art. 10 bis dl 137/2020 – esonero contributivo di cui all’articolo 27 del Dl 104/2020
1. DOMANDA
La decontribuzione sud prevista dall’art. 27 dl 104/2020 (decreto agosto) rientra nella previsione dell’art. 10 bis del dl 137/2020 (non tassabilità aiuti covid)?
Se si, considerato che contabilmente i contributi a carico dell’azienda vengono rilevati al netto di detta decontribuzione, è corretto operare in DR2023 una variazione in diminuzione utilizzando il codice 99?
Cordialità.
Si chiede se l’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del Dl 104/2020 e prorogato dalla legge 178/2020 (articolo 1, commi da 161 a 168), possa essere qualificato come contributo e/o indennità erogato a seguito dell’emergenza Covid che ai sensi dell’articolo 10-bis del Dl 28 ottobre 2020, n. 137, non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap. In buona sostanza, il contribuente potrebbe considerare tra i costi del personale l’importo dei contributi previdenziali al lordo della decontribuzione Sud, risparmiando pertanto imposte e Irap?
2. RISPOSTA
La risposta al quesito è positiva. Ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 137/2020, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La percentuale è pari al 30% dei contributi pagati dal datore di lavoro.
In merito al quesito posto si rammenta che la c.d. “decontribuzione Sud” è una specifica agevolazione che si concreta in un esonero contributivo parziale dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro applicabile a tutti i contratti di lavoro dipendente, salvo quelli di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Ció detto, evidenziando che non si rinvengono specifici chiarimenti da parte di ade, si – concorda – con quanto prospettata in quesito e quindi, nello specifico, che si possa applicare l’art. 10-bis, DL 137/2020 citato in quesito che, come rammentato, fissa un principio – generale – di intassabilità delle agevolazioni covid.
Si condivide, quindi, che in tale fattispecie, va operata una – variazione in diminuzione ai fini fiscali – in dichiarazione redditi (codice “99”) che qualora non effettuata, di fatto, comporterebbe la tassazione della agevolazione usufruita (sarebbe un nonsense).
Il contributo è diverso rispetto allo 0,80 della legge 234/2021 a vantaggio dei lavoratori