Con la circolare 11.11.2024, n. 93 l’Inps ha fornito indicazioni sulla riduzione contributiva ex art. 29 D.L. 244/1995 prevista per l’anno 2024 a favore delle imprese edili. Il beneficio consiste in una riduzione applicata sui contributi per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai a tempo pieno nelle imprese edili classificate nel settore industria con i codici statistico-contributivi da 11301 a 11305, nel settore artigianato con i codici statistico-contributivi da 41301 a 41305, nonché quelle con codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Sono escluse dalla riduzione le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, non propriamente ascrivibili al settore edile, contraddistinti dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Con decreto direttoriale pubblicato sul sito Internet del Ministero del Lavoro in data 15.07.2024, è stata confermata anche per l’anno in corso la riduzione nella misura dell’11,50%.
Per poterne beneficiare le aziende edili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– regolarità contributiva (Durc);
– rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
L’Inps ha precisato che il regime agevolato si riferisce, in ogni caso, al periodo gennaio 2024-dicembre 2024 e le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione in esame devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul portale dell’Istituto nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Successivamente alla trasmissione della domanda, l’Istituto verifica la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione e in caso di esito positivo (verificabile nel Cassetto previdenziale del contribuente) attribuisce alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
Le domande relative alla riduzione 2024 possono essere presentate fino al 15.02.2025.
A fronte di dichiarazioni non veritiere l’Istituto attiverà l’Autorità giudiziaria e procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.
Il beneficio può essere esposto, a decorrere dal flusso UniEmens di competenza ottobre 2024, con il codice causale “L206” nell’elemento «AltreACredito» di «DatiRetributivi». Il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 richiede l’utilizzazione del codice causale “L207”, nell’elemento «AltrePartiteACredito» di «DenunciaAziendale».
Per fruire del beneficio in riferimento agli operai non più in forza, il datore di lavoro valorizza nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Dovrà essere compilato l’elemento «TipoLavStat» con il codice NFOR che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
Le aziende che hanno sospeso o cessato la matricola possono recuperare lo sgravio per i mesi che precedono la sospensione o la cessazione inoltrando l’istanza attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare. L’Istituto attribuirà il codice “7N” in riferimento all’ultimo mese in cui la matricola era attiva e il datore di lavoro recupera il beneficio attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).