La nota 9.12.2024, n. 9326 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo della sanzione per mancato possesso della patente a crediti ex art. 27, c. 11 D.Lgs. 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla diffida di cui all’art. 301-bis D.Lgs. 81/2008.
Si prende a riferimento il contratto di appalto o subappalto per il capitolato dei lavori affidati e il costo dei lavori stessi; è acquisibile anche l’eventuale preventivo formulato dall’impresa o dal lavoratore autonomo e sottoscritto per accettazione dal committente.
Una volta individuato il dato di riferimento (10% del valore dei lavori o, se tale importo è inferiore o ignoto, la soglia minima di 6.000 euro ex lege) la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 L. 689/1981: ne deriva che per i lavori di valore fino a 60.000 euro, la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2.000 euro (1/3 della sanzione prevista).