In merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0”, l’Agenzia delle Entrate, con le FAQ 5.6.2023 pubblicate sul proprio sito internet, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI
Investimenti “4.0” prenotati nel 2021 ed effettuati nel 2022
Nel primo caso, un’impresa nel corso dell’anno 2022 ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo 4.0 ex L. 232/2016 per il quale era stata effettuata nel 2021 la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%).
Sotto il profilo dichiarativo, l’impresa ha:
– indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello REDDITI 2022;
– riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
È stato quindi chiesto, con riferimento a tale fattispecie, se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello REDDITI 2023.
L’Agenzia delle Entrate risponde precisando anzitutto che, come affermato nelle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (vale a dire il 2021) ed entro il 31.12.2022 per i quali entro il 31.12.2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”).
Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo (in cui va indicato l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione).
Viene quindi precisato che nel modello REDDITI 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2022) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2022.
Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione, ad avviso dell’Agenzia, consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello REDDITI 2022 e poi nel modello REDDITI 2023), con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.
Investimenti “4.0” effettuati nel 2020 e interconnessi nel 2022
La seconda fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda un’impresa che ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni 4.0 (Allegato A o B della L. 232/2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Si chiedeva se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti dovesse essere riportato nel modello REDDITI 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel modello REDDITI 2023.
Con riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della L. 232/2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello REDDITI 2021.
La risposta sottolinea che tale modalità di compilazione è direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello REDDITI 2021, laddove viene precisato che nel rigo “RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione“, e prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.[Tratto da La Settimana in Breve n.23 del 9 Giugno 2023]