NASpI riacquisto capacità

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa

Con il messaggio 27.12.2024, n. 4468 l’Inps ha introdotto, con decorrenza 1.03.2025, novità per i lavoratori in malattia o infortunio al momento della cessazione del rapporto, al fine di accelerare i tempi di liquidazione della NASpI.

Come noto, per accedere alla NASpI, deve essere presentata domanda all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: la prestazione spetterà, poi, a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Rispetto a questo, è stato chiarito, con la circolare Inps n. 94/2015, che:

– nel caso di evento di malattia comune o di infortunio sul lavoro/malattia professionale insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine dello stesso, per la parte residua;

– nel caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’8° giorno, ma comunque nei termini di legge.

Stante ciò, l’Inps, con il messaggio n. 4468/2024, per rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione, ha previsto che, dal prossimo 1.03.2025, per le richieste di NASpI presentate da lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’Inail, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.

Tale certificazione, priva di diagnosi, potrà essere allegata, a cura del richiedente, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente, con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

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