Fatture riaddebitate dal General Contractor e detraibilità Iva
In caso di committente soggetto privato e di general contractor che provveda a riaddebitare le
fatture per le consulenze professionali. L’iva su tali fatture emesse dai professionisti al general
contractor è quindi indetraibile?
G. E.
È necessario verificare lo schema contrattuale che, di volta in volta, viene applicato. Sovente si
ricorre al mandato senza rappresentanza (come anche illustrato nella risposta all’istanza di
interpello n. 254/2021).
Nell’ambito del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. b)
D.P.R. 633/1972 la base imponibile delle prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari
senza rappresentanza è costituita “rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal
mandatario, aumentato della provvigione”.
Ai fini Iva, dunque, vi è un doppio trasferimento del servizio, che comporta due distinte
prestazioni di servizi ai fini Iva.
Il professionista mandante emetterà fattura al general contractor mandatario, indicando il
prezzo delle prestazioni al netto dell’eventuale provvigione. Il general contractor,
successivamente, emetterà fattura al privato che ha richiesto l’intervento e che intende
beneficiare delle detrazioni edilizie.
Il general contractor potrà detrarre l’Iva sulla fattura ricevuta e dovrà versare l’Iva sugli
importi finali fatturati al committente: in altre parole, l’Iva che sarà dovuta dal mandatario
sarà soltanto quella sulla provvigione (ovvero sulla differenza tra le due prestazioni).
Si ricorda, tuttavia, che, nell’ambito del contratto di mandato senza rappresentanza, il
mandatario si limita a riaddebitare i costi: a diverse conclusioni, invece, si dovrebbe giungere
nel caso in cui vengano fornite prestazioni ulteriori o diverse (sul punto si richiama la
risoluzione 35/E/2001).
i sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 633/72, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti “interni” tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza.
Questa impostazione normativa sortisce una serie di importanti effetti ai fini dell’applicazione dell’IVA.
In primo luogo, il disposto dell’art. 3 co. 3 del DPR 633/72 determina un flusso di fatturazione, tra i tre soggetti che sono coinvolti nello schema contrattuale (mandante, mandatario senza rappresentanza e terzo), che implica:
- un primo flusso di fatturazione (di addebito o di accredito) tra il mandatario senza rappresentanza e il terzo;
- un secondo flusso di fatturazione (di riaddebito o di riaccredito) tra il mandatario senza rappresentanza e il mandante.
In secondo luogo, il disposto dell’art. 3 co. 3 del DPR 633/72 determina la “assimilazione sul piano oggettivo” dell’operazione “interna” di mero riaddebito o riaccredito tra mandatario senza rappresentanza e mandante alla natura oggettiva dell’operazione “esterna” che si perfeziona tra mandatario senza rappresentanza e terzo prestatore (nel mandato all’acquisto) o committente (nel mandato alla vendita).
Questa “assimilazione sul piano oggettivo” implica che l’operazione “interna” di riaddebito o riaccredito costituisce ai fini IVA una prestazione di servizi avente la medesima natura oggettiva della prestazione di servizi che intercorre tra mandatario senza rappresentanza e terzo, da cui consegue che il trattamento ai fini IVA del riaddebito o riaccredito deve essere il medesimo (in termini di regime IVA e, in caso di regime di imponibilità, di aliquota IVA applicabile) che trova applicazione sulla prestazione di servizi che intercorre tra mandatario senza rappresentanza e terzo27.
L’unica circostanza che può determinare una differenza di trattamento ai fini IVA dell’operazione di riaddebito o riaccredito, rispetto al trattamento ai fini IVA della prestazione di servizi “esterna”, è l’insorgenza di “differenze prettamente soggettive”.
Nel caso di mandato senza rappresentanza all’acquisto di prestazioni professionali, dunque, l’applicazione dell’IVA con l’aliquota ordinaria del 22% da parte del terzo prestatore nella sua fatturazione all’appaltatore generale-mandatario senza rappresentanza, si riflette in una applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria del 22% da parte dell’appaltatore generale-mandatario senza rappresentanza nella sua fatturazione “di riaddebito” al committente-mandante.
Se però, sempre a titolo di esempio, il terzo prestatore è una partita IVA individuale che fattura le proprie prestazioni di servizi “oggettivamente” professionali non già in regime di imponibilità IVA con aliquota del 22%, bensì senza applicazione di IVA ex co. 58 lett. a) dell’art. 1 della L. 190/2014, in quanto “soggettivamente” rientrante nell’ambito di applicazione del c.d. “regime forfetario delle partite IVA individuali”, di cui all’art. 1 co. 54 e seguenti della L. 190/2014, il successivo riaddebito da parte dell’appaltatore generale – mandatario senza rappresentanza, nei confronti del committente-mandante, deve comunque avvenire con applicazione dell’IVA in regime di imponibilità al 22%, perché, come evidenziato, l’assimilazione dell’operazione “interna” a quella “esterna” concerne esclusivamente la natura oggettiva dell’operazione, non anche i riflessi applicativi che discendono da condizioni prettamente soggettive del terzo e/o del mandatario senza rappresentanza28.
Giova sottolineare che, qualora l’appaltatore generale-mandatario senza rappresentanza applichi, sull’onere che ha sostenuto e che riaddebita, un ricarico a titolo di provvigione, quale compenso pattuito per la sua attività di mandatario, anche tale mark up risulta soggetto ad IVA con le stesse modalità previste in ragione della natura oggettiva della prestazione di servizi resa “a monte” dal terzo.
L’art. 13 co. 2 lett. b) del DPR 633/72 stabilisce infatti che, nel mandato senza rappresentanza all’acquisto, la base imponibile della fattura del mandatario al mandante è rappresentata dal corrispettivo applicato dal terzo per il servizio reso all’acquirente finale, aumentato della provvigione.
Da questo punto di vista, lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza non impone necessariamente al mandatario di evidenziare separatamente in fattura la parte del corrispettivo complessivamente fatturato al mandante che corrisponde al puro riaddebito del corrispettivo applicato “a monte” dal terzo e la parte che corrisponde invece alla provvigione eventualmente applicata dal mandatario.
Ciò non di meno, laddove l’appaltatore generale-mandatario senza rappresentanza non si limiti al mero riaddebito dei corrispettivi applicati dai terzi (per la parte di prestazioni che non rientrano tra quelle oggetto di appalto, bensì tra quelle oggetto di mandato senza rappresentanza), l’esigenza di evidenziare separatamente in fattura la parte di mero riaddebito e la parte di provvigione, eventualmente applicata a titolo di compenso per l’attività di mandatario, discende dal diverso fronte disciplinare delle detrazioni “edilizie” fruibili dal committente, posto che, secondo quanto prospettato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, esse spetterebbero soltanto sulla parte di spese corrispondenti al mero riaddebito e non anche sulla parte di spese corrispondenti all’eventuale provvigione