Agriturismo, IVA detraibile per le spese di manutenzione ristrutturazione e deducibilita’ costo – separazione contabilità

Le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione IVA. Lo ha riaffermato, come principio di diritto, la Cassazione che, con sentenza n. 4606/2016 depositata ieri, ha accolto il ricorso di una società agricola esercente anche l’attività di agriturismo.

La società contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha preteso anche il recupero a tassazione, per l’anno 2003, dell’indebita detrazione IVA versata in rivalsa sui corrispettivi relativi ai lavori di ristrutturazione di appartamenti destinati allo svolgimento dell’attività turistico-ricettiva di case vacanze. I primi giudici tributari hanno accolto il ricorso della società, mentre i giudici del riesame hanno accolto l’appello dell’ufficio, tranne il recupero a tassazione IRPEG e IRAP dei costi relativi ai medesimi lavori di ristrutturazione, legittimamente portati in deduzione dalla società.
In buona sostanza, il Collegio regionale da una parte ha escluso la detrazione IVA per i lavori di ristrutturazione dei fabbricati aventi destinazione abitativa, dall’altra ha riconosciuto ai fini delle imposte dirette la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi di ristrutturazione sostenuti per gli stessi fabbricati abitativi perché strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.

Con una serie di motivi la società ha impugnato la pronuncia d’appello, sostenendo fra l’altro la tesi in virtù della quale la “destinazione abitativa”, di cui alla norma che dispone l’indetraibilità IVA (art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972), non può intendersi riferita alla mera classificazione catastale (nel caso di specie i fabbricati oggetto di ristrutturazione erano censiti nella categoria A/3), ma deve interpretarsi in funzione dell’impiego per uso personale, cioè non commerciale, dell’immobile a destinazione abitativa acquistato o ristrutturato.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso perché fondato. Secondo la Suprema Corte, che ha confermato i precedenti propri pronunciamenti e avvalorato la tesi dell’Agenzia delle Entrate espressa nella risoluzione n. 18/2012, gli immobili abitativi, utilizzati dal contribuente nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (ad esempio, gestione di case vacanze e affitto camere) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ne consegue che le spese di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai medesimi immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972.

La stessa Cassazione ha altresì riaffermato che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede necessariamente la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (fra tante, Cass. nn. 16685/2015 e 490/2015): qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che svolge l’attività di agriturismo; esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l’attività propriamente agricola; permanenza della principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica.

Per la Suprema Corte, in sostanza, il complesso normativo mette in evidenza l’intenzione del legislatore di considerare in modo unitario l’attività agrituristica (in quanto connessa allo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto), la quale include tipicamente l’attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo e adibiti ad uso abitativo. Ne discende che anche le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione di tali immobili, la cui funzione tipica (riconosciuta dalla legge) è “strumentale” all’esercizio dell’attività agrituristica, debbono godere dell’ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.

Al riguardo gli stessi supremi giudici hanno già ribadito che non opera nemmeno la limitazione alla detraibilità dell’imposta per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo, di cui al citato art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972, la quale trova giustificazione solo quando il consumatore finale beneficia direttamente di tali lavori in quanto utilizzatore “in proprio” del bene immobile, a fini esclusivamente abitativi, ovvero allorché l’immobile ristrutturato sia destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo.

Qualora invece le spese di ristrutturazione riguardino immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto l’attività agrituristica, per i quali la funzione abitativa dell’immobile (costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità della clientela) sia direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA, le stesse rientrano nel regime ordinario di detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/1972 (per tutte, Cass. n. 3455/2014).

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