Notifica Preliminare ASL

Quesito del 24.7.2018 – su Eutekne
Una persona fisica ha sostenuto spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Nel cantiere hanno lavorato più imprese, ma non è stata fatta la notificapreliminare all’ASL.
E’ possibile sanare in qualche modo la posizione in modo tale di poter beneficiare della detrazione IRPEF?

Risposta
La questione posta alla nostra attenzione è molto delicata in quanto le disposizioni fiscali vanno ad intrecciarsi con quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’art. 99 del DLgs. 9.4.2008 n. 81 la comunicazione all’ASL è obbligatoria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
– nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente;
– nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto di cui sopra per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
– nel cantiere opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
L’art. 4 co. 1 del DM 18.2.98 n. 41, tra le altre cause di decadenza dal diritto di beneficiare della detrazione, fa rientrare la mancata comunicazione all’ASL nei casi in cui la stessa sia prevista.
La comunicazione ASL (ove obbligatoria) è strettamente legata alla normativa sulla sicurezza nei cantieri ma rientra anche fra i documenti che si devono avere per poter beneficiare della detrazione fiscale spettante per gli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. Come precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7 la comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notificapreliminare all’ASL.
Tale comunicazione, inoltre, deve essere trasmessa (se necessaria) prima dell’inizio dei lavori in cantiere da parte del committente o dal responsabile dei lavori (l’art. 90 co. 10 del DLgs. 9.4.2008 n. 81 prevede addirittura che sia sospesa l’efficacia del titolo abilitativo nel caso non sia stata trasmessa la notifica in questione).
L’art. 90 co. 11 del DLgs. 81/2008, inoltre, prevede un’ipotesi per cui il coordinatore per la progettazione non deve essere designato, motivo per cui non sembra profilarsi la possibilità di invocare tale norma al fine di giustificare la mancata comunicazione all’ASL.
In relazione alla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la sanatoria riguarda solo le comunicazioni “da effettuarsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria” (circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2012 n. 47). Aderendo quindi alla restrittiva posizione dell’Agenzia non sarebbero sanabili le comunicazioni da trasmettere alle ASL, nonostante l’adempimento, seppur non strettamente fiscale, sia comunque espressamente richiamato dalla normativa tributaria.
Tale orientamento ha sollevato critiche da parte della dottrina in considerazione del fatto che la norma contenuta nel citato art. 2 “fa riferimento non solo al preventivo obbligo comunicativo, ma pure ad “altri adempimenti di natura formale”. Inoltre, anche l’ENEA, al quale deve essere trasmessa la comunicazione per beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, non è un ente impositore, ma in questo caso l’ammissibilità dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2014 è stata specificatamente confermata (si veda la risposta ENEA n. 70, ove si afferma che, sulla questione, è stato richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate. In tal senso Cissello A. “La remissione in bonis”, in AA.VV. “Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni”, Quaderni Eutekne, 128, Eutekne, Torino, 2016, p. 73 ss. Cfr. anche Avella F. “Mancata comunicazione preliminareASL ristrutturazione”, l’Esperto risponde, 23.3.2018).
In ogni caso, la “remissione in bonis” deve essere effettuata entro termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012 n. 38) e la possibilità di procedere eventualmente alla sanatoria dipende da quando sono iniziati i lavori di recupero edilizio.
In conclusione, nel caso di specie, anche laddove si potesse eventualmente ricorrere alla “remissione in bonis” ed ammesso sia possibile inviare una comunicazione all’ASL successivamente alla data di inizio dei lavori, dovrebbero essere valutate le conseguenze determinate dall’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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