Trattamento contabile dei proventi finanziari e non delle sopravvenienze attive: indicazioni per bilanci ordinari e abbreviati.
- I proventi generati dall’acquirente di crediti derivanti da cessione di bonus edilizi, acquisiti sotto la pari e successivamente compensati al nominale, rappresentano, nel caso delle imprese, alla luce dei principi contabili Oic, proventi finanziari (e non sopravvenienze attive), sia per le società che redigono il bilancio ordinario sia per quelle col bilancio abbreviato. Tale impostazione non dovrebbe mutare neppure in presenza di micro-imprese, di società di persone o imprese individuali.
- Esempio: la società correntista di una banca che acquisisce dalla medesima un credito del valore nominale di 110 per il corrispettivo di 90, rileverà un provento finanziario di 20 che, nel rispetto del principio di competenza, andrebbe riconosciuto nei 4 esercizi di fruizione del credito medesimo, per un importo costante nel tempo (bilancio abbreviato) o determinato con il criterio del costo ammortizzato (bilancio ordinario).
- Qualora l’acquirente del credito sia il titolare di un reddito professionale, la situazione è più problematica, mancando il riferimento ai principi contabili ed essendo difficile creare un collegamento tra questa operazione e l’attività professionale del soggetto. Si potrebbe ipotizzare di ricorrere alla categoria dei redditi diversi, di cui all’art. 67, c. 1, lett. c-quinquies, laddove sono attratti a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso oppure rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari.