Operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali (vendite per rifornimento Navi da guerra) – Bollo fatture

Operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali

Con riferimento ai controlli sul codice N3.4, utilizzato per identificare sia le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72, sia i c.d. “servizi internazionali” di cui all’art. 9 del DPR 633/72, come si è rilevato (si veda precedente § 2.3), secondo la pur risalente prassi dell’Amministrazione finanziaria63, le prime dovrebbero essere soggette al tributo, mentre le seconde ne sarebbero escluse, in base alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche allegate al provv. 34958/2021.

Atteso che l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di modificare l’Elenco B, eliminando fatture non soggette al tributo ma avendo, anche, la possibilità di aggiungere documenti non “intercettati” dall’Amministrazione, che invece devono scontare l’imposta, spetta al contribuente il compito di indicare quali fra le operazioni contraddistinte dal codice N3.4 debbano scontare l’imposta di bollo, operando una distinzione fra quelle eventualmente soggette al tributo (le cessioni di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72), e quelle che generalmente ne sono escluse (servizi internazionali di cui all’art. 9 del DPR 633/72).

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