La scadenza dei Modelli Intra slitta dal 25 alla fine del mese
Dopo il restyling dei modelli Intrastat di inizio anno (Determinazione prot. 493869/RU del 23.12.2021), con il Decreto Semplificazioni cambiano anche le scadenze di presentazione.
A differenza della pubblicazione dei nuovi modelli Intra 2022, ancora privi di adeguate “istruzioni per l’uso”, questa seconda novità concede di fatto qualche giorno in più ai contribuenti per adempiere all’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali (articolo 3, commi 2 e 3, D.L. 73/2022, pubblicato nella G.U. n.143 del 21.06.2022), l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat viene spostato alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
L’articolo 3 D.L. 73/2022 – rubricato alla voce “Modifiche al calendario fiscale” – varia l’articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993, prorogando (seppur di poco) la scadenza in argomento: i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (in ambito intra-Ue), devono comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento.
La nuova scadenza riguarda tutti i soggetti passivi Iva che operano in ambito comunitario, con riferimento sia agli elenchi Intrastat mensili che a quelli trimestrali.
In precedenza la scadenza era ancorata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Restano immutate le “ordinarie” proroghe previste dall’articolo 7, comma 1, lettera h), D.L. 70/2011 secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
Nella tabella che segue riportiamo, in sintesi, le nuove scadenze Intrastat 2022 riepilogando le ulteriori novità introdotte da inizio anno.
Modello Intrastat | Semplificazioni/Novità 2022 | Nuove scadenze (a decorrere dal 22 giugno 2022) |
Modello INTRA 1 bis Cessioni intracomunitarie di beni Non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993 | Il campo Natura della transazione viene diviso in 2 colonne: – i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a euro 20.000.000, devono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) – i soggetti diversi da quelli di cui sopra possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (solo colonna A)Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1 bis è stata introdotta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci (colonna 15)Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000 possibilità di utilizzo del codice unico 99500000 (colonna 7) | Entro il mese successivo alla periodicità (mensile o trimestrale) di riferimento |
Modello INTRA 2 bis Acquisti intracomunitari di beni | I soggetti Iva presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Dal 2022 non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2 bis con cadenza trimestrale.Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.Il campo Natura della transazione viene diviso in 2 colonne: – i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore di arrivi superiore a euro 20.000.000, devono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) – i soggetti diversi da quelli di cui sopra possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (solo colonna A)Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000 possibilità di utilizzo del codice unico 99500000 (colonna 8) | Entro il mese successivo al periodo (mese) di riferimento |
Modello INTRA 2 quaterServizi ricevuti da prestatore UE | Le informazioni relative al codice Iva del prestatore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.Dal 2022 non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2 quater con cadenza trimestrale | Entro il mese successivo al periodo (mese) di riferimento |
Modello INTRA 1 quaterPrestazioni di servizi verso UE Non soggette Iva ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 | – | Entro il mese successivo alla periodicità (mensile o trimestrale) di riferimento |
Modello INTRA 1 sexiesContratto di call off stock | La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le stesse colonne. | Entro il mese successivo alla periodicità (mensile o trimestrale) di riferimento |