Prima delle novità introdotte dal decreto “antifrodi” (DL 157/2021), l’attestazione di congruità delle spese era richiesta soltanto per:
- gli interventi di riduzione del rischio sismico, quando agevolati con il superbonus 110%
- gli interventi di efficienza energetica, non solo quando agevolati con il superbonus 110%, ma anche quando agevolati con l’ecobonus o il bonus facciate.
Il “decreto Antifrode” ha esteso l’obbligo di attestazione di congruità delle spese anche relativamente agli interventi diversi dai precedenti, quando la fruizione dei corrispondenti bonus edilizi avviene mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
La circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.3) ha chiarito che tale estensione non si applica alle spese corrispondenti alle fatture emesse dai fornitori prima del 12 novembre 2021, purché prima di tale data sia già stata esercitata una delle due opzioni consentite (mediante annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, oppure mediante la stipula dell’accordo di cessione del credito) e la spesa sia già stata pagata dal committente (ovviamente, nel caso di sconto sul corrispettivo, per la sola parte non coperta dallo sconto).
Per gli interventi di efficienza energetica, l’attestazione di congruità delle spese deve avere luogo facendo riferimento:
- se gli interventi sono iniziati dal 6 ottobre 2020: ai prezzari regionali predisposti di concerto con le articolazioni territoriali del MIT, oppure ai prezziari DEI, oppure, in mancanza di voci pertinenti, ai prezzi determinati in maniera analitica dal tecnico attestatore, il quale può anche avvalersi dei prezzi indicati nell’Allegato I del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”;
- se gli interventi sono iniziati prima del 6 ottobre 2020: ai prezziari regionali, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA, oppure, in mancanza, ai prezzi correnti del mercato locale.
Per gli interventi diversi da quelli di efficienza energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione di congruità delle spese deve avere luogo facendo riferimento ai prezziari regionali, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA, oppure, in mancanza, ai prezzi correnti del mercato locale.
Questo quadro disciplinare dovrà poi essere aggiornato alla luce di cosa conterrà il decreto del Ministro della Transizione ecologica, cui è demandato dal comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 il compito di stabilire, ai fini delle attestazioni di congruità, i valori massimi “per talune categorie di beni”.
Per quanto riguarda i soggetti abilitati a rilasciare le predette attestazioni di congruità, la circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 si limita ad affermare che, per le spese relative a interventi che non beneficiano del superbonus 110%, l’attestazione può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al superbonus, ossia:
- soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, iscritti agli specifici ordini e collegi;
- professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori.
Dalla formulazione del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 (che parla di “tecnici abilitati”) sembrerebbe per altro evincersi che, anche fuori del superbonus, laddove il committente fruisca dell’agevolazione mediante esercizio per una delle due opzioni ivi previste, si renda sempre necessario affidare l’attestazione di congruità ad uno dei predetti soggetti, senza possibilità di rimettere la questione a una apposita dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
Questa possibilità, consentita nei casi espressamente previsti dall’allegato A d…