Incassi e pagamenti di fine anno al vaglio del principio di cassa

L’applicazione del principio di cassa induce a porre particolare attenzione all’incasso dei compensi e al sostenimento delle spese professionali che intervengono alla fine dell’anno o all’inizio del successivo.

In via preliminare, sembra opportuno ricordare che, con l’ordinanza n. 28253/2022, la Suprema Corte ha affermato che si considerano incassati e, come tali imponibili, i compensi indicati da un professionista in una parcella che non è mai stata saldata.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno considerato giustificata la presunzione di percezione fondata sul principio per il quale, in base alla disciplina dell’IVA, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione.

La pronuncia della Cassazione suscita qualche perplessità, tenuto conto che il momento dell’emissione della fattura può non coincidere con quello del pagamento, che può essere anche successivo. Non sembrerebbe quindi possibile, in assenza di ulteriori elementi probatori, presumere l’incasso della fattura nel momento della relativa emissione.

Ciò premesso, nel caso di riscossione in contanti non sorgono particolari questioni; il momento del pagamento (da parte del cliente) e quello dell’incasso (da parte del percipiente) coincidono. Rileva quindi il momento della consegna del denaro, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente (Cass. n. 20033/2017).

Invece, per i “movimenti” che avvengono con strumenti diversi dal contante (es. assegni, bonifici, bancomat o carte di credito), occorre tenere presente lo sfasamento temporale che si verifica tra:
– la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente;
– l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista o dell’imprenditore in contabilità semplificata.

Nell’ipotesi di compensi riscossi mediante assegno bancario o circolare, gli emolumenti si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista o dell’imprenditore, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall’emittente al ricevente. Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento dell’assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d’imposta (ris. n. 138/2009 e circ. n. 38/2010, § 3.3).

Secondo la Cassazione n. 20033/2017, il momento della consegna coincide con la data apposta sull’assegno: sussiste, infatti, una “presunzione di identità” tra tali momenti, sicché in tale data “si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)”.

Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. n. 38/2010, § 3.3).

Nessuna importanza assumono invece:
– la c.d. “data valuta”, rilevante esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi;
– il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico;
– il momento in cui la banca informa il percipiente dell’avvenuto accredito.

Ad esempio, se giovedì 29 dicembre 2022 il cliente di un professionista effettua un ordine di bonifico e l’accredito della somma interviene lunedì 2 gennaio 2023, con data valuta venerdì 30 dicembre 2022, il compenso concorrerà alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2023 (e non del 2022) e andrà quindi dichiarato nel modello REDDITI 2024 (e non nel modello REDDITI 2023).

Nell’ipotesi di utilizzo della carta di credito, dovrebbe rilevare il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l’accredito della somma sul conto corrente del percipiente (professionista o imprenditore).
Si consideri, infatti, il caso speculare delle spese professionali pagate con carta di credito, che, secondo la ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2007 (in ordine alla deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi previdenziali pagati alla Cassa di previdenza), sono deducibili nel momento in cui è utilizzata la carta.

In ogni caso, onde evitare che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui l’erogante deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770 (con conseguente rischio di richiesta di documentazione in sede di controllo formale), appare consigliabile anticipare il più possibile i pagamenti rispetto alla fine dell’anno.

Peraltro, anche nell’impossibilità di operare in tal senso, per evitare la successiva notifica di un avviso bonario, sembra sufficiente fornire all’Agenzia delle Entrate, nei termini di legge, i documenti eventualmente richiesti (es. ritenute certificate, copia dell’ordine di bonifico), atti a dimostrare l’intervenuto incasso in un periodo d’imposta successivo a quello di esecuzione del pagamento da parte del committente.

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