Come accennato, il chiarimento del MEF nell’ambito dell’Audizione alla Commissione Finanze, consegue alle
conclusioni della Sentenza n. 140/2021 della CTP di Perugia.
Nel caso di specie, un contribuente ha effettuato il pagamento dei contributi alla previdenza complementare
dovuti per la propria posizione mediante versamento da un conto corrente cointestato; in sede di dichiarazio-
ne dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito della deduzione indicando l’intero importo versato.
L’Amministrazione finanziaria tuttavia, ha riconosciuto la deducibilità del solo 50% sostenendo che il prelievo
è stato effettuato da un conto cointestato, inviando quindi una cartella di pagamento per il recupero del 50%
della somma dedotta.
La conclusione dei giudici della CTP di Perugia appare discutibile per lo stesso MEF, il quale, anche sentiti i
competenti uffici dell’amministrazione finanziaria, afferma che:
“Secondo i principi generali dell’ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a con-
dizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestata-
rio del documento di spesa”.
Nella Risposta all’Interrogazione parlamentare si evidenzia quindi che:
O quello a cui si deve far riferimento è l’intestazione del documento di spesa, a prescindere dagli intesta-
tari del conto da cui è partito il pagamento;
O non rileva l’esecutore materiale del pagamento, aspetto che attiene ai rapporti interni tra le parti;
O è comunque necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pa-
gamento effettuato da un altro soggetto.
Nel caso di pagamento da conto corrente cointestato di una spesa detraibile in capo ad uno solo dei cointe-
statari, è consigliabile che detto soggetto sia indicato come unico “ordinante” del bonifico; in questo modo,
si segnala che il pagamento va riferito unicamente a detto soggetto.
Diverso è il caso in cui il pagamento della spesa detraibile in capo ad un soggetto sia effettuato mediante ver-
samento dal conto corrente di un soggetto terzo: in questo caso, non essendo ammessa in via generale l’indi-
cazione di un ordinante diverso rispetto all’intestatario del conto (in quanto non ha alcun collegamento con
il c/c) si ritiene consigliabile che siano indicati i dati del soggetto cui si riferisce il pagamento e gli estremi
del documento di spesa nella causale del bonifico di pagamento.
Si ricorda che la possibilità di indicare nel bonifico di pagamento il codice fiscale del beneficiario della detra-
zione, anche diverso dall’ordinante, è già ammessa per le spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare
n. 19/2020).