PATENTE A PUNTI CANTIERI EDILI E NON

Patente a punti in edilizia: requisiti necessari

ALLEGATO CERTIFICAZIONE REGOLARITA’ FISCALE

Con il DM 132/2024 si è data attuazione ed operatività alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia, introdotta dall’art. 29 del DL 19/2024 (decreto “PNRR”) che ha riscritto l’art. 27 del DLgs. 81/2008.

Meritano di essere evidenziati i requisiti necessari per il conseguimento della stessa.

L’art. 1 del DM 132/2024 enuncia i requisiti necessari per l’ottenimento della a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia.

Nel dettaglio, dispone che ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’art. 27, co. 1, D.lgs. 81/2008 presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (VISURA)
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, D.lgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei suddetti requisiti:

  • 1), 2) e 3) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000
  • 4) 5) e 6) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47, DPR 445/2000.

Il rilascio della patente verrà effettuato dall’INL una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal richiedente.

Nel merito, l’art. 1 del decreto attuativo ricorda che la domanda di rilascio del documento va presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Con la circ. n. 4/2024, l’INL ha ricordato che, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Tecnicamente, l’istanza può essere presentata in via telematica utilizzando un’apposita procedura presente sul portale dell’INL, accedendovi attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

Sul punto, la norma del decreto attuativo stabilisce che la richiesta di rilascio della patente a punti può essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto con apposita delega, inclusi i soggetti abilitati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di cui all’art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Peraltro, in fase di prima applicazione, l’INL, nella citata circolare, ha reso noto che è possibile presentare a mezzo PEC una autocertificazione concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Tale dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

Pertanto, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.

Per quanto attiene le imprese/lavoratori autonomi stabiliti in un paese UE/extraUE sarà sufficiente il possesso di un “documento equivalente” alla patente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine (riconosciuto secondo la legge italiana, in caso di paese extraUE).

Infine, va ricordato che la patente potrà essere oggetto di revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno/più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.

ACCENTRAMENTO UNILAV E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Procedere su https://servizi.lavoro.gov.it/ autenticandosi con SPID andare in comunicazioni obbligatorie e poi accentramento. Attendere email e compilare il pdf già compilato firmando con firma autografa ed inserendo carta identità e codice fiscale del Dottore Commercialista che chiede l’accentramento su tutta Italia, nel mio caso da cosicilia.it ESEMPIO EMAIL che arriva

La sua comunicazione di accentramento è stata ricevuta.
Il codice di riferimento della comunicazione è il seguente: xxxxxxx

Vi ricordiamo che per completare la procedura occorre:

  1. stampare la comunicazione di accentramento disponibile al seguente link https://www.co.lavoro.gov.it/co/Accentramento.aspx?i
  2. firmarla;
  3. inviarla, unitamente a copia del documento di identità, tramite il seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case selezionando nel campo “Categoria richiesta” la voce “Comunicazioni Telematiche”, e nel campo “Sottocategoria richiesta” la voce “Accentramento Comunicazioni Obbligatorie”.

Vi consigliamo inoltre di stampare e conservare questa email.

Mancata denuncia all’INAIL di soci e collaboratori senza maxi sanzione

Nell’ipotesi in cui ai lavori siano addetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari (anche artigiane), coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria (anche artigiane), l’art. 23 del DPR 1124/65 richiede al datore di lavoro – qualora i predetti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis comma 2 del DL 510/96 – di denunciarli nominativamente in via telematica all’INAIL, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

La denuncia in questione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, tramite il servizio telematico “Denunce-DNA Soci”, disponibile sul portale dell’Istituto assicuratore (www.inail.it).
Per tali categorie di lavoratori, la denuncia nominativa si aggiunge agli obblighi e ai termini prescritti dall’art. 12 del DPR 1124/65, in quanto la prima è riferita al rapporto di lavoro, la seconda al rischio assicurato (invio telematico quadro P per soggetti non artigiani o modulo D e D1 per soggetti artigiani).

Vi è dunque l’obbligo di comunicare anticipatamente il codice fiscale dei soggetti sopra citati e può ben dirsi che esso sia speculare a quello riferito ai lavoratori dipendenti per i quali, si ricorda, è necessaria la comunicazione anticipata di assunzione.
Nel caso di cessazione dell’attività da parte di tali soggetti, gli unici obblighi sono quelli di comunicazione di cui all’art. 12 del DPR 1124/65.

Va altresì ricordato che l’eventuale omissione della comunicazione non comporta sanzioni analoghe a quelle riferite alla mancata regolarizzazione di un dipendente.
Infatti, le recenti FAQ dell’Ispettorato nazionale del Lavoro riferite alla maxisanzione hanno precisato, tra le varie, che il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione.

Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede appunto una comunicazione ex art. 23 del DPR 1124/65.
Ciò non significa naturalmente che la maxisanzione non possa venire applicata nel caso in cui si trovi al lavoro un familiare senza denuncia nominativa per il quale sia dimostrabile, in concreto (e con una certa complessità), l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nella normalità dei casi la sanzione che verrà contestata nel caso di mancata denuncia nominativa di soci e collaboratori va da 125 a 770 euro secondo quanto previsto dall’art. 195 del DPR 1124/65.

Previsti recuperi contributivi e assicurativi

Ad essa si accompagnano però i recuperi contributivi e assicurativi, sempre che, naturalmente, il periodo contributivo sia scaduto.
Ad esempio, ove venga trovato al lavoro a luglio 2024 un collaboratore familiare del settore commercio occupato senza denuncia da aprile 2024, a fini INAIL non verranno richiesti premi ma l’azienda verrà invitata a denunciare l’imponibile previsto per tale soggetto alla scadenza della autoliquidazione.

L’Istituto assicuratore, tramite il proprio servizio ispettivo o attraverso una istruttoria amministrativa, potrà verificare se l’azienda ha adempiuto all’obbligo e, ove ciò non sia avvenuto, la sede INAIL richiederà i premi omessi con le relative somme aggiuntive.Nell’ipotesi in cui ai lavori siano addetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari (anche artigiane), coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria (anche artigiane), l’art. 23 del DPR 1124/65 richiede al datore di lavoro – qualora i predetti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis comma 2 del DL 510/96 – di denunciarli nominativamente in via telematica all’INAIL, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

La denuncia in questione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, tramite il servizio telematico “Denunce-DNA Soci”, disponibile sul portale dell’Istituto assicuratore (www.inail.it).
Per tali categorie di lavoratori, la denuncia nominativa si aggiunge agli obblighi e ai termini prescritti dall’art. 12 del DPR 1124/65, in quanto la prima è riferita al rapporto di lavoro, la seconda al rischio assicurato (invio telematico quadro P per soggetti non artigiani o modulo D e D1 per soggetti artigiani).

Vi è dunque l’obbligo di comunicare anticipatamente il codice fiscale dei soggetti sopra citati e può ben dirsi che esso sia speculare a quello riferito ai lavoratori dipendenti per i quali, si ricorda, è necessaria la comunicazione anticipata di assunzione.
Nel caso di cessazione dell’attività da parte di tali soggetti, gli unici obblighi sono quelli di comunicazione di cui all’art. 12 del DPR 1124/65.

Va altresì ricordato che l’eventuale omissione della comunicazione non comporta sanzioni analoghe a quelle riferite alla mancata regolarizzazione di un dipendente.
Infatti, le recenti FAQ dell’Ispettorato nazionale del Lavoro riferite alla maxisanzione hanno precisato, tra le varie, che il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione.

Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede appunto una comunicazione ex art. 23 del DPR 1124/65.
Ciò non significa naturalmente che la maxisanzione non possa venire applicata nel caso in cui si trovi al lavoro un familiare senza denuncia nominativa per il quale sia dimostrabile, in concreto (e con una certa complessità), l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nella normalità dei casi la sanzione che verrà contestata nel caso di mancata denuncia nominativa di soci e collaboratori va da 125 a 770 euro secondo quanto previsto dall’art. 195 del DPR 1124/65.

Previsti recuperi contributivi e assicurativi

Ad essa si accompagnano però i recuperi contributivi e assicurativi, sempre che, naturalmente, il periodo contributivo sia scaduto.
Ad esempio, ove venga trovato al lavoro a luglio 2024 un collaboratore familiare del settore commercio occupato senza denuncia da aprile 2024, a fini INAIL non verranno richiesti premi ma l’azienda verrà invitata a denunciare l’imponibile previsto per tale soggetto alla scadenza della autoliquidazione.

L’Istituto assicuratore, tramite il proprio servizio ispettivo o attraverso una istruttoria amministrativa, potrà verificare se l’azienda ha adempiuto all’obbligo e, ove ciò non sia avvenuto, la sede INAIL richiederà i premi omessi con le relative somme aggiuntive.

Gli effetti delle correzioni contabili ai fini IRAP

La circolare 31 del 24 settembre scorso, al § 5, tratta degli effetti della correzione degli errori contabili sulla determinazione della base imponibile IRAP. 

In via preliminare, viene precisato che, anche ai fini del calcolo del valore della produzione netta, così come in ambito IRES, le sopravvenienze attive o passive derivanti dalla correzione di errate registrazioni contabili (di regola imputate, rispettivamente, nelle voci E.20 ed E.21 del Conto economico) non assumono autonoma rilevanza reddituale. L’affermazione supera espressamente quanto in precedenza affermato dalla circolare n. 141/1998 (§ 3.2.1.3.3). In tale sede, il Ministero delle Finanze si era espresso a favore della rilevanza, ai fini IRAP, dei suddetti componenti reddituali, anche se derivanti da errori, a condizione che gli stessi fossero correlati a componenti classificabili originariamente in una delle voci rilevanti (voci ordinarie) ai fini della determinazione della base imponibile (c.d. principio di correlazione). Stando a tale impostazione, ad esempio, una sopravvenienza passiva rilevata nell’esercizio T, derivante dalla correzione di un errore contabile commesso nell’esercizio T-1, avrebbe comunque concorso alla formazione della base imponibile IRAP nell’esercizio T.

La circolare n. 31/2013 pone fine alla querelle: anche ai fini IRAP, la necessità di garantire il rispetto del principio di competenza “impone di dare rilievo ai fini fiscali esclusivamente alle corrette imputazioni temporali senza consentire l’applicazione di deroghe al principio di competenza stesso come avviene in bilancio nell’ipotesi di contabilizzazione di errori contabili”. L’Agenzia fonda la propria interpretazione sul disposto dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 446/97, in base al quale, indipendentemente dalla effettiva collocazione nel Conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto affermato nella circolare n. 27 del 26 maggio 2009 (§ 3.1) con specifico riferimento alla rilevanza delle componenti reddituali imputate a patrimonio netto da parte dei soggetti IAS adopter. In particolare, in tale sede si è affermato che, nell’ipotesi di correzione di errori contabili effettuata a Stato patrimoniale, una diversa imputazione temporale di costi o di ricavi non assume rilevanza nell’esercizio di emersione in bilancio. Le componenti reddituali positive restano imponibili con riferimento all’esercizio di competenza e, di conseguenza, il loro mancato concorso alla formazione della base imponibile rimane sanzionabile con riferimento al periodo d’imposta in cui l’operazione doveva essere correttamente contabilizzata.

IRES ed IRAP liquidazione EXPERTUP e SCRITTURE

Dopo il trasferimento dati, e il controllo delle ritenute (ex art. 25) e il controllo degli acconti (IRES ED IRAP), andare:

QUADRO RN – PER IRES

Per IRAP, nel modello IRAP – quadro IR

nella sezione 2 del modello IRAP quadro IR controllare gli importi degli acconti

SCRITTURE DELLE IMPOSTE A DEBITO

nel periodo di versamento (anno successivo all’esercizio, periodo DR) quindi 202 anno versamento è il 2023