Quesito del 15.11.2023
Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia su un’unità immobiliare unifamiliare vengono effettuati interventi agevolati con superbonus al 110%.
Per tale intervento è stata presentata una SCIA, depositata il 4.6.2021 e non integrata successivamente con CILA superbonus.
Poiché la CILA superbonus dovrebbe essere una procedura semplificata rispetto alla SCIA, si chiede se è possibile apporre il visto di conformità.
Risposta
Ai fini della fruizione del superbonus, pare potersi ritenere valida la SCIA (presentata in quanto titolo richiesto dalla normativa edilizia) non “agganciata” ad una successiva CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020.
La questione è stata affrontata in alcuni articoli pubblicati su Eutekne.info, cui si rimanda (cfr. Florio C. “CILAS necessaria per il 110% nel 2023 e per le opzioni di cessione e sconto“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 16.9.2023 e Zanetti E., Zeni A. “Superbonus al 90% sulle spese 2023 per SCIA post 4 agosto 2021 senza aggancio di CILAS“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 23.8.2023).
Si ritiene avvalori tali conclusioni la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13, § 1.1.1 (si rinvia a quanto osservato sul punto da Zanetti E., Zeni A. “Superbonus al 90% sulle spese 2023 per SCIA post 4 agosto 2021 senza aggancio di CILAS“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 23.8.2023).
Ad avallo di quanto sopra, si richiama inoltre la Guida dell’Agenzia delle Entrate ottobre 2023 “Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%”, p. 26-27, domanda 12, ove si precisa che per gli interventi agevolati al contempo con il contributo per la ricostruzione e con il superbonus è necessario presentare la SCIA, il permesso di costruire o il titolo unico ex art. 7 del DPR 160/2010 (poiché tali titoli edilizi sono necessari per fruire dei contributi per la ricostruzione), mentre non occorre depositare anche la CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020.
A tali considerazioni di carattere generale si aggiunge che, nella vicenda in esame, la SCIA risulta essere stata depositata prima del 5.8.2021 (data di introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA superbonus, a partire dalla quale è divenuto efficace il modello di CILA superbonus recato dall’Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza unificata 4.8.2021 n. 88).
A maggior ragione, dunque, nessuna decadenza dalla fruizione del superbonus parrebbe essere integrata nel caso di specie (sul punto, si rimanda anche al quaderno operativo ANCI luglio 2021 n. 28, p. 13).
Si aggiunge che, per gli interventi avviati prima del 5.8.2021 (come quello in esame), la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13 (§ 1.1.1) precisa che deve farsi riferimento “alla data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente” (nel caso di specie, la SCIA) anche per riscontrare il rispetto dei requisiti richiesti:
– dall’art. 1 co. 894 della L. 197/2022 (applicazione del superbonus in misura pari al 110% per le spese sostenute nel 2023);
– dall’art. 2 co. 2 del DL 11/2023 (esclusione dal blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020).