Ricordati art. 12 – Operazioni accessorie IVA
Il trattamento Iva dei bancali in legno (pallet) recuperati
La legge di Stabilità 2015 ha esteso l`applicazione del regime del reverse charge di rottami e assimilati (art. 74, c. 7) anche alla cessione “di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”. La novella ha creato non poca confusione fra gli addetti, alcuni dei quali hanno ritenuto di doverla applicare “tout court“.
Procediamo con ordine. Innanzitutto nella C.M. 14/E/2015 la direzione centrale dell`Agenzia ha precisato che:i) nella norma in questione non è richiesta – come nel caso dei rottami – la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo;ii) la locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo” fa riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo.Con un`interpretazione “forzata“, ma tutto sommato semplificatoria, l`Agenzia ha sostanzialmente sostenuto che il reverse charge trovi applicazione a prescindere che il pallet sia effettivamente usato, considerato che il pallet è normalmente sottoposto a trasporto, magazzinaggio, selezione e quindi recuperato ad un ciclo successivo al primo. In altri termini, l`Agenzia ha voluto precisare che l`unico soggetto che non applica il reverse è il produttore del palletnuovo nella prima cessione, mentre dalla successiva cessione (anche se il pallet non è mai stato utilizzato) trova sempre applicazione l`inversione contabile.Tale conclusione non deve generare confusione poiché va coordinata con le altre disposizioni della disciplina Iva e, in particolare, con l`art. 12 del DPR 633/72 in base al quale “il trasporto, la posa in opera, l`imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti e contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazioni di servizi” seguono il trattamento dell`operazione principale quando fatturati dallo stesso soggetto.Ciò significa che la nuova disciplina del reverse non trova, quindi, applicazione quando il pallet viene ceduto assieme alla merce in esso collocata. Sostenere una tesi diversa significherebbe sostenere che, per la vendita di patate in casse di legno collocate su bancali, il fornitore debba suddividere i corrispettivi con Iva al 4% sulle patate, 22% sulle casse e reverse charge sui pallet. Tale conclusione è indubbiamente errata poiché viola il principio di accessorietà, in base al quale, nel nostro esempio, la fattura va, invece, tutta con Iva al 4% anche se riporta separata evidenza dei corrispettivi per casse e pallet. Il reverse charge, invece, troverà applicazione nell`eventuale successiva cessione del pallet recuperato dal cessionario e autonomamente venduto come imballaggio vuoto. Tale conclusione trova conferma anche in una recente risposta della DRE Campania a un interpello (914-112/2015) riguardante bancali in legno ceduti unitamente agli alimenti per animali che su di essi vengono trasportati e senza che ne sia pattuita la resa (c.d. imballaggi a perdere). Per completezza va infine evidenziato che:• proprio per il principio di accessorietà il reverse trova invece applicazione per la cessione di pallet per la cessione di rottami, cascami, ecc (cioè beni il cui trattamento è in reverse), in analogia a quanto riconosciuto per il trasporto di rottami (CM 43/E/2008);• rimane invariata la diversa disciplina del sistema cauzionale per gli imballaggi a rendere (art. 15 DPR 633/72 e D.M. 11.08.1975);• rimane invariata l`ipotesi dell`imballaggio reso a fronte di un contratto che contempli – per l`eventuale reso – una clausola risolutiva parziale con emissione – da parte del fornitore – di nota di accredito correlata alla cessione originaria (art. 21-bis, lett. h, DPR 633/1972; RM 85/E/2009).27/10/2015
A decorrere dallo scorso 1° gennaio, le cessioni di bancali in legno usati effettuate da imprese nei confronti di altro soggetto passivo devono essere fatturate con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, senza quindi che il cedente addebiti l’Iva in fattura e con l’indicazione nel documento dell’annotazione “inversione contabile”.
Il comma 629 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2015 ha ampliato infatti l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge: l’intento è quello di limitare le frodi Iva in settori considerati “rischiosi”.
La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile in relazione a specifici beni e servizi, a condizione che gli Stati stessi ne diano comunicazione al Comitato Iva e forniscano le informazioni relative all’ambito di applicabilità della misura, al tipo e alle caratteristiche della frode.
Tra le varie modifiche apportate vi è appunto quella relativa all’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel quale, accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica”), è stato inserito il riferimento ai “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
Pertanto il meccanismo dell’inversione diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet
- effettuate in Italia a partire dal 01.01.2015;
- aventi ad oggetti bancali usati;
- da parte di soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali.
Quindi, per tali tipologie di operazioni il cedente, deve emettere fattura senza applicazione dell’Iva, con l’annotazione obbligatoria “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972).
Dal canto suo il soggetto acquirente deve:
- integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotare il documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- annotare lo stesso documento anche nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.
Si tratta di una modifica che ha un rilevante impatto in termini operativi: questo alla luce del fatto che sono numerose le imprese che, una volta utilizzati i bancali in legno ricevuti contestualmente all’acquisto della merce, si trovano a doverli smaltire e quindi a venderli ad altre imprese che si occupano del riciclo
Va precisato però che l’inversione contabile non “scatta” quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata: qui l’operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell’art. 12 del decreto IVA.
Da ultimo è opportuno rammentare il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata “attivazione” del meccanismo dell’inversione contabile.
Anche nel caso in cui l’imposta sia stata assolta, ma irregolarmente, e non vi sia dunque un danno erariale, vi è comunque una sanzione pari al 3% dell’imposta, che vede solidalmente responsabili i due contraenti.
Quando invece l’imposta non viene assolta, la sanzione va da un minimo del 100% ad un massimo del 200% del suo ammontare.