esterometro

Gli acquisti da soggetti UE non stabiliti in Italia richiedono l’applicazione dell’IVA a cura del cessionario ivi residente, anche se il cedente è identificato ai fini IVA in Italia.

Nell’ambito aziendale capita sempre più spesso che l’impresa scelga di avvalersi del canale di approvvigionamento online perché
più economico e con rapidi tempi di consegna.
Altrettanto abitualmente l’ufficio amministrativo riceve una fattura emessa da un soggetto estero (comunitario o extra-comunitario) che riporta una partita IVA italiana.

In tal caso, chi deve registrare la fattura di acquisto dovrà porre attenzione alla descritta operazione, verificando la partita IVA in questione.
L’operazione, infatti, può configurare almeno due fattispecie distinte.

Soggetto estero stabilito in Italia

A volte la partita IVA italiana riportata tra i dati anagrafici del cedente estero corrisponde ad una stabile organizzazione italiana di tale soggetto: vale a dire che il fornitore estero ha aperto una società operativa in Italia, dalla quale è tenuto ad emettere regolari fatture con IVA.

In altri termini tale posizione equivale ad un soggetto stabilito in Italia tenuto ad emettere fatture elettroniche dalla propria partita IVA italiana, avvalendosi del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate.
Per il cessionario italiano l’operazione non desta particolari problemi: quest’ultimo riceve una fattura elettronica con IVA, da registrare regolarmente sul registro IVA acquisti.

È appena il caso di precisare che l’operazione non dovrà essere riepilogata nell’esterometro, trattandosi di una compravendita tra soggetti stabiliti in Italia soggetta a fatturazione elettronica.
Un esempio su tutti? Gli acquisti su Amazon, quando la fattura viene emessa dalla succursale italiana del colosso dell’e-commerce, con ragione sociale AMAZON EU SARL.
Soggetto estero non stabilito ma identificato in Italia A differenza del caso precedente, quando il fornitore estero non è stabilito in Italia ma semplicemente identificato in Italia, le cose si complicano leggermente.

Il soggetto estero identificato in Italia è titolare di una posizione IVA “leggera”, ossia non ha una sede operativa nel nostro paese; gli operatori esteri che hanno elevati volumi di vendita nei confronti di persone fisiche italiane che acquistano in qualità di privati consumatori (ossia senza P. IVA), aprono tale posizione IVA (per obbligo o per opzione) per applicare l’imposta italiana sull’operazione. Quando l’acquirente è un’impresa italiana (es. Gamma srl) il cedente estero non residente e non stabilito, anche se identificato in Italia, deve fatturare al proprio acquirente utilizzando la propria posizione IVA estera, senza applicare l’imposta: sarà il cessionario italiano ad applicare l’IVA in Italia tramite reverse charge (applicando l’IVA nel registro delle vendite e in quello degli acquisti). Come distinguere la stabile organizzazione italiana dall’identificazione diretta

Un utile strumento per controllare la partita IVA italiana esposta su una fattura emessa da una società con sede in un Paese membro UE è il Vies (VAT information exchange system).
Il sistema Vies fornisce, tra gli altri, l’informazione che trattasi di soggetto “identificato ma non residente in Italia”.
Tale fornitore quando cede dei beni ad un soggetto passivo italiano (anch’esso regolarmente iscritto al Vies) è tenuto ad emettere una fattura senza IVA; sarà il cessionario italiano ad applicare l’imposta tramite inversione contabile.
L’operazione sarà esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica e, conseguentemente, sarà da includere nell’esterometro.

Esercizio delle opzioni nel quadro VO entro il 30 aprile 2021

l 30 aprile 2021 è il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del DPR 322/98.
Nell’ambito del modello di dichiarazione annuale IVA, è previsto, tra gli altri, il quadro VO, ove comunicare le opzioni e le revoche in materia di IVA e di imposte dirette, come disposto dagli artt. 1 e 2 del DPR 442/97.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa al 2020, il quadro VO dovrà essere trasmesso in allegato al modello REDDITI 2021, entro il termine del 30 novembre 2021 se la dichiarazione è inviata in modalità telematica.
Si rammenta che, in linea generale, per effetto dell’art. 1 e dell’art. 3 del DPR 442/97, le opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e vincolano il soggetto passivo per un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, in presenza dei requisiti necessari, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Ad esempio, le imprese minori che avevano esercitato l’opzione per la tenuta dei registri IVA senza annotare le date dei singoli incassi e pagamenti (art. 18 comma 5 del DPR 600/73) nella dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017 sono vincolate al mantenimento dell’opzione esercitata sino al compimento del triennio, vale a dire l’anno d’imposta 2019.
Nel quadro VO del modello IVA 2021 (rigo VO26) dovrà essere indicata l’eventuale revoca, trattandosi della prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata (art. 2 comma 1 del DPR 442/97).

È da rammentare che il vincolo triennale dell’opzione persiste in costanza di applicazione del regime di cassa, mentre viene meno in caso di transito a un diverso regime “naturale”, come nel caso in cui il soggetto minore decida di applicare il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014 (si veda la ris. Agenzia delle Entrate 14 settembre 2018 n. 64).

Tra le novità più significative del quadro VO, per la dichiarazione IVA 2021, si evidenzia l’introduzione del rigo VO16, dedicato ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (c.d. “TTE”). Nello specifico, il rigo è riservato ai soggetti nazionali che, pur potendo beneficiare della deroga prevista dall’art. 7-octies comma 3 del DPR 633/72, e quindi applicare l’IVA in Italia in relazione ai servizi “TTE” resi a privati consumatori di altri Stati membri, decidono di applicare l’IVA nello Stato membro del committente.

Infatti, l’art. 7-octies del DPR 633/72, introdotto nell’ordinamento nazionale con il DLgs. 45/2020, a partire dal 10 giugno 2020 (anche se la relativa disciplina è efficace dal 1° gennaio 2019 ai sensi della direttiva 2017/2455/Ue) consente ai soggetti passivi nazionali di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro dell’Unione europea ove è domiciliato (o residente senza domicilio all’estero) il committente del servizio.
Nel rigo VO16 vi è, quindi, la possibilità di comunicare l’opzione esercitata con riferimento al periodo d’imposta 2020, individuando il singolo Stato membro di “destinazione” del servizio prestato.
L’opzione ha effetto dall’anno in cui è esercitata, fino a revoca, e comunque per almeno due anni. Il modello dichiarativo, però, non riporta ancora una specifica casella per comunicare la revoca dell’opzione in quanto, come evidenziato, quest’ultima è esercitabile soltanto dal 2020.La compilazione può riguardare anche i forfetari

La compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA può interessare anche i soggetti che sono transitati dal regime forfetario (L. 190/2014) al regime ordinario o viceversa.
Nello specifico, i soggetti che, essendo in possesso dei requisiti per avvalersi del regime forfetario, hanno optato nell’anno 2020 per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari devono barrare la casella 1 del rigo VO33. L’opzione rimane valida per almeno un triennio (ossia fino al 2022) e, successivamente, per ciascun anno successivo fino a revoca.

Il vincolo triennale, però, non si applica alle imprese in contabilità semplificata, in quanto il regime di cassa e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori (cfr. ris. n. 64/2018 e circ. n. 9/2019, § 3.1). Il vincolo permane, invece, per gli imprenditori che abbiano optato per la contabilità ordinaria e per i professionisti.

La casella 2 del rigo VO33, infine, dovrà essere barrata dai soggetti che dal 2020 hanno applicato (o riapplicato) il regime forfetario, revocando l’opzione per quello ordinario. Tuttavia, poiché in tal caso opera l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO, come già ricordato, dovrà essere allegato al modello REDDITI 2021.

Contabilita’ – Come fare per registrare una fattura di acquisto in reverse charge? su Dylog Expertup


Le causali precaricate che gestiscono la casistica sono le seguenti:

108 – REVERSE CHARGE (ACQUISTO)
109 – REVERSE CHARGE X REGISTRO VEND.

Il programma prevede le seguenti tipologie di bene in reverse charge:

031 – Prestazioni servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti edifici
032 – Trasferimento quote emissioni gas a effetto serra – 2003/87/CE
033 – Trasferimento altre unità e certificazione gas e energia elettrica – 2003/87/CE
034 – Cessioni gas e energia elettrica a soggetto passivo rivenditore – Art.7 bis c.3 lett.a
035 – Cessioni bancali in legno (pallet) recup. Cicli success. al primo
106 – Acq./Cess. Fabbricati Art. 17 c. 6
107 – ROTTAMI ART. 35 D.L. 269 !!! NO PER CONTAB. PROFESSIONISTI !!!
108 – SUBAPPALTO EDIL. ACQ. REVERSE CHARGE !!! NO PER CONTAB. PROFESSIONISTI !!!
212 – Telef. cellulari Art.17, comma 6, lett. b
213 – Microprocessori Art.17, comma 6, lett. c
214 – Telef. cellulari Art.17, comma 6 – Ammortizzabile
215 – Microprocessori Art.17, comma 6 – Ammortizzabile

I seguenti codici IVA devono essere utilizzati per l’acquisto (causale 108):

330 – IVA 20% ACQUISTI IN REVERSE CHARGE
331 – IVA 21% ACQUISTI IN REVERSE CHARGE
332 – IVA 22% ACQUISTI IN REVERSE CHARGE

I seguenti codici IVA devono invece essere utilizzati per la registrazione fittizia nelle vendite (causale 109):

230 – IVA 20% ACQUISTI FITTIZIA
231 – IVA 21% ACQUISTI FITTIZIA
232 – IVA 22% ACQUISTI FITTIZIA

Impugnazioni nelle delibere società di capitali

Verbalizzazione, statuto, clausole di tutela e tempistiche: il termine è di 90 giorni dalla data di adozione, con una finestra più ampia per il socio.

Anche in un periodo di tour de force come questo, un tempestivo aggiornamento dei libri sociali delle società clienti di studio, con il riporto delle delibere assembleari e consiliari fornite dal cliente, è senz’altro necessario e opportuno, sia in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per l’eventuale necessità di impugnare una o più delibere.
Secondo l’art. 2388, c. 4, C.C., le delibere consiliari che non sono state prese in conformità alla legge o allo statuto sociale, possono essere impugnate entro il termine di 90 giorni dalla data della delibera, dal collegio sindacale nonché da ciascuno degli amministratori assenti o dissenzienti. Il socio può impugnare la delibera consiliare e inoltre esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o del cda, in caso di organo collegiale, per ottenere il risarcimento del danno direttamente subito in proprio. Il danno deve essere lesivo del patrimonio personale del socio, compresa la quota di partecipazione al capitale sociale, indipendentemente dall’entità.

La disciplina in materia, dettata per le Spa dal citato art. 2388, c. 4, C.C., si applica per analogia anche ai consigli di amministrazione delle società a responsabilità limitata. Nonostante la norma non richieda la verbalizzazione della decisione, tale aspetto riveste un ruolo cruciale, poiché solo con la prova documentale scritta è possibile provare la decisione assunta, gli interventi dei presenti e attestare lo svolgimento dell’attività collegiale. Si ritiene peraltro opportuno, secondo il Consiglio nazionale del Notariato (quesito di impresa n. 253-2008/I), inserire nello statuto sociale una clausola che imponga la verbalizzazione delle delibere consiliari.

Per i tempi di redazione del verbale, è ammessa, così come avviene per le delibere assembleari (art. 2375 C.C. “Verbale delle deliberazioni dell’assemblea”), una verbalizzazione non contestuale e dunque successiva, ma è richiesta l’indicazione nel verbale, non solo della data di svolgimento della riunione, ma anche della data di redazione e sottoscrizione del verbale stesso. Si ritiene, in ogni caso, che la verbalizzazione della decisione e dunque l’ultimazione del verbale, non possa legittimamente protrarsi per un periodo di tempo ingiustificato e debba essere tempestiva e “senza indugio”: si vedano la Massima n. VIII (ante riforma) e la Massima n.45 (post riforma) del Consiglio Notarile di Milano.
Pertanto, ad eccezione delle delibere che sono soggette all’iscrizione al Registro delle Imprese, si ritiene che il termine ultimo per la verbalizzazione tardiva coincida con l’inizio della riunione successiva, per analogia con l’art. 2379-bis C.C. (sanatoria di nullità).
È evidente che la mancata tempestività della verbalizzazione potrebbe pregiudicare il diritto di impugnare la delibera da parte di tutti i soggetti legittimati (amministratori assenti o dissenzienti, sindaci e socio che si consideri leso dalla decisione presa). Stante il tenore letterale dell’art. 2388 C.C., come sopra accennato, è previsto un termine di decadenza di 90 giorni dalla data della delibera: pertanto, si ritiene che, qualora la verbalizzazione non sia contestuale all’adozione della delibera, il termine decorra comunque dalla data di quest’ultima.

Nel caso di impugnazione del singolo socio, ancor più qualora non rivesta la carica di amministratore, la decorrenza del termine di 90 giorni è dibattuta poiché spesso il socio ignora la delibera consiliare e potrebbe venirne a conoscenza oltre la data di adozione della stessa o forse, addirittura, dopo i 90 giorni utili dalla medesima, precludendogli la possibilità di impugnarla. Secondo l’opinione prevalente, il termine dovrebbe decorrere dalla data di iscrizione della delibera al Registro delle Imprese (qualora sia previsto l’obbligo) oppure, qualora tale adempimento non sia richiesto in relazione all’oggetto della delibera, dal momento in cui il socio ne sia venuto a conoscenza e sia in condizione di valutare se la delibera sia lesiva dei suoi interessi.

Una consulenza appropriata all’amministratore della società cliente di studio, al fine di prevenire conflitti tra gli organi sociali, oppure al cliente socio il cui patrimonio personale sia stato leso da una delibera dell’organo amministrativo, saranno sicuramente apprezzate, anche a titolo di compenso professionale.

Aliquote Iva dei lavori di recupero edilizio

  • L’aliquota Iva del 22% si applica alla fornitura con posa in opera di tende da sole o schermature solari, non effettuata nell’ambito dei lavori di recupero edilizio.
  • L’aliquota Iva del 10% si applica nell’ambito di un più ampio intervento di recupero agevolato, come la manutenzione ordinaria, straordinaria o la ristrutturazione edilizia di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, perché è possibile applicare l’agevolazione dell’art. 7, c. 1, lett. b), L. 488/1999.
  • Si può beneficiare del 10% se l’installazione avviene con un contratto di appalto o d’opera (non fornitura con posa in opera) su immobili di qualunque categoria catastale, nell’ambito delle ristrutturazioni o risanamenti e restauri conservativi.

Modelli Iva agevolata

Modulistica per richiedere l’applicazione di aliquote IVA ridotte

Dichiarazione per appalto di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concernente l’immobile sito in ……………………. rientra nella previsione di cui all’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23.12.99 n. 488 e, pertanto, chiede l’applicazione dell’aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire (DIA o denuncia di opere interne) rilasciato dal sindaco del Comune di ……………………..Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per appalto di interventi di manutenzione straordinaria
effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concernente l’immobile sito in ……………………. rientra nella previsione del n. 127-duodecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26.10.72 n. 633 e, pertanto, chiede l’applicazione dell’aliquota del 10% sui corrispettivi d’appalto (o subappalto) che andrete a fatturare.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di ……………………..Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per appalto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concernente l’immobile sito in ……………………. rientra nella previsione del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26.10.72 n. 633 e, pertanto, chiede l’applicazione dell’aliquota del 10% sui corrispettivi d’appalto che andrete a fatturare.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di …………………….. (oppure altro documento autorizzativo).Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per appalto
di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le opere interne sull’immobile sito in ……………………., effettuate in ottemperanza della L. 9.1.89 n. 13 e del decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 14.6.89 n. 236, presentano le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell’aliquota del 4%, in virtù di quanto previsto dal n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 26.10.72 n. 633.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di ……………………..Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per i casi di acquisto di beni finiti
diversi dalle materie prime e semilavorate

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’acquisto di ……………………. effettuato presso la vostra ditta è destinato alla ristrutturazione di un fabbricato ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, con le caratteristiche per potere beneficiare dell’aliquota del 10%) in virtù di quanto previsto dal n. 127-sexies (nuova costruzione)/127-terdecies (ristrutturazione) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26.10.72 n. 633.Chiede, pertanto, l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura indicata.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di …………………….. (oppure altro documento autorizzativo).Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.