Entro il prossimo 30.4.2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione annuale Iva 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Iva, occorre tenere presente che la comunicazione della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre (Li.Pe.) può essere:
trasmessa separatamente, entro il 29.2.2024, con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri 2023;
inclusa nel modello di dichiarazione annuale Iva 2024 con la compilazione del quadro VP, purché tale dichiarazione sia inviata entro il 29.2.2024;
corretta, integrata o inserita nel quadro VH della dichiarazione annuale Iva 2024, se tale dichiarazione è inviata oltre il 29.2.2024.
Ne deriva che il quadro VH, denominato “Variazioni delle comunicazioni periodiche”, all’interno della dichiarazione annuale Iva, deve essere compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (li.pe.).
Nell’ipotesi di compilazione del quadro, occorre indicare tutti i dati richiesti, anche se non da integrare o correggere.
Vale a dire che, se devono essere variati i dati errati di una singola liquidazione periodica Iva, poniamo l’ipotesi relativa ad un unico trimestre, occorre compilare il quadro VH in modo completo, riportando anche l’ammontare dell’acconto dovuto con il codice relativo al metodo utilizzato per la sua determinazione.
Nel caso in cui l’invio, l’integrazione o la correzione, comporti la compilazione senza dati (es. liquidazioni tutte pari a zero e nessun importo in acconto da versare), il quadro VH deve essere comunque presentato, barrando la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.
Qualora, però, i dati omessi, incompleti o errati, non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, detto quadro non deve essere compilato.
Poniamo, quindi, l’ipotesi di un mero errore di compilazione dei righi VP2 o VP3, dedicati rispettivamente al totale delle operazioni attive e al totale delle operazioni passive, all’interno di una comunicazione della liquidazione periodica Iva; in tale ipotesi, considerato che l’errore non può essere evidenziato nel quadro VH, detto quadro non deve essere compilato.
Si evidenzia, come indicato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 104/E/2017, che la correzione o l’integrazione di una comunicazione della liquidazione periodica Iva comporta il pagamento di una sanzione base di 500 euro per l’invio delle LI.PE. oltre i 15 giorni.
In particolare, la sanzione dovuta deve essere versata utilizzando il codice tributo 8911 e l’anno di riferimento (2023).
Si evidenzia, con la seguente tabella, quali sono gli importi dovuti per ravvedimenti oltre i 15 giorni, tenendo presente che il termine finale va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Scadenza Entro 90 giorni
– lett. a-bis) –
Entro invio dichiarazione n
– lett. b) –
Entro invio dichiarazione n+1
– lett. b-bis) –
Oltre 2 anni
– lett. b-ter) –
31.5.2023 55,56 euro (1/9)
entro il 29.8.2023
62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2024
71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2025
83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2029
16.9.2023 55,56 euro (1/9)
entro il 15.12.2023
62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2024
71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2025
83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2029
30.11.2023 55,56 euro (1/9)
entro il 29.2.2024
62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2024
71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2025
83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2029
29.2.2024 55,56 euro (1/9)
entro il 30.4.2024
62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2025
71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2026
83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2030
Nell’ipotesi di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lett. b-quater), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è pari a 100 euro (riduzione a 1/5).
Si ricorda, infine, che le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva 2023 possono essere integrate, corrette e inviate fino alla data di invio, ovvero alla scadenza, della dichiarazione annuale Iva 2024.