La Corte di Giustizia della UE sentenzia la non conformità della norma nazionale alla direttiva UE, in tema di rimborso del solo costo nel caso di prestito o distacco di personale dipendente: anche il mero rimborso deve essere assoggettato all’imposta.
Molte nel tempo le incertezze sull’applicabilità o meno, dell’I.V.A. delle somme rimborsate dal soggetto distaccatario al soggetto distaccante.
Inizialmente, nell’ipotesi che le somme rimborsate fossero esattamente commisurate al costo del lavoro, comprensivo di retribuzione e degli oneri previdenziali e assistenziali, indipendentemente dal fatto che il prestito di personale avvenisse tra entità collegate, o meno, il Min. delle Finanze aveva escluso tali operazioni dall’applicazione dell’imposta.
Invece, nel caso in cui la somma rimborsata fosse superiore al costo, l’intero importo doveva essere assoggettato all’imposta, così come se dal contratto emergeva che la volontà delle parti è quella di fornire e ricevere una prestazione.
Mutando il proprio orientamento il Ministero affermò che anche nel caso di puro e semplice rimborso del costo l’operazione doveva essere assoggettata ad I.V.A.
Il legislatore, intervenendo in materia, statuiva, con l’art. 8, co. 35 della L. 11/3/88, n. 67, che non sono da intendere rilevanti agli effetti I.V.A. i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
La Corte di Cassazione, con successive sentenze, mentre con una riconfermava la non rilevanza del solo rimborso dell’esatto ammontare del costo, con altre disponeva l’assoggettamento all’imposta della sola maggiorazione.
Infine, a seguito del pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite, è stata esclusa la rilevanza ai fini I.V.A. nelle sole fattispecie contrattuali che prevedono a carico del distaccatario il rimborso corrispondente alle retribuzioni e agli oneri previdenziali del personale prestato, gravanti per legge sul soggetto distaccante.
Su questa alternanza di norme, sentenze e prassi è calata la Sentenza 11/3/20, causa C-94/19, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, su un procedimento pregiudiziale promosso dalla Corte di Cassazione italiana, in relazione ad una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate, in tema di diritto alla detrazione dell’I.V.A. applicata sul puro costo del personale rimborsato al distaccante.
I giudici comunitari, nella citata sentenza, hanno affermato il principio secondo cui (sesta direttiva I.V.A. n. 388/77 e direttiva di rifusione 2006/112/CE – 2006) le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate “a titolo oneroso”, quindi imponibili, ogni qualvolta nel rapporto tra le parti sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di reciproche prestazioni, nelle quali si ravvisi un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
Inoltre, la Corte ha riconfermato il principio generale secondo il quale l’art. 2 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini I.V.A. i prestiti e distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla distaccataria da un lato e tali presti o distacchi dall’altro, si condizionino reciprocamente.
Le Sentenze della Corte di Giustizia costituiscono “interpretazione autentica” della norma di riferimento e si applicano in ogni Stato membro fin dalla introduzione della disposizione cui si riferiscono.
Alla luce della citata sentenza, che in pratica dichiara contraria alla normativa UE quanto prevede la norma nazionale in tema di prestito/distacco di personale dipendente, regolato con il solo rimborso del costo (art. 8 della L. 67/88), è auspicabile “un intervento normativo del nostro legislatore che valuti con molta attenzione se, e in che termini, adeguarsi alla sentenza – Assonime Circ. n. 8 del 19/05/20”.