Aiuti si Stato: Ho aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Cosa devo fare?

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Ho aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Cosa devo fare?

Per quanto riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari, la stessa deve essere evidenziata nella comunicazione aiuti Covid-19 barrando decreto-legge 41/2021 convertito con modifiche in legge 69/2021, art. 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”.

Si possono verificare tre casi:

1 – Ho aderito alla definizione agevolata e non ho ancora trasmesso la comunicazione

Trasmetto la comunicazione rendendo autocertificazione, inserendo – nel quadro A sezione 1 – tutti gli aiuti ottenuti, compreso quello di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021;

2 – Aderisco alla definizione agevolata entro il 30 novembre 2022, ma ho già trasmesso la comunicazione

In questo caso occorre rifare la comunicazione, ricopiando tutte le informazioni già fornite con la prima trasmissione, e aggiungendo anche l’aiuto di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021. L’ultima comunicazione spedita entro il 30 novembre 2022 va automaticamente a sostituirsi quelle precedenti;

Per il credito locazione ddl34/2020 art. 28

Aiuto Fondo Perduto Comuni Montani

Aiuti di Stato sezione “ALTRI AIUTI”

Tra gli “altri aiuti” oggetto di segnalazione possono anche annoverarsi:
„ i contributi Covid erogati da enti pubblici (ad esempio, enti locali e Camere di Commercio);
„ alcune tipologie di decontribuzione, come la decontribuzione Sud prevista dall’art. 27 del D.L.
104/2020 e dall’art. 1, commi da 161 a 168 della l. n. 178/2020 e la decontribuzione donne di
cui all’art. 1, commi da 16 a 19 del D.L. 178/2020;
„ l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della l. n. 178/2020;
„ i finanziamenti garantiti al 100% previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020.

NON SONO DA INDICARE NEGLI AIUTI DI STATO

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in alcune FAQ pubblicate lo scorso anno in occasione
della presentazione della dichiarazione dei redditi, non sono aiuti di Stato, e conseguentemente
non devono essere indicati nell’autocertificazione:
„ il credito d’imposta botteghe e negozi previsto dall’art. 65 del D.L. n. 18/2020,
„ il credito d’imposta sanificazione previsto dall’art. 125 del D.L. n. 34/2020,
„ le somme erogate da altre amministrazioni come ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata dall’INPS agli artigiani e commercianti, in quanto non costituiscono aiuti automatici ai
sensi dell’art. 10 del D.M. n. 115/2017, e le indennità erogate dalle casse professionali private
ai propri iscritti.

Classificazione dimensione impresa

Microimpresa – occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
„ Piccola impresa – occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro
„ Media impresa – occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 43 milioni di euro
„ Grande impresa – non soddisfa i requisiti della media impresa
„ Non classificabile (solo per i soggetti pubblici)

IMPRESA UNICA

Per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare
un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto
di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

PROVENTI ACQUISTO CREDITI DA BONUS EDILIZI, RILEVAZIONI CONTABILI

Trattamento contabile dei proventi finanziari e non delle sopravvenienze attive: indicazioni per bilanci ordinari e abbreviati.

  • I proventi generati dall’acquirente di crediti derivanti da cessione di bonus edilizi, acquisiti sotto la pari e successivamente compensati al nominale, rappresentano, nel caso delle imprese, alla luce dei principi contabili Oic, proventi finanziari (e non sopravvenienze attive), sia per le società che redigono il bilancio ordinario sia per quelle col bilancio abbreviato. Tale impostazione non dovrebbe mutare neppure in presenza di micro-imprese, di società di persone o imprese individuali.
  • Esempio: la società correntista di una banca che acquisisce dalla medesima un credito del valore nominale di 110 per il corrispettivo di 90, rileverà un provento finanziario di 20 che, nel rispetto del principio di competenza, andrebbe riconosciuto nei 4 esercizi di fruizione del credito medesimo, per un importo costante nel tempo (bilancio abbreviato) o determinato con il criterio del costo ammortizzato (bilancio ordinario).
  • Qualora l’acquirente del credito sia il titolare di un reddito professionale, la situazione è più problematica, mancando il riferimento ai principi contabili ed essendo difficile creare un collegamento tra questa operazione e l’attività professionale del soggetto. Si potrebbe ipotizzare di ricorrere alla categoria dei redditi diversi, di cui all’art. 67, c. 1, lett. c-quinquies, laddove sono attratti a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso oppure rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari.

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14289-superbonus-110-aspetti-contabili-e-fiscali.html#paragrafo2

Prestazioni occasionali nelle imprese e nell’ambito familiare

Le prestazioni occasionali sono uno strumento utilizzabile da coloro che intendono intraprendere un’attività in modo saltuario o sporadico.

L’articolo 54-bis D.L. 50/2017, modificato da ultimo dal D.Lgs. 104/2022, prevede la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale ossia attività lavorative che, nel corso dell’anno, danno luogo:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bisper ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro”.

Tali somme, riferite ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi Inail e costi di gestione, sono computate al 75 per cento del loro valore, ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per i seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

In aggiunta al limite economico, previsto dalla lettera c), è necessario rispettare, nel corso dello stesso anno civile, il tetto massimo di 280 ore (o il diverso limite previsto nel settore agricolo), indicato dal comma 20 dell’articolo 54-bis.

Il superamento, anche solo di uno dei due limiti indicati, comporta la trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Si evidenzia, inoltre, che il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale è vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

La medesima disposizione di cui all’articolo 54-bis distingue poi le prestazioni occasionali, rese mediante il sistema del “libretto di famiglia” dai contratti di prestazione occasionale.

In particolare:

  • per quanto attiene al “libretto di famiglia”, l’utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma dell’Inps, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento con valore nominale fissato in 10 euro, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori in relazione a piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare e attività svolte da “steward” negli impianti sportivi;
  • diversamente, con il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuaria di ridotta entità, entro i limiti sopra indicati, corrispondendo un compenso minimo orario mai inferiore a 9 euro (ad eccezione del settore agricolo).

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale si evidenzia che, ai sensi del comma 17 dell’articolo 54-bis, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente, tra l’altro:

  • dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
  • il compenso pattuito, mai inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Infine, si rileva che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.

Pannelli solari ibridi scelta tra bonus fotovoltaici e di efficienza energetica

Dal punto di vista dei bonus edilizi, la normativa fiscale distingue in modo netto i pannelli solari destinati alla produzione di energia elettrica (c.d. “impianti solari fotovoltaici”) da quelli destinati alla produzione di energia termica (c.d. “impianti solari termici”).

Gli interventi di installazione dei primi possono beneficiare della detrazione IRPEF al 50%, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, con possibilità di “traino” nel superbonus 110%, ai sensi dei commi 5-7 dell’art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica o di riduzione di rischio sismico.
Gli interventi di installazione dei secondi, oltre naturalmente alla detrazione IRPEF al 50%, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, possono beneficiare dell’ecobonus al 65%, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del DL 63/2013, con possibilità di “traino” nel superbonus 110%, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica.

La tecnologia è però in continua evoluzione e sono ormai sempre più comuni i pannelli solari c.d. “ibridi”, mediante i quali è possibile sfruttare lo stesso impianto sia per generare energia elettrica anche accumulabile per l’autoconsumo, oppure cedibile alla rete attraverso lo scambio sul posto, sia per produrre energia termica per acqua calda sanitaria e riscaldamento dei locali.

In questi impianti, i due tipi di pannelli, fotovoltaico e solare termico, sono distinti, ma funzionano in modo congiunto.
Pare corretto ritenere che, in quei casi in cui dovessero sussistere tutti i requisiti richiesti dalle diverse discipline agevolative (quelle applicabili agli impianti solari fotovoltaici e quelle applicabili agli impianti solari termici), il soggetto che sostiene le spese di installazione di un impianto solare “ibrido” possa decidere liberamente se agevolarle come spese relative a impianti solari fotovoltaici oppure come spese relative a impianti solari termici.

Fermo restando che rimane sempre opportuna una valutazione caso per caso, la scelta di agevolare l’impianto come fotovoltaico è più favorevole nei casi in cui risulti applicabile il superbonus, mentre, fuori dal superbonus, l’ecobonus al 65% applicabile sugli impianti solari termici risulta più appetibile del bonus casa 50%.

Agevolare l’impianto come fotovoltaico conviene con il superbonus

Fuori dal superbonus, la possibilità di agevolare gli impianti solari “ibridi” con l’ecobonus assume ancor più rilevanza laddove la scelta non è tra due agevolazioni diverse, ma tra questa agevolazione e nessuna agevolazione.
Si pensi, ad esempio, a tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia ex lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 (eventualmente realizzati anche previa demolizione dell’edificio esistente), a cura di imprese che possiedono l’intero fabbricato e che procedono poi alla locazione o vendita delle singole unità immobiliari che lo compongono.
Queste imprese, nella misura in cui siano soggetti IRES, si ritrovano evidentemente escluse a priori dalla possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF 50%, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, mentre possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di ecobonus, prevista dall’art. 14 del DL 63/2013.

È appena il caso di ricordare che, per poter beneficiare dell’ecobonus sulle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari, è necessario che l’edificio su cui sono installati risulti dotato, ante intervento, di impianto di riscaldamento ed è altresì necessario che l’impianto installato produca l’energia termica di cui all’Allegato H del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” e presenti i requisiti tecnici di cui al punto 3 dell’Allegato A del medesimo DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, la cui sussistenza deve essere formalmente asseverata da un tecnico abilitato (con possibilità di sostituire l’asseverazione con una dichiarazione del produttore, quando la superficie dei collettori solari installati è inferiore a 20 metri quadrati).

Notifica Preliminare ASL

Quesito del 24.7.2018 – su Eutekne
Una persona fisica ha sostenuto spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Nel cantiere hanno lavorato più imprese, ma non è stata fatta la notificapreliminare all’ASL.
E’ possibile sanare in qualche modo la posizione in modo tale di poter beneficiare della detrazione IRPEF?

Risposta
La questione posta alla nostra attenzione è molto delicata in quanto le disposizioni fiscali vanno ad intrecciarsi con quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’art. 99 del DLgs. 9.4.2008 n. 81 la comunicazione all’ASL è obbligatoria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
– nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente;
– nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto di cui sopra per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
– nel cantiere opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
L’art. 4 co. 1 del DM 18.2.98 n. 41, tra le altre cause di decadenza dal diritto di beneficiare della detrazione, fa rientrare la mancata comunicazione all’ASL nei casi in cui la stessa sia prevista.
La comunicazione ASL (ove obbligatoria) è strettamente legata alla normativa sulla sicurezza nei cantieri ma rientra anche fra i documenti che si devono avere per poter beneficiare della detrazione fiscale spettante per gli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. Come precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7 la comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notificapreliminare all’ASL.
Tale comunicazione, inoltre, deve essere trasmessa (se necessaria) prima dell’inizio dei lavori in cantiere da parte del committente o dal responsabile dei lavori (l’art. 90 co. 10 del DLgs. 9.4.2008 n. 81 prevede addirittura che sia sospesa l’efficacia del titolo abilitativo nel caso non sia stata trasmessa la notifica in questione).
L’art. 90 co. 11 del DLgs. 81/2008, inoltre, prevede un’ipotesi per cui il coordinatore per la progettazione non deve essere designato, motivo per cui non sembra profilarsi la possibilità di invocare tale norma al fine di giustificare la mancata comunicazione all’ASL.
In relazione alla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la sanatoria riguarda solo le comunicazioni “da effettuarsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria” (circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2012 n. 47). Aderendo quindi alla restrittiva posizione dell’Agenzia non sarebbero sanabili le comunicazioni da trasmettere alle ASL, nonostante l’adempimento, seppur non strettamente fiscale, sia comunque espressamente richiamato dalla normativa tributaria.
Tale orientamento ha sollevato critiche da parte della dottrina in considerazione del fatto che la norma contenuta nel citato art. 2 “fa riferimento non solo al preventivo obbligo comunicativo, ma pure ad “altri adempimenti di natura formale”. Inoltre, anche l’ENEA, al quale deve essere trasmessa la comunicazione per beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, non è un ente impositore, ma in questo caso l’ammissibilità dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2014 è stata specificatamente confermata (si veda la risposta ENEA n. 70, ove si afferma che, sulla questione, è stato richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate. In tal senso Cissello A. “La remissione in bonis”, in AA.VV. “Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni”, Quaderni Eutekne, 128, Eutekne, Torino, 2016, p. 73 ss. Cfr. anche Avella F. “Mancata comunicazione preliminareASL ristrutturazione”, l’Esperto risponde, 23.3.2018).
In ogni caso, la “remissione in bonis” deve essere effettuata entro termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012 n. 38) e la possibilità di procedere eventualmente alla sanatoria dipende da quando sono iniziati i lavori di recupero edilizio.
In conclusione, nel caso di specie, anche laddove si potesse eventualmente ricorrere alla “remissione in bonis” ed ammesso sia possibile inviare una comunicazione all’ASL successivamente alla data di inizio dei lavori, dovrebbero essere valutate le conseguenze determinate dall’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Indicazione Fatture

  • Art. 119 D.L. 34/2020 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
  • Ristrutturazione edilizia (art. 16 Bis TUIR e art. 3, comma 1 lettera c del Testo Unico edilizia)

se ce’ sconto in fattura:

  • Art. 121 D.L. 34/2020 – Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Attenzione se superi i 70.000 euro anche il codice del CCNL applicato

  • Art. 119-ter D.L. 34/2020 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche
  • Art. 120 D.L. 34/2020 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • Art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 conv. L. 90/2013 – Bonus mobili
  • Art. 1, c. 12 L. 205/2017 – Bonus verde
  • Art. 1, c. 219 L. 160/2019 – Bonus facciate