Fatture fine anno. IVA detraibile

La normativa in materia di detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali ha subito nel corso degli anni diversi interventi modificativi. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle fatture a cavallo d’anno, garantendo la registrazione nei termini e con le modalità stabilite, per evitare che l’IVA pagata diventi un costo non recuperabile.

1. Il quadro normativo

La normativa in materia di detrazione IVA ha subito modifiche significative con l’art. 2 del D.L. n. 50/2017 e successive disposizioni. Per le fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, la detrazione IVA può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è diventata esigibile e con riferimento al medesimo anno.

Tuttavia, con l’introduzione dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018, è possibile detrarre l’IVA su fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, ma solo se ricevute nello stesso anno in cui si è verificata l’esigibilità. Questa regola non si applica alle fatture a cavallo d’anno.

2. Tabella riepilogativa per la detrazione IVA su fatture di fine anno

Fattura del fornitore (data di emissione)Data di ricezione della fattura da parte del clienteRegistrazione ai fini IVALimite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2024Dicembre 2024Entro dicembre 2024Liquidazione IVA di dicembre 2024 (16 gennaio 2025)
Gennaio – Aprile 2025Annotazione separata nel registro IVA acquistiNella dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)
Da maggio 2025Non detraibile, ma possibile dichiarazione integrativa
2025Gennaio – Dicembre 2025Entro liquidazione del periodo 2025Liquidazione IVA del periodo di registrazione
Gennaio – Aprile 2026Annotazione separata nel registro IVA acquistiNella dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025)
Da Maggio 2026Non detraibile, ma possibile dichiarazione integrativa

3. Punti chiave per le fatture di fine anno

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del DPR n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2024:

  • è stata ricevuta ed annotata nel 2024, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • è stata altrettanto ricevuta nel 2024, ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2025. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2025.

Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2025 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024). Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2024 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la Circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2024 è stata ricevuta nel 2025, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2024. Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2024 (ovvero 30 aprile 2025).

L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2024 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2025 riferimento 2024, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2024 seguirà la strada ordinaria, se invece l’annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 aprile 2025 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente.

Tenendo comunque presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.

4. Osservazioni conclusive

Riepilogando, per evitare la perdita del diritto alla detrazione IVA su fatture di fine anno occorrerà:

  • prestare attenzione alla data di ricezione della fattura;
  • garantire la registrazione nei termini stabiliti;
  • utilizzare sezionali separati per le fatture relative all’anno precedente registrate nel nuovo anno.

Questa pianificazione è cruciale per evitare che l’IVA pagata diventi un costo non recuperabile.

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