegna ad eseguire la delibera di cui sopra.

Il presente verbale, dopo essere stato letto, viene chiuso e sottoscritto alle ore ………

Il socio unico

(Mario Rossi)

Lavori in Corso di ordinazione

INFRANNUALI: Lavori a cavallo d’anno ma inferiori a 12 mesi (art. 92 TUIR)

Foglio Excel – Valutazione rimanenze

Operazione: Commessa 100.000 Ricavo, 1 acconto agosto anno X (fatt anticipo per 25.000 euro) e 1 SAL per 20.000 euro (fatt. emessa entro l’anno X. cioè Dicembre X)

In primo luogo rilevato che si tratta di un’opera commissionata da terzi di durata infrannuale (cioè meno di 12 mesi, aspetto fiscale: valutazione al costo [rispecchiando il metodo contabile della commessa completata]), dovendosi quindi applicare le disposizioni dell’art. 92 Tuir (ATTENZIONE: non quelle del successivo art. 93 che trova applicazione per le commesse ultrannuali).

Tanto premesso, si procede rispettivamente come segue:

1) sia l’anticipo che il 1° SAL non possono essere contabilizzati a ricavo (ciò sarebbe ammesso nel solo caso in cui intervenisse la fatturazione di una prestazione che vada considerato ultimata, ancorché prevista sempre nell’ambito di un medesimo contratto, evento che si può verificare solo in casi estremamente rari).

L’art. 92 c.6, (i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione sono valutati
al termine dell’esercizio in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso) può andare bene per le
opere infrannuali non è lo stesso per quelle ultrannuali dove interviene specificatamente l’art. 93
c.2, secondo cui nel caso di opere e i servizi ultrannuali la valutazione è fatta sulla base dei
corrispettivi pattuiti e maturati, quindi non basta più il criterio del costo come parametro di
valutazione ma bisogna aggiungere anche la parte di profitto corrispondente all’avanzamento ad un
determinato esercizio dell’opera. La motivazione è evidente in quanto se si utilizzasse il criterio del
costo, tutto il profitto della commessa sarebbe attribuito all’ultimo esercizio di ultimazione
dell’opera con evidente squilibrio economico ma anche fiscale in quanto la tassazione graverebbe
per intero nell’ultimo anno costituendo un onere eccessivamente gravoso.

Come per molte le componenti reddituali, anche per le rimanenze dei lavori in corso, esistono
tuttavia possibili divergenze tra di principi civilistici e regole fiscali, per cui in caso di scostamento
si dovranno effettuare le opportune riprese in sede di dichiarazione dei redditi.

Per il codice civile il valore delle opere ultrannuali va fatta a scelta tra il costo complessivo e i
corrispettivi maturati con ragionevole certezza (art. 2426 n. 11), mentre fiscalmente per le opere
ultrannuali si fa riferimento ai soli corrispettivi pattuiti contrattualmente.

Impresa appaltatrice: gli importi vanno quindi contabilizzati quale acconto (cioè debito verso terzi):

Banca C/C (180.1.1  a    Acconti Clienti 240.11.1 (SP lettera D.6.1)    (IN DARE A AVERE)      €. 45.000.

Al contrario l’impresa al 31/12/X deve contabilizzare delle rimanenze finali di opere in corso valutate “al costo specifico art. 92 c.6 TUIR”. 

Ad esempio supponendo che il contribuente abbia acquistato materiale per €. 25.000 ed abbia sostenuto spese per i dipendenti di cantiere per €. 10.000, dovrà contabilizzare un “magazzino” per €. 35.000. 

Lavori in corso su ordinaz. Italia (cod. conto 150.3.1) a   Rimanenze finali lav. (cod conto 415.3.1) 35.000

Appare evidente che il margine maturato (di 10.000 €) risulterà contabilizzato, e reso imponibile ai fini reddituali, solo nell’anno di ultimazione della commessa (cioè l’anno dopo, dove risulterà tassato anche il margine relativo all’ultimo SAL), dove verranno effettuate le seguenti operazioni:

Rimanenze Iniziali (335.2.5 infrannuali)    a    Magazzino (150.3.1 Lavori in corso ordinaz. Italia) 35.000

Acconti Clienti 240.11.1 (SP lettera D.6.1)         a      Ricavo   45.000 (si tralascia l’Iva)

2) Non ci si deve porre alcuna domanda su come è stato determinato il SAL.  Appare evidente che, dal punto di vista contrattuale, questo viene parametrato (anche in via orientativa) al livello di completamento dell’opera.   Tuttavia, dal punto di vista fiscale non è possibile applicare tali concetti (applicabili solo nell’ambito del citato art. 93 Tuir), ancorché, dal punto di vista civilistico, l’OIC 13 ritenga tale criterio quello “naturale”.

3) Per quanto infine attiene le ritenute garanzia:
*) nel caso di specie hanno una mera valenza finanziaria (non economica)
*) proprio in quanto non si applica il concetto delle opere ultrannuali (in tal caso l’art. 93 Tuir prevede che i SAL non accettati, tra i quali rientrano tutti i SAL che prevedono delle “ritenute garanzia”, non possono essere contabilizzate tra i ricavi, ma tra le opere in corso, anche se allo stesso medesimo valore “di completamento dell’opera”, cioè secondo il valore del SAL).

Tanto premesso si è chiarito che nel caso di specie le rimanenze vanno valutate “al costo”; pertanto l’unico effetto della ritenuta garanzia è (oltre agli aspetti Iva) il fatto che verrà contabilizzato un minor credito quando si incassa (nel punto 1) il credito contabilizzato non sarà esattamente di 45.000 € ma di un importo leggermente inferiore, per effetto della ritenuta garanzia).  Anche allo svincolo della ritenuta non si avrà alcun effetto economico, ma solo finanziario.

Lavori a cavallo d’anno ma superiori a 12 mesi ULTRANNUALI (art. 93 TUIR)

Alle opere ultrannuali si applica l’articolo 93 Tuir, dedicato espressamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, che prevede come unico criterio di valutazione ammesso quello dei corrispettivi pattuiti, in cui l’utile della commessa viene assoggettato ad imposizione nei diversi periodi d’imposta in base al grado di realizzazione dei lavori (rispecchiando il metodo contabile della percentuale di completamento).

Puo’ essere usata la seguente proporzione:

x : margine di commessa (ricavi presunti tot. – costi tot.) = costo esercizio : costi complessivi commes.

Esempio proporzione sviluppata con i dati di esempio

x : 750 = 2000 : 4.250

Articolo Ratio

ASPETTI FISCALI

In data 9 agosto 2019 la Fondazione Nazionale Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un nuovo Documento di ricerca – IV° versione – sulla fiscalità delle imprese Oic Adopter.

Nell’elaborato, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico recate dal D.Lgs. 139/2015, sono analizzati gli effetti fiscali derivanti dalla recente riforma che ha riguardano il bilancio, al fine di fornire ai professionisti un adeguato strumento di ausilio.

Tra le casistiche prese in considerazione è presente una disamina sulla fiscalità delle commesse. In particolare, per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, l’analisi trae origine dai dubbi che erano sorti sul relativo trattamento fiscale in caso contabilizzazione secondo il criterio della commessa completata, a seguito dell’introduzione del principio della derivazione rafforzata anche per i soggetti Iresdiversi dalle micro-imprese, che applicano i principi contabili nazionali.

Sotto il profilo contabile va, infatti, ricordato che le opere ultrannuali possono essere valutate in base al criterio della commessa completata, rilevando in tal caso i costi di produzione sostenuti, oppure in base al criterio della percentuale di completamento, secondo cui assumono rilevanza i corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

L’Oic 23 individua quale criterio base quello della percentuale di completamento che, tuttavia, può essere applicato al verificarsi di alcune condizioni (Oic 23, par. 43-46); in assenza dei requisiti richiesti la valutazione della commessa va effettuata secondo il criterio della commessa completata.

Dal punto di vista fiscale, invece, l’articolo 93 Tuir prevede che i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale debbano essere valutati in base ai corrispettivi pattuiti, quindi, in proporzione alla percentuale di esecuzione dei lavori misurabile al termine di ogni esercizio interessato dal compimento dell’opera. È agevole notare come il criterio di valutazione fiscale sia, di fatto, analogo a quello civilistico della percentuale di completamento.

Ecco spiegato il motivo per cui il dubbio interpretativo sulla valutazione fiscale delle commesse ultrannuali nasce in caso di contabilizzazione dell’opera secondo il criterio della commessa completata: in tale circostanza trova applicazione il principio della derivazione rafforzata, rilevando il criterio della commessa completata anche ai fini fiscali, oppure l’articolo 93 Tuir e quindi il criterio della percentuale di completamento?

Sul punto il Documento in analisi precisa che l’articolo 93 Tuir, essendo una previsione di valutazione, si applica in deroga alla derivazione rafforzata. È appena il caso di notare che alla medesima conclusione era giunta l’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2018, laddove era stato chiarito che la valutazione civilistica con il metodo della commessa completata non assume rilievo fiscale.

Da ciò deriva che in caso di adozione in bilancio del criterio della commessa completata si genera un doppio binario civile e fiscale “in quanto contabilmente i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi, mentre fiscalmente si applica l’articolo 93 Tuir”.

Da ultimo il Documento osserva che un doppio binario si genera anche in caso di valutazione contabile di commesse infrannuali con il criterio della percentuale di completamento, dal momento che ai fini fiscali l’articolo 92, comma 6, Tuir stabilisce, invece, che la valutazione di tali opere debba essere effettuata avendo riguardo alle spese sostenute nell’esercizio (criterio della commessa completata).

DA DEFINIRE E COMPLETARE E PUBBLICARE

Come noto, l’art. 93 Tuir, relativo alle opere ultrannuali, dispone che i SAL fatturati dall’appaltatore (nell’esempio il general contractor):
*) accettati in via definitiva dal committente: vanno considerati i ricavi
*) in caso contrario: rientrano nell’ambito delle rimanenze finali (sempre con la medesima valutazione “al corrispettivo”, cioè in base alla percentuale di completamento dell’opera)

In relazioni contratti di appalti che prevedono delle “ritenute a garanzia”, la RM 260/2009 ha ritenuto ciò non permette di considerare “definitivi” i SAL fino allo svincolo della ritenuta stessa (cioè, in generale fintantoché non sia stato eseguito il collaudo dell’opera); in tal caso i SAL sono da intendersi provvisori e, dunque, devono rientrare nell’ambito delle rimanenze finali.

A questo punto si poneva il problema, in presenza di un subappalto, se i SAL ricevuti dai subappaltatori (utilizzati dall’appaltatore principale per emettere i propri SAL al committente) risultassero da contabilizzare quali crediti (in quanto anch’esse non accettati in via definitiva) o fossero in qualche modo deducibili (aumentando le rimanenze iniziali).

Tanto premesso, al fine di evitare che tali SAL immessi sul committente risultino tassati dall’appaltatore principale, mentre quelli ricevuti dai subappaltatori non risultino deducibili in quanto da considerare crediti, la RM 117/2010 ha chiarito che assume prevalenza il cd. “principio di correlazione” tra costi e ricavi di cui all’art. 109 Tuir e, pertanto:
*) se nei costi per la determinazione della percentuale di avanzamento sono compresi quelli di subappalto liquidati tramite SAL provvisori
*) tali costi assumono divengono deducibili in capo all’appaltatore.

Il concetto va certamente esteso anche alle ritenute garanzia.

Esempio: per un contratto pluriennale nel 2017 il general contractor (tralasciando l’Iva):
*) ha emesso fatture al committente per €. 350.000 su cui è stata applicata la ritenuta del 5%
*) ha ricevuto SAL dal subappaltatore per €. 300.000, su cui ha applicato la ritenuta del 5%
a conto economico il general contractor rileverà rimanenze finali per €. 350.000 e costi indeducibili per servizi per €. 300.000
a nulla rilevando che verranno gestite dal punto di vista finanziario i crediti per le ritenute a garanzia subite e applicate.

Opere ultrannuali: corrispettivo pattuito deroga alla derivazione rafforzata

In caso di contabilizzazione di un’opera ultrannuale secondo il criterio della commessa completata, ai fini fiscali, trova applicazione il principio della derivazione rafforzata, rilevando il criterio della commessa completata, oppure l’articolo 93 Tuir e quindi il criterio della percentuale di completamento?

Si ritiene che l’articolo 93 Tuir, essendo una previsione di valutazione, si applica in deroga alla derivazione rafforzata. Nel caso prospettato trova quindi applicazione (ultrannuali), ai fini fiscali, il criterio del corrispettivo pattuito. È appena il caso di notare che alla medesima conclusione è giunta l’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2018, laddove è stato chiarito che la valutazione civilistica con il metodo della commessa completata non assume rilievo fiscale.

Da ultimo, si evidenzia che, qualora, ai fini fiscali, vi siano gli estremi per qualificare la commessa come ultrannuale, quest’ultima non può che essere valutata ai corrispettivi pattuiti, non essendo più contemplata, dal 2007, la possibilità di avvalersi del criterio della commessa completata.
Pertanto, se ai fini contabili fosse adottato quest’ultimo criterio, l’eventuale differenza tra l’ammontare fiscalmente rilevante (valutato in base ai corrispettivi pattuiti) e quanto iscritto a Conto economico deve essere oggetto di una variazione in aumento nel rigo RF13 in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 3.4.2008 n. 129; circ. CNDCEC 16.11.2010 n. 21/IR; documento CNDCEC novembre 2015, § 10). Quanto sopra vale anche nel caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata, che non consente in ogni caso di derogare al criterio dei corrispettivi pattuiti (cfr. Fornero L. “Commesse pluriennali mai fiscalmente valutate al costo”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 15.6.2018).

La valutazione delle opere in corso alla fine dell’esercizio dipende dalla durata della commessa stessa:

  • se questa è ultrannuale, si applica la metodologia definita “percentuale di completamento” che tiene conto del margine in corso di formazione,
  • al contrario, se la durata è inferiore, questa viene valutata con il metodo della “commessa completata” rilevando i soli costi materialmente sostenuti ed imputabili all’opera.

Malgrado manchino posizioni ufficiali, a tale fine si deve ritenere che il riferimento debba essere alla “durata contrattuale”: quindi eventi esogeni come eventuali ritardi imputabili alla pandemia, che non incidono sull’essenza dall’opera e delle relative pattuizioni, devono considerarsi irrilevanti ai fini di tale valutazione.

La valutazione della durata della commessa

In tema di rilevanza fiscale delle valutazioni delle commesse sono due le norme a cui occorre riferirsi:

  • nell’articolo 92, comma 6, Tuir è previsto che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale;
  • il successivo articolo 93 Tuir stabilisce che le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale devono essere valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti.

Quindi, per innescare l’articolo 93 Tuir è necessario che l’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi derivi da un contratto e che le obbligazioni contrattuali, sebbene distinte e individuabili singolarmente, siano oggettivamente collegate tra loro in modo da perdere autonoma rilevanza, costituendo un’unica complessa prestazione volta al conseguimento di un risultato diverso e ulteriore rispetto alle singole prestazioni rese.

Vale la pena di ricordare che tali previsioni non sono totalmente allineate con le indicazioni civilistiche dell’articolo 2426, punto 11, cod. civ.in quanto potrebbe verificarsi il caso per cui una commessa di durata ultrannuale non abbia i requisiti (individuati nei paragrafi da 43 a 46 del documento Oic 23) per consentire in bilancio la rilevazione sulla base della percentuale di completamento.

Ciononostante, il principio di derivazione rafforzata comunque non permette di derogare all’articolo 93 che impone, per le commesse ultrannuali, di effettuare una valutazione tenendo conto del corrispettivo pattuito (si veda sul punto il chiarimento fornito nel corso del forum Telefisco del 2018).

Veniamo ora a ragionare circa il reale significato di “durata” della commessa.

Il primo aspetto da rammentare è che nessuna rilevanza deve essere attribuita alla data di stipula del contratto, tanto ai fini civilistici (il paragrafo 6 del documento Oic 23 sul punto osserva che le rilevazioni vanno effettuate “indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto”) quanto ai fini fiscali (tale aspetto venne espressamente esaminato nella risoluzione 342/E/2000); pertanto, il lasso di tempo che intercorre tra la data di sottoscrizione dell’accordo e l’inizio dei lavori è contabilmente e fiscalmente non rilevante.

Il tema più delicato è quello riguardante un differimento della consegna rispetto a quanto originariamente pattuito, il che ha comportato un allungamento della durata effettiva della commessa.

Nessun problema potrebbe porsi se tale allungamento si fosse verificato dopo l’approvazione del bilancio in cui la commessa è stata valutata sulla base del costo, in quanto tale evento successivo non era noto al momento della chiusura del bilancio.

Maggiori dubbi si pongono invece quando la commessa subisce la dilatazione temporale già al momento della chiusura e comunque al momento dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Su questo punto non vi sono posizioni ufficiali, ma la tesi più condivisa (e condivisibile), basata anche sul tenore letterale del principio contabile Oic 23, che fa riferimento alla durata “contrattuale” della commessa, porta ad affermare che l’unico elemento da considerare per valutare la commessa deve essere quanto pattuito nel contratto.

Pertanto, solo proroghe legate a modifiche sostanziali del contratto (ci si accorda per realizzare un’opera diversa da quella inizialmente pattuita) sono idonee a modificare la valutazione della commessa; al contrario, fattori esogeni quali alluvioni, scioperi, ritrovamento di reperti archeologici, non dovrebbero risultare rilevanti a tal fine.

Tra questi eventi esogeni pare lecito iscrivere anche i rallentamenti legati alla pandemia Covid, derivanti da sospensioni imposte dai diversi provvedimenti che si tanno susseguendo nel corso del 2020, oppure semplicemente legati alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali o da contagi tra il personale dipendente.

Questo tema è di strettissima attualità, in quanto, in talune situazioni, il problema si potrebbe essere posto in sede di approvazione dello scorso bilancio 2019, ma, sicuramente, si riproporrà in maniera ancora più significativa in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso.
 

Lavori in corso su ordinazione (DOMANDA)

Una  impresa di costruzione e lavori edili riceve appalti per

A) costruzioni  e  lavori servizi (ripristino,ecc)  di durata inferiore a 365 giorni (valutazione rimanenze al costo): in bilancio in forma abbreviata li metto
*) nello stato patrimoniale  nell’unica voce  c1- rimanenze (chiaramente non distinguendo le sottovoci 2 e 3 -abbreviato
+) nel conto economico in a2 (il programma prima evidenzia la somma di a2 + a3 e poi li distingue mettendoli in a2 variazione prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti)
*) negli studi settore f12 ed f13

B) costruzioni  e  lavori (ripristino,ecc)  di durata superiore  a 365 giorni (valutazione rimanenze al ricavo): in bilancio in forma abbreviata li metto:
*) nello stato patrimoniale nell’unica voce c 1 rimanenze
*) nel conto economico in a2 il programma prima evidenzia la somma di a2 + a3 e poi li distingue mettendoli in a3 variazioni lavori in corso su ordinazione (in teoria andrebbero solo i lavori oltre 365 giorni o anche quelli inferiori a 365 giorni?)
*) negli studi settore f6 f 7

Sia per il caso A che B  l’impresa riscuote nel corso  dell’appalto parti dei ricavi pattuiti fatturandoli  come sal in base all’avanzamento dei  lavori  EFFETTUATI    (sarebbero acconti se i lavori non sono ancora effettuati) e li metto a ricavi anche se sal relativi a lavori in corso inferiori a 365 giorni –possono esistere sal per lavori inferiori a 365 giorni?anche per tali lavori inferiori a 365 giorni si deve avere a disposizione    un prospett tipo  allegato   A con costi diretti indiretti come per maggiori 365 giorni?

E’ corretto ?

Grazie

rispostaRisposta

In primo luogo occorre chiarire che non vi è differenza nella modalità di esposizione in bilancio (abbreviato o meno) delle rimanenze finali riferite alle opere in corso per conto terzi di durata infrannuale rispetto a quelle di durata ultra annuale (la differenza sta solo nella loro quantificazione).

Solo ai fini degli studi di settore occorre indicare tali rimanenze negli appositi righi, come correttamente indicato nel quesito.

Per quanto attiene l’incasso delle prestazioni eseguite, ai fini della quantificazione delle rimanenze finali non rileva tali modalità di incasso laddove le opere siano di durata infrannuale; in tal caso tutto quanto incassato deve essere contabilizzato tra i debiti (acconti), che vengono poi girati a ricavo nel momento in cui l’opera viene ultimata.

Al contrario, per quanto riguarda le opere ultrannuali tali SAL possono essere contabilizzati tra i ricavi (e non tra i debiti), ma nel solo caso in cui vi sia l’accettazione definitiva del saldo (caso raro ed è comunque esclusa, secondo l’Agenzia, nel caso in cui vi siano delle cd. “ritenuta garanzia”).  Laddove tale accettazione definitiva non risulti verificata, occorre comportarsi come per le opere infrannuali (quanto incassato  va contabilizzato tra i debiti).

Per quanto riguarda le opere infrannuali, il fatto di doverle contabilizzare “al costo” (e non alla corrispettivo relativo alla percentuale di opera completata) comporta il fatto di dover tenere un apposito prospetto riferito a tutti i costi necessari per la realizzazione del cantiere  fino al 31/12 di ciascun esercizio.

Cordiali saluti

Gent.mi Consulenti,

abbiamo un cliente che e’ un idraulico che nel corso del 2015 ha emesso fatture per acconti  inerenti a lavori che verranno completati nel 2016 ci chiediamo se a livello fiscale sarebbe possibile portare tali ricavi in competenza 2016 anno in cui le commesse saranno concluse e se si ,se potete indicarci come procedere correttamente,forse il cliente dovra’ redarre un inventario del materiale utilizzato nel 2015 in queste commesse in modo che oltre allo storno dei ricavi ci sia anche lo storno dei costi tutti da imputare quindi al 2016.

Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione porgo cordiali saluti

rispostaRisposta

La questione attiene al fatto se la commessa vada considerata ultra annuale (cioè di durata complessiva superiore a 12 mesi) o meno:

a) in caso di risposta affermativa:  l’impresa ha l’obbligo di contabilizzare gli stati avanzamento lavoro; indipendentemente che ciò avvenga con contabilizzazione di un ricavo (è il caso – raro – in cui il committente abbia accettato senza riserve i lavori fino a quel momento eseguiti) oppure alimentando le rimanenze di opere in corso (sempre per il medesimo importo), è evidente che entrambe le poste (ricavo o rimanenza finale) parteciperanno al reddito di esercizio

b) in caso di risposta negativa: vi è l’obbligo di contabilizzare delle opere in corso:
*) non in funzione del corrispettivo maturato, come nel caso precedente (in questo caso, infatti, vi è una percentuale di utile d’impresa ricompreso nel SAL)
*) ma quantificando i soli costi di produzione (quindi per i materiali impiegati e il costo di eventuali dipendenti impiegate nel cantiere); è evidente che in questo caso non vi è alcun “margine” che viene tassato nel periodo (la rimanenza semplicemente annulla i costi), tassazione che sarà totalmente rimandata nel periodo 2016.

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PILLOLE FORMATIVE MODULO CONTABILITA’ OPEN MANAGER
Link YouTube (2020)
DEFINIZIONE AMBIENTE CONTABILE
A.1 Installazione, creazione Ditta ed Esercizi contabili https://youtu.be/5+C5MgDTcXH7Zs
A.2 Piano dei conti: inserimenti/modifiche/stampe https://youtu.be/gXBl3q-2J7Q
A.3 Anagrafiche Clienti https://youtu.be/27B-fVqRCWo
A.4 Anagrafiche Fornitori https://youtu.be/D8RgxpQGofo
PRIMA NOTA ORDINARIA
B.1 Fatture Attive/Passive generiche – Operazioni prima noa non fattura https://youtu.be/h-tsYsKCI9c
B.2 Incassi e Pagamenti da Prima Nota e da Saldaconto https://youtu.be/ESkRcTpRDMo
B.3 Corrispettivi Mensili e Giornalieri – Fatture Speciali https://youtu.be/3khcQvRTDuo
B.4 Ratei/Risconti https://youtu.be/0Zl9s3mMrkY
B.5 Iva per Cassa: registrazioni contabili e stampe https://youtu.be/V-iRTfMNriY
B.6 Fatture Reverse Charge https://youtu.be/piZUm8_keBs
B.7 Beni Usati: Analitico – Globale -Forfettario https://youtu.be/2114nPWFVlY
B.9 Chiusure/Riaperture dei conti https://youtu.be/QjTqvYRdCnY
B.10 Movimenti in valuta https://youtu.be/1cU2Pr5UKJc
B.11 Filiali multi punto https://youtu.be/37i7YSGb1Dg
B.12 Gestione conti a Partite https://youtu.be/EYPTOc2lqJc
INCASSI/PAGAMENTI DA SALDACONTO
C.1 Tabella Condiz. Pagamento – Scadenze – Operatività Incassi/pagamenti https://youtu.be/H2T6bd_GR78
C.2 Bonifici Fornitori e Telematico https://youtu.be/xETHxW5tE84
C.3 E/conto – Scadenzario – Partitario e Gestione Partite Aperte https://youtu.be/Z8LUW7LBQb4
RITENUTE D’ACCONTO
D.1 Fatture/Prestaz. Occasionali da Pnota – Pagamento da Pnota e Saldaconto – Versamento https://youtu.be/_nLe0Fz2ph0
D.2 F24 – CU e generazione Telematico https://youtu.be/ggqq0bapOJs
GESTIONE INTRASTAT
E.1. Fatture Attive/Passive da Pnota – Dati Intra – Stampe e generazione Tlematico https://youtu.be/c7xVKst7cqc
CENTRI DI COSTO
F.1. Creazione Piano dei Conti – Ripartizioni % https://youtu.be/q1bDfqTV-kA
F.2 Pnota Generale – Pnota CDC – Stampe https://youtu.be/tS7aZ2KZPH0
GESTIONE CESPITI
G.1 Creazione Gruppi Merceologici – Inserimento Cespiti da Pnota e da Anagrafica Cespiti https://youtu.be/9W10lMtYeC0
G.2 Calcolo Ammortamenti e Scritture automatiche in Pnota https://youtu.be/I9PTyh11PEc
G.3 Operazioni cespiti: Alienazioni/Dismissioni/Incrementi e Scritture automatche in Pnota https://youtu.be/Uniu5Q9zH4I
G.4 Gestione Maxi Cespite https://youtu.be/uUSgddpzdOY
G.5 Stampa Libro Cespiti – Altre stampe
BILANCIO CEE
H.1 Collegamenti con Piano dei conti – Generazione e stampa Bilancio Cee https://youtu.be/4hO9I1aZf20
GESTIONE SOLLECITI
I.1 Iter- Stati sollecito – Lettere sollecito e Stampe https://youtu.be/C1HVfoYRhUU

UNILAV

CHE COS’É

Sono adempimenti previsti a carico del datore di lavoro che, dal 1 marzo 2008, è tenuto a inviare la comunicazione obbligatoria per via telematica ai Servizi competenti in caso di proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 4 bis, comma 5, come modificato dal Decreto legislativo 19 Dicembre 2002, n. 297 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007, art. 1, comma 1183; Collegato lavoro 2010, art. 5).

La trasmissione delle comunicazioni avviene mediante i servizi informatici messi a disposizione, con standard omogenei, dalle Regioni e Province Autonome (https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx); DM 30 ottobre 2007).Torna al sommarioSOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati a inviare le comunicazioni sono:

Con riferimento ai tirocini, così come in fase di attivazione del tirocinio stesso, fermo restando l’obbligo di comunicazione in capo al soggetto ospitante, è ammesso anche che la comunicazione sia effettuata al suo posto dal soggetto promotore del tirocinio.Torna al sommarioSOGGETTI ABILITATI

Oltre ai soggetti obbligati, automaticamente abilitati ad effettuare le comunicazioni operando mediante il servizio informatico competente, anche alcuni intermediari possono effettuare le comunicazioni mediante il servizio informatico in nome e per conto dei datori di lavoro, in qualità di soggetti abilitati.

Tali soggetti sono (Circolare del Ministero del lavoro 21 dicembre 2007):

Torna al sommarioVARIAZIONE DATI AZIENDA

A partire da Maggio 2021 sul portale Comunicazioni Online della Regione Toscana sono state introdotte
le seguenti funzionalità:
• Presa in carico azienda
• cambio codice fiscale azienda
• cambio indirizzo sede legale azienda
• cessazione attività di un’azienda o di una UP
• abilitazione Rettifica ed Annullamento su tutte le CO
• variazione ragione socialeTorna al sommarioPROROGA

Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di proroga con il modello Unilav – quadro Proroga nei casi in cui il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e il tirocinio o altra esperienza assimilata si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto (Dlgs 181/2000, art. 4 bis, comma 5 e successive integrazioni e modificazioni; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371).

La sospensione del rapporto di lavoro non è soggetta agli obblighi di comunicazione telematica ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007, tranne il caso in cui avvenga lo slittamento del termine finale del rapporto di lavoro. In quest’ultimo, si dovrà utilizzare per la comunicazione il modello Unificato Lav-Quadro Proroga.Torna al sommarioPROSECUZIONE DI FATTO

Nel caso di continuazione del rapporto a tempo determinato senza alcuna comunicazione scritta di proroga è prevista una estensione dell’arco temporale (legge 92/2012, art. 1, c. 9, lett. E) che modifica Dlgs 368/2001, art. 5, c. 2):

  • sino a 30 giorni per i contratti inferiori ai 6 mesi
  • sino a 50 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi

In caso di continuazione del rapporto di lavoro non oltre tali termini, il datore di lavoro non ha l’onere di effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga ai servizi competenti (DL. 76/2013, art. 7, come modificato dalla L. 99/2013 di conversione).Torna al sommarioTRASFORMAZIONE

Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di (Dlgs 181/2000, art. 4 bis, comma 5 e successive integrazioni e modificazioni; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371) trasformazione (con il modello Unilav – quadro Trasformazione), solo nei casi indicati dalla normativa ovvero qualora il prolungamento del rapporto iniziale comporti una trasformazione legale:

La trasformazione deve essere effettuata sia che l’evento si verifichi in corso di svolgimento sia che si verifichi al termine del rapporto, senza interruzione.In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una nuova assunzione, inviando l’Unificato Lav entro il giorno antecedente l’inizio del nuovo rapporto.Non devono essere comunicate le variazioni di qualifica e di livello e la variazione di orario di lavoro.

Con riferimento ai tirocini, si precisa che, per esperienze assimilate al lavoro, si intendono le borse lavoro, i lavori socialmente utili e le borse post-dottorato di ricerca; non rientrano in questa definizione le esperienze, anche se denominate tirocini, promosse da soggetti ed istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro a favore dei propri studenti. 

TRASFERIMENTO E DISTACCO SETTORE PRIVATO

Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di:

  • trasferimento del lavoratore (con il modello Unilav – quadro Trasferimenti), allorchè si verifichi lo spostamento definitivo del lavoratore da una sede di lavoro ad un’altra del medesimo datore di lavoro (art. 2103 c.c.),solo nel caso in  le due sedi si trovino in due comuni diversi. Nel caso le due sedi si trovino nello stesso comune, il trasferimento non è da comunicare (Nota Circolare 21 dicembre 2007, n. 8371). In caso di cantieri mobili lo spostamento del cantiere non prevede nuove comunicazioni.
  • distacco (con il modello Unilav – quadro Trasferimenti), in caso di temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro datore di lavoro per svolgere una determinata attività nell’interesse del distaccante.
  • Il distacco del lavoratore all’estero deve essere comunicato entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE reperibile sul sito web del Ministero del Lavoro http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx .

Dal 26 dicembre 2016 sono soggetti a questo adempimento anche i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia art 10 Dlgs  17 luglio  2016 n. 136 e nelle Circolari INL n.3/2016 e n.1/2017.)

La comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro inviante e non da quello che riceve il lavoratore.

Nel settore edile, il cantiere mobile è considerato sede di lavoro, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva. In questo caso, il datore di lavoro comunicherà l’assunzione del lavoratore al servizio competente del comune dove è stata fissata l’apertura del cantiere mobile e a nulla rileveranno i successivi spostamenti   fisici   del   cantiere   medesimo.   Le   comunicazioni   modificative   dovranno   riguardare esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere. (Nota MLPS del 4 gennaio 2007).TRASFERIMENTO E COMANDO PUBBLICA AMMINISTAZIONE 

Con riferimento alle pubbliche amministrazioni occorre comunicare: 

  • Comando (con il modello Unilav – quadro Trasferimenti), in caso di temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro ente ricevente per svolgere una determinata attività lavorativa nell’interesse dell’ente ricevente stesso. La comunicazione deve essere effettuata dall’ente inviante e non da quello che riceve il lavoratore; il termine per effettuare la comunicazione decorre dalla data di perfezionamento del provvedimento.
  • Distacco Si distingue dal comando proprio perché l’impiegato non viene destinato ad altra amministrazione, ma viene temporaneamente assegnato ad un ufficio, diverso, della stessa amministrazione di appartenenza, in questo caso non deve essere fatta nessuna comunicazione. (Nota Circolare UPPA n. 33/08).
  • Nel caso di assunzione per mobilità l’amministrazione che cede il lavoratore comunicherà una cessazione mentre l’amministrazione che lo acquisisce comunicherà l’assunzione. ( Nota Circolare UPPA n. 01/08) 

In merito allo scavalco condiviso ( art. 1, comma 557 della Legge 311/2004)  essendo un istituto previsto dall’art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, secondo cui gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza non è soggetto a Comunicazioni Obbligatorie

Devono essere comunicate anche le “progressioni verticali” nella pubblica amministrazione (Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 3519 dell’ 11 giugno 2009).

In riferimento al settore dell’Istruzione, 

  • Nel caso di contratto a completamento orario ovvero quando il docente firma un solo contratto dove si prevede che lavori in istituti comprensivi diversi la comunicazione obbligatoria deve essere inviata dall’Istituto dove viene svolto il maggior numero di ore (Prevalente), mentre l’istituto presso il quale il docente svolge le ore “a completamento d’orario” non è soggetto agli obblighi di comunicazione telematica. 
  • Nel caso di stipula di due contratti in due istituti diversi entrambe le scuole comunicano l’assunzione per le ore che gli competono.

Per le caratteristiche dell’autonomia scolastica, il cambio di sede, definitivo o temporaneo, da parte del personale con contratto a tempo indeterminato non può essere gestito come una trasformazione del rapporto in essere. Quindi, poiché in realtà si verifica una variazione del datore di lavoro (il nuovo istituto presso cui presterà servizio) occorre gestirlo con il modello Vardatori, utilizzando come causale la cessione di contratto. In questa fattispecie vanno ricompresi sia i cd. trasferimenti definitivi, sia la c.d. assegnazione provvisoria (o “utilizzo”) temporanea. In quest’ultimo caso la comunicazione va effettuata dell’Istituto che prende in carico il personale e non da quello che lo cede. In caso di ritorno alla sede di origine dopo l’assegnazione provvisoria va inviata un’altra comunicazione a cura dell’istituto dove il lavoratore torna a prestare servizio (Nota del Ministero del Lavoro n.6009 del 17 settembre 2008).Torna al sommarioVARDATORI

Il modulo “Vardatori” viene utilizzato per le seguenti tipologie di comunicazioni:

  • modifica della ragione sociale dell’impresa (con il modello Unificato-Vardatori), in caso di semplice variazione della ragione/denominazione sociale dello stesso soggetto giuridico (ditta individuale, società, associazione o fondazione, ente pubblico o pubblica amministrazione).
  • trasferimento d’azienda o di ramo di essa (con il modello Unificato-Vardatori), in caso di operazione che comporti il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro, che continuano con il cessionario.Le ipotesi sono:
    • cessione di ramo d’azienda
    • incorporazione della società
    • cessione di contratto/trasferimento di contratto 
    • usufrutto d’azienda
    • affitto ramo d’azienda
    • fusione

E’ onere del Cessionario effettuare la comunicazione obbligatoria utilizzando il modello Vardatori – quadro Trasferimenti per la cessione di contratto o trasferimento di contratto tra le due aziende interessate da tali CO.

La proroga di un contratto d’affitto d’azienda o ramo di essa va comunicata inviando un nuovo modello Vardatori con la data inizio originaria e la nuova data fine. Se la data di cessazione dell’affitto coincide con la data di fine affitto precedentemente comunicata non deve essere inviata nessun’altra comunicazioneTorna al sommarioCESSAZIONE

I soggetti obbligati devono comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di altra esperienza assimilata al lavoro attraverso il modello Unificato Lav/quadro cessazione, nel caso di (L. 264/1949, art. 21, comma 1, come modificato dal Dlgs 181/2000, art. 6, comma 1; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371):

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si risolve per qualsiasi causa
  • rapporto di lavoro a termine, tirocinio o altra esperienza assimilata, di durata o comunque con scadenza temporale, che si interrompa in data antecedente alla data di fine comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione

Qualora il termine non sia determinato ma determinabile, come nell’ipotesi di contratto a termine per ragioni sostitutive, va sempre indicata la data presunta.Torna al sommarioOFFERTA DI CONCILIAZIONE

Con la Nota prot. 2788 del 27 maggio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione dopo un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

Tale comunicazione, prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è obbligatoria dal 1° giugno 2015 (data di attivazione del sistema informatico) e deve essere effettuata in caso di attivazione della procedura conciliativa facoltativa per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi.

Tale procedura consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

La norma si applica nei seguenti casi:

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
  • lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
  • lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato dal 7 marzo 2015
  • lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti

PROCEDURA

Tutti i datori di lavoro devono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione attraverso un’applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” disponibile nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro.

Per effettuare tale comunicazione, i datori di lavoro devono registrarsi al portale cliclavoro e accedere all’applicazione, inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione.

Questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Il sistema proporrà i dati già presenti, comunicati con il modello “UNILAV_Cess”, relativi al lavoratore, al  datore di lavoro e al rapporto di lavoro e dovranno essere compilati i seguenti campi:

  • data di proposta dell’offerta di conciliazione
  • esito (SI/NO) di tale offerta

In aggiunta, in caso di esito positivo:

  • sede presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato (tra quelle previste dalla normativa)
  • importo offerto
  • esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto

Al termine della procedura, il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE E SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE

La comunicazione integrativa relativa all’offerta di conciliazione deve essere effettuata entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’omessa comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Torna al sommarioTERMINI DI COMUNICAZIONE PER PROROGA, TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE

Il termine di comunicazione nel settore privato per la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è di cinque giorni dal verificarsi dell’evento.

Se il quinto giorno è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo (Nota MLPS del 14 febbraio 2017, n. 4746).

Le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, la proroga dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente (Legge 296/2006 – Finanziaria 2007, art. 1, comma 1180, che modifica DL 510/1996, art. 9 bis, convertito in L. 608/1996), utilizzando la procedura informatica, con il Modello Unificato Somm.

Restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato: nel caso di cessazione di rapporto di lavoro con disabili obbligatoriamente assunti, il datore di lavoro deve darne comunicazione ai servizi competente entro dieci giorni (Legge 12 marzo 1999, n. 68).

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE: CASI PARTICOLARI

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento disciplinare al termine della procedura di conciliazione (prevista dalla L. 604/1966, art. 7), i cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento di licenziamento (Nota Ministero del Lavoro 12 ottobre 2012, n. 18273).

In caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (Legge 92/2012, art. 4, commi da 16 a 22), i cinque giorni decorrono dal giorno in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto. In caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca: a tal proposito, verranno fornite le indicazioni operative da parte della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro (Nota Ministero del Lavoro 12 ottobre 2012, n. 18273).Torna al sommarioTERMINI DI COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla comunicazione telematica ai Servizi competenti nel cui ambito si verifica la trasformazione, proroga e cessazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell’evento stesso (Decreto legge 1 ottobre 1996, conv. Legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dal Collegato lavoro 2010, art. 5, comma 1).
Torna al sommarioTERMINI PER LE RETTIFICHE

É possibile rettificare tutti i campi comunicati in precedenza entro cinque giorni dall’invio della comunicazione di proroga, trasformazione o cessazione. Trascorsi i cinque giorni la comunicazione non potrà più essere rettificata (CO – Modelli e regole novembre 2011). 

A partire dal 16 giugno 2012 sarà possibile rettificare i dati essenziali entro 5 giorni. Tutti i dati non essenziali potranno essere rettificati in qualunque momento.

I dati essenziali sono indicati nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 maggio 2012.

È consentita la rettifica d’ufficio, tramite richiesta al Centro per l’impiego, esclusivamente nei seguenti casi (Nota operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 novembre 2012):

  • rettifica a seguito di verbale di ispezione
  • rettifica per variazione di agevolazione
  • rettifica per variazione dati del permesso di soggiorno

Torna al sommarioPLURIEFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di:

Torna al sommarioSANZIONI

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in base agli adempimenti modificati o introdotti dal Decreto Legislativo 181/2000 (come modificato dal Dlgs 297/2002 e dalla successiva Legge Finanziaria 2007), ha indicato il valore delle sanzioni relative ad assunzioni di lavoratori e cessazioni di rapporti di lavoro.

In caso di illeciti relativi all’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti sanzioni: