Nella pratica può capitare che le spese sostenute dal professionista nell’esercizio dell’attività siano materialmente pagate da una società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento.
Si pensi al medico che procede all’acquisto di alcune attrezzature e beni di consumo nel 2021, con fattura saldata dalla finanziaria al fornitore nel 2021 e rimborso rateale del finanziamento da parte del professionista nel 2022.
Ci si domanda se, in capo a quest’ultimo, il costo si intenda sostenuto nel 2021 oppure nel 2022, allorquando il professionista rimborserà l’anticipazione ricevuta.
In assenza – a quanto ci consta – di chiarimenti di fonte ufficiale, la questione va risolta alla luce dei principi generali che presiedono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale.
In proposito, occorre innanzitutto valutare la tipologia dei beni acquistati.
Qualora si tratti di beni mobili strumentali all’esercizio della professione, la deduzione del costo avviene comunque per quote di ammortamento (per i medici, occorre fare riferimento alla categoria XXI “Servizi sanitari”, della Tabella allegata al DM 31 dicembre 1988), rendendo irrilevante la questione dell’intervenuto pagamento.
Nel caso dell’esempio, le quote di ammortamento sarebbero deducibili dal 2021.
Laddove, invece, si tratti di acquisti di differente natura o di un insieme di beni strumentali ciascuno di valore non superiore a 516,46 euro e, quindi, deducibili per cassa, occorre stabilire se rilevi il momento in cui è saldata la fattura del fornitore (2021) o quello in cui il professionista rimborsa il finanziamento ottenuto (vale a dire, il 2022).
In proposito, sembra utile richiamare la ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2007, secondo la quale i contributi versati da un professionista alla propria Cassa di previdenza tramite carta di credito divengono deducibili all’atto dell’utilizzo della carta. È in questo momento, infatti, che il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca, ottenendo contestualmente il rilascio della ricevuta telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa che versa quindi l’importo sul conto dell’ente.
La conclusione dell’Agenzia si fonda sull’art. 1270 comma 1 c.c., ai sensi del quale “il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”.
Da quanto esposto si evince che i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenerne l’onere dando ordine di pagamento alla banca.
Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene a un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, irrilevante ai fini fiscali.
Tali considerazioni sembrano estensibili anche all’analogo caso in cui le spese professionali siano pagate da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente. Anche in tale ipotesi, infatti, il rimborso del finanziamento da parte del professionista pare riguardare il rapporto tra il contribuente e società finanziaria, che non rileva fiscalmente.
Un’ulteriore conferma della bontà del ragionamento sembra rinvenirsi nella circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2014 (§ 4.4), che affronta la questione della detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia (ex art. 16-bis del TUIR) e riqualificazione energetica degli edifici (ex art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006) in caso di pagamento effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente.
Secondo il documento di prassi, in tale ipotesi il contribuente può beneficiare delle citate detrazioni, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
Ai fini dell’imputazione temporale dell’onere detraibile, ad avviso dell’Agenzia, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione (e non quello in cui il contribuente beneficiario della detrazione rimborsa il finanziamento).
Analogo ragionamento pare estensibile al caso in esame, anche se, data la rilevanza della questione, sul punto appare opportuna una conferma di fonte ufficiale.