Si è acceso un dibattito sulle modalità di registrazione delle fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’art. 18 del DPR 600/1973. Si sono di fatto sviluppate due tesi contrapposte, ognuna con una sua logica interpretativa, ognuna sensata.
In linea generale, i soggetti passivi IVA annotano le fatture emesse sul registro delle vendite ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72.
L’art. 24 del DPR 633/72 prevede che, in alternativa, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72 possono registrare le fatture eventualmente emesse sul registro dei corrispettivi.
È prevista la possibilità di istituire registri sezionali per l’annotazione delle fatture, cui si aggiunge un registro riepilogativo contenente i risultati di tutti i sezionali. In alcuni casi, l’istituzione di detti registri è, di fatto, obbligatoria.
Ancora sul momento di competenza delle fatture emesse a cavallo di anno dai semplificati con opzione comma 5 articolo 18 DPR 600/1973
Si è acceso un grande dibattito sulle modalità di registrazione delle fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’art. 18 del DPR 600/1973.
Si sono di fatto sviluppate due tesi contrapposte, ognuna con una sua logica interpretativa, ognuna sensata.
Fattura a cavallo di anno dei contribuenti semplificati: una tesi
Qualche giorno fa sono stati pubblicati su CommercialistaTelematico un paio di interventi nei quali è stata esposta la tesi secondo cui la fattura non viene ad esistenza fintanto che non viene inviata al Sistema di Interscambio: fino a quel momento non risulta emessa, questo in base ad una interpretazione fondata sul dettato normativo dell’art. 21 del DPR 633/1972.
Questa tesi sostiene che finchè il documento non viene inviato allo SdI non esiste, quindi finchè non esiste non può essere registrato; detta al contrario: la fattura può essere registrata solo dopo che è venuta ad esistenza, quindi dopo averla inviata allo SdI.
La conseguenza di questa interpretazione è che una fattura attiva, materialmente redatta in data 29/12/2020 ma inviata allo SdI il 7/1/2021 dovrà necessariamente essere registrata nel mese di gennaio 2021 e il ricavo sarà imputabile solo in tale anno e non nel 2020 (per l’IVA il problema non si pone perché è fuori di dubbio che in questo caso l’imposta va considerata nel mese di dicembre).
L’altra tesi
La tesi contrapposta ritiene invece che l’art. 21 del DPR 633/1972, vada interpretato nell’ottica di individuare il momento del corretto adempimento dell’obbligo procedimentale, ma senza assumere rilevanza ai fini sostanziali, in quanto l’obbligazione tributaria è legata all’esigibilità dell’imposta comunque verificatasi (cfr. F. Mangiapane 11/2/2020 C.T.), con la conseguenza, se ne deduce, che la data di emissione della fattura debba essere determinata alla luce dei provvedimenti e delle istruzioni diramate in merito alla fattura elettronica.
Ad esempio nel provvedimento prot. n. 89757/2018, del 30 aprile 2018, è previsto che:
“La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla (…).
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972. (…)
Le ricevute rilasciate dallo SdI di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa.”
Ancora, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 17/6/2019 si afferma che:
“Tra le indicazioni che la fattura deve recare, figura anche la data di effettuazione dell’operazione, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
La fattura è possibile emetterla entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione”.
In premessa occorre rammentare – in richiamo a quanto già precisato in altre sedi (si veda la circolare n. 13/E del 2018, quesito 1.5, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che:
«La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” debba essere sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione e considerato che la data di emissione è quella riportata nel campo “Data”, si potrebbe concludere che:
- data di emissione;
- data fattura;
- e data di effettuazione
siano la stessa, indipendentemente dalla data di spedizione allo SdI, che attesta tramite le ricevute di consegna la regolare emissione e trasmissione del documento.
I sostenitori della prima tesi eccepiscono che questo ragionamento sulla data di emissione non è corretto anche alla luce di un altro passo della circolare 14 già menzionata, dove si rinviene questa affermazione inerente allo scarto dell’invio: “… Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI – e, dunque, di fattura non emessa (si veda il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che saranno necessarie le conseguenti rettifiche.”
Alla luce di questo passaggio della circolare potrebbe quindi sembrare che non sia corretto considerare la data di spedizione e di regolare consegna quale data di emissione della fattura ma che occorra fare esclusivo riferimento alla data di invio allo SdI: l’affermazione della circolare non è altro che la conferma che fino a che non risulterà emessa la fattura, nel senso di spedita allo SdI ed accettata, la stessa non possa essere registrata.
Ma, allo stesso modo, di nuovo, si potrebbe interpretare lo stesso passo della circolare anche al contrario, ovvero che la fattura si considera comunque emessa alla data della sua predisposizione e che vada così registrata; se successivamente dovesse essere scartata dallo SdI risulterà non emessa e quindi si dovrà rettificare la sua avvenuta registrazione. Pertanto anche il citato passo della circolare non dirime la questione.
Entrambe le teorie hanno un loro fondamento e sono sostenute da valide ragioni; i contribuenti chiedono solo di sapere come procedere per non rischiare di sbagliare.
Sarà l’Agenzia delle Entrate, un giorno (speriamo non lontano), ad intervenire dando la sua propria interpretazione e così ci si attesterà sulle modalità di registrazione da questa indicate.
Riepilogando…esistono due tesi
La prima sostiene che la fattura viene ad esistenza solo quando inviata allo SdI e quindi deve essere registrata non prima di quel momento.
Chi ha optato per l’applicazione del comma 5 dell’art. 18 dovrà considerare i ricavi nell’anno di invio della fattura allo SdI.
Quindi l’esempio pratico potrebbe essere: fattura attiva datata 29/12/2020, inviata allo SdI il 7/1/2021: i ricavi sono da considerarsi imponibili nel 2021.
La seconda tesi sostiene che per la determinazione dell’anno di maturazione dei ricavi occorre considerare la data di formazione del documento indipendentemente da quella di invio allo SdI.
La data indicata sul documento corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione e corrisponde pertanto anche alla data di emissione, nonostante la spedizione allo SdI venga effettuata nell’anno successivo.
In merito a questa seconda tesi si può fare il seguente esempio pratico: fattura datata 29/12/2020, inviata allo SDI il 7/1/2021.
La data della fattura è il 29/12/2020, che, in questo caso, è anche la data di effettuazione dell’operazione ed è anche la data di emissione (secondo il provvedimento 89757/2018 e circolare n. 14/E).
Il 7/1/2021 è la data di trasmissione allo SDI che, rilasciando la ricevuta di avvenuta consegna, certifica che la fattura risulta regolarmente emessa nei termini.
La fattura può essere registrata ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/1972 (considerato che è stata regolarmente emessa) entro il 15/1/2021.
Ai fini reddituali stante l’opzione effettuata ai sensi dell’art. 18 comma 5, concorrerà alla determinazione del reddito 2020 se registrata nel 2020, del 2021 se registrata nel 2021.