Registraz. EXPERTUP Minimi Forfettari, INTRASTAT

Registrazione MINIMI/FORFETTARI/PRESTAZIONI OCCASIONALI CON RITENUTA

Se Ditta e SI VUOLE REGISTRARE UN ACQUISTO: Codice causale 21 e il tipo bene 556 e (regimi agevolati) poi codice IVA 801 (se forfettari) o 800 (regime dei minimi).

Se fattura da professionisti Professionisti Codice causale 140 e il tipo bene 556 e poi codice IVA 801 (se forfettari) o 800 (regime dei minimi)

Se si vuole registrare una VENDITA DA FORFETTARI TIPO BENE 556 E CODICE IVA 081 OVVERO 080 (CONTRIBUENTI MINIMI)

PRESTAZIONI OCCASIONALI

CODICE CAUSALE 140 (DA PROFESSIONISTI CON RITENUTA), TIPO BENE 140, CAUSALE IVA 707 (se manca il carattere della abitualità), 

INTRASTAT

Se si vuole registrare fatture da CEE ovvero estero per MODELLO INTRA CON PRESENTAZIONE MOTIVI STATISTICI

CAUSALE CONTABILE 34

TIPO BENE INTRA CEE

001 merci c/acquisti
101 merci destinati alla rivendita
017 prestazione servizi esteri

217 PRESTAZIONE DI SERVIZI NAZIONALI ITALIA

CODICE IVA INTRA CEE

322 MERCI CEE

422 SERVIZI CEE

Richiesta ferie – modello

Richiesta di un periodo di ferie

Spett. Società

………………………………………..

………………………………………..

Oggetto: Richiesta ferie

Chiedo di usufruire nel periodo dal ____________ al ____________ delle ferie maturate nel corrente anno/negli anni precedenti.

Resto in attesa di un Vostro positivo cenno di riscontro.

Aragona,  ………………..

Firma del lavoratore

______________________________________

Accettazione della richiesta di ferie

Egregio sig. / Gentile sig.ra

………………………………………..

………………………………………..

Oggetto: Ferie

Con riferimento alla richiesta del _______    Le confermiamo la concessione di un periodo di ferie dal ___________ al _______________________.

I giorni di ferie in questione saranno scomputati dal maturato nel corrente anno/negli anni precedenti ai fini del conseguimento del periodo minimo di fruizione delle ferie stabilito dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003.

Voglia restituirci, sottoscritta per ricevuta, la copia della presente comunicazione.

Aragona,  ………………..

Firma del datore di lavoro

Per ricevuta

Firma del lavoratore

Fatture fine anno. IVA detraibile

La normativa in materia di detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali ha subito nel corso degli anni diversi interventi modificativi. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle fatture a cavallo d’anno, garantendo la registrazione nei termini e con le modalità stabilite, per evitare che l’IVA pagata diventi un costo non recuperabile.

1. Il quadro normativo

La normativa in materia di detrazione IVA ha subito modifiche significative con l’art. 2 del D.L. n. 50/2017 e successive disposizioni. Per le fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, la detrazione IVA può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è diventata esigibile e con riferimento al medesimo anno.

Tuttavia, con l’introduzione dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018, è possibile detrarre l’IVA su fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, ma solo se ricevute nello stesso anno in cui si è verificata l’esigibilità. Questa regola non si applica alle fatture a cavallo d’anno.

2. Tabella riepilogativa per la detrazione IVA su fatture di fine anno

Fattura del fornitore (data di emissione)Data di ricezione della fattura da parte del clienteRegistrazione ai fini IVALimite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2024Dicembre 2024Entro dicembre 2024Liquidazione IVA di dicembre 2024 (16 gennaio 2025)
Gennaio – Aprile 2025Annotazione separata nel registro IVA acquistiNella dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)
Da maggio 2025Non detraibile, ma possibile dichiarazione integrativa
2025Gennaio – Dicembre 2025Entro liquidazione del periodo 2025Liquidazione IVA del periodo di registrazione
Gennaio – Aprile 2026Annotazione separata nel registro IVA acquistiNella dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025)
Da Maggio 2026Non detraibile, ma possibile dichiarazione integrativa

3. Punti chiave per le fatture di fine anno

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del DPR n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2024:

  • è stata ricevuta ed annotata nel 2024, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • è stata altrettanto ricevuta nel 2024, ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2025. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2025.

Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2025 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024). Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2024 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la Circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2024 è stata ricevuta nel 2025, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2024. Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2024 (ovvero 30 aprile 2025).

L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2024 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2025 riferimento 2024, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2024 seguirà la strada ordinaria, se invece l’annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 aprile 2025 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente.

Tenendo comunque presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.

4. Osservazioni conclusive

Riepilogando, per evitare la perdita del diritto alla detrazione IVA su fatture di fine anno occorrerà:

  • prestare attenzione alla data di ricezione della fattura;
  • garantire la registrazione nei termini stabiliti;
  • utilizzare sezionali separati per le fatture relative all’anno precedente registrate nel nuovo anno.

Questa pianificazione è cruciale per evitare che l’IVA pagata diventi un costo non recuperabile.

NASpI riacquisto capacità

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa

Con il messaggio 27.12.2024, n. 4468 l’Inps ha introdotto, con decorrenza 1.03.2025, novità per i lavoratori in malattia o infortunio al momento della cessazione del rapporto, al fine di accelerare i tempi di liquidazione della NASpI.

Come noto, per accedere alla NASpI, deve essere presentata domanda all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: la prestazione spetterà, poi, a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Rispetto a questo, è stato chiarito, con la circolare Inps n. 94/2015, che:

– nel caso di evento di malattia comune o di infortunio sul lavoro/malattia professionale insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine dello stesso, per la parte residua;

– nel caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’8° giorno, ma comunque nei termini di legge.

Stante ciò, l’Inps, con il messaggio n. 4468/2024, per rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione, ha previsto che, dal prossimo 1.03.2025, per le richieste di NASpI presentate da lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’Inail, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.

Tale certificazione, priva di diagnosi, potrà essere allegata, a cura del richiedente, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente, con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Assunzione operaio edile 4 – passi – Cantiere TEMP INAIL – modello

a) duplicare ed inserire data assunzione

b) andare nella voce ALTRI ed impostare il luogo di lavoro

c) per gli operaio edili andare nella scheda e segnare la cassa edile di competenza e mettere il cantiere di lavoro

d) nella voce causali segnare EVR coerente con livello e cassa edile di competenza

Cantiere a punti, sanzioni

La nota 9.12.2024, n. 9326 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo della sanzione per mancato possesso della patente a crediti ex art. 27, c. 11 D.Lgs. 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla diffida di cui all’art. 301-bis D.Lgs. 81/2008. 

Si prende a riferimento il contratto di appalto o subappalto per il capitolato dei lavori affidati e il costo dei lavori stessi; è acquisibile anche l’eventuale preventivo formulato dall’impresa o dal lavoratore autonomo e sottoscritto per accettazione dal committente. 

Una volta individuato il dato di riferimento (10% del valore dei lavori o, se tale importo è inferiore o ignoto, la soglia minima di 6.000 euro ex lege) la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 L. 689/1981: ne deriva che per i lavori di valore fino a 60.000 euro, la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2.000 euro (1/3 della sanzione prevista).

Affitto e cessione di ramo d’azienda

Nell’ambito della cessione d’azienda occorre verificare se ai contratti di affitto in essere si applicherà lo stesso regime dell’art. 2558 c.c. oppure rientreranno nella disciplina generale, rendendo quindi necessario il consenso del locatore?

L’art. 36 L. 392/1978 prevede che, se non diversamente stabilito dalle parti, il cessionario subentra nel contratto anche senza il consenso del locatore, purché venga data comunicazione al suddetto mediante lettera raccomandata A/R.

L’invio della comunicazione costituisce un elemento essenziale, in quanto il locatore può opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Inoltre, è previsto che, se il locatore non esprime la volontà di liberare il cedente, potrà agire anche contro quest’ultimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Facciamo un esempio. Alfa decide di cedere la propria azienda, nell’ottica di una complessa operazione economica, a Beta, il quale è ben contento di acquistare il complesso aziendale del primo.

I due sottoscrivono il contratto di cessione e non appongono alcuna clausola di esclusione, rendendo così pienamente applicabile l’art. 2558 c.c.

Viene inoltre inviata apposita comunicazione al locatore Gamma, il quale ha concluso diversi contratti di affitto necessari per l’attività aziendale. Ebbene, anche se Gamma non dovesse opporsi all’operazione entro 30 giorni, qualora non dichiari espressamente di voler liberare Alfa dai suoi obblighi (i pagamenti dei canoni), in caso di inadempimento della suddetta obbligazione potrà agire contro Beta richiedendo lo sfratto per morosità e potrà richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo non solo nei confronti del suddetto Beta (il nuovo conduttore), ma anche nei confronti di Alfa (che era il primo conduttore).

Il cessionario, comunque, conserverà tutti i diritti sull’immobile già acquisiti dal cedente, come ad esempio il diritto di prelazione e il diritto di essere compensato dal locatore per la perdita che l’azienda subirà se non gli verrà rinnovato il contratto.

Pertanto, emerge chiaramente come nel caso dei contratti di locazione, tanto ai sensi dell’art. 2558 c.c. quanto a quelli della L. 392/1978, la cessione dell’azienda non comporta l’automatica cessione del contratto di locazione. In conclusione, quindi, nel silenzio del contratto di cessione il contratto di locazione non si trasmette al cessionario.

Appurata l’inapplicabilità del regime di trasferimento automatico alle locazioni, resta una domanda da farsi. Cosa accade se l’attività aziendale non può essere esercitata altrove? In questo caso il problema non è di poco conto in quanto il contratto di locazione rientrerà nell’alveo dei c.d. “contratti essenziali” per lo svolgimento dell’attività dell’impresa.

Il rischio principale di questa situazione è che, in mancanza di un’apposita previsione delle parti, venga effettuata una mera cessione di beni aziendali e non una cessione d’azienda, che ha quale presupposto, per il suo espletamento, l’ubicazione in quella determinata sede. L’Ordinamento non fornisce particolari strumenti per far fronte a tale rischio se non quello di gravare le parti dell’onere di prevede espressamente, nel contratto di cessione, il subentro nel contratto di locazione.

Festività dell’immacolata: così il trattamento economico – festività che cade di domenica

Nel mese di dicembre 2024 ricorrono alcune festività: Immacolata Concezione (8 dicembre), Santo Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). Alle festività appena menzionate potrebbe aggiungersi la giornata del Santo patrono, riferita al luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, ricorrenza, quest’ultima, che potrebbe “cadere” anche in coincidenza di altra giornata festiva: in tale ipotesi si dovrà gestire, anche sotto il profilo economico, in modo appropriato la doppia festività. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori giornate festive oppure semifestive; in questa ultima ipotesi, il lavoratore è in genere chiamato a svolgere la prestazione lavorativa durante la mattinata, mentre per la seconda parte della giornata usufruirà del riposo retribuito.

Occorre inoltre considerare l’eventuale presenza di festività riconosciute da altre religioni (a titolo di esempio, festività ebraiche e festività ortodosse). In questa sede di intende focalizzare l’attenzione sulla festività dell’8 dicembre (Immacolata Concezione), che quest’anno cade di domenica. A tale riguardo, l’art. 5, c. 3, secondo periodo, della legge n. 260/1949 (come modificato dalla legge n. 90/1954), prevede che “Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”. La ratio della norma è da individuarsi nella circostanza che ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo. Occorre tuttavia segnalare che la giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare la sentenza n. 11117/1995 della Sezione Lavoro) ha chiarito che, alla luce della formulazione della norma summenzionata, la regola suddetta debba avere efficacia esclusivamente per le festività indicate dallo stesso art. 5, vale a dire per le festività del 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 aprile (Festa della Repubblica) e 1° maggio (Festa del Lavoro).

Stante le condizioni e precisazioni sopra esposte, è quindi previsto che la festività cadente di domenica venga retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzato sia in quello orario. In particolare, qualora la festività coincida con la domenica, ai lavoratori con paga mensile il datore di lavoro deve corrispondere un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, (generalmente) pari a 1/26 della paga mensile (Cassazione Sezione Lavoro n. 14643/2006).

Ai lavoratori pagati ad ore, in caso di coincidenza della festività con la domenica, spetta invece il trattamento retributivo corrispondente (generalmente) ad 1/6 dell’orario settimanale (Cassazione Sezione Lavoro n. 10309/2002). Sono comunque fatti salvi eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza. È utile, tra l’altro, evidenziare come la contrattazione collettiva, nel prevedere il trattamento economico per le festività cadenti di domenica, solitamente non faccia distinzioni di trattamento tra le festività, prevedendone in ogni caso il riconoscimento economico. Sul punto, tuttavia, sarebbe utile verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata.

Nell’ipotesi in cui la festività coincida con un giorno di riposo compensativo diverso dalla domenica, al lavoratore non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 16234/2002). Tale riposo, infatti, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell’ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festività infrasettimanale, ferma restando la possibilità di un risarcimento nel caso in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festività non sia stato trasferito ad altra data. Condizione più favorevole rispetto alla regola sopraddetta si può rinvenire in alcuni contratti collettivi, i quali dispongono che nel caso la festività coincida con la domenica o col giorno destinato al riposto compensativo è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una giornata di retribuzione.