Al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, il legislatore ha introdotto, nel corso del tempo, diverse tipologie di incentivi volti ad aumentare l’occupabilità di tali soggetti riconoscendo, al contempo, ai datori di lavoro una riduzione del costo del lavoro.
Innanzitutto, l’art. 13 L. 68/1999, così come novellato dall’art. 10 D.Lgs. 151/2015, ha previsto, a favore dei datori di lavoro, un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati,soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.
Per quanto concerne la platea dei beneficiari, lo stesso può essere legittimamente fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 915/1978, e successive modificazioni;
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle già menzionate tabelle;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminatoe per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1.01.2016.
Tuttavia, è opportuno ricordare che, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo può essere riconosciuto, per tutta la durata del contratto, anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi.
Quanto alla durata e all’entità dell’agevolazione le stesse variano in funzione del tipo di assunzione/trasformazione e delle caratteristiche della persona assunta; in particolare l’incentivo è pari al:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, per una durata di 36 mesi;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, per una durata di 36 mesi;
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per una durata di 60 mesi;nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, il contratto deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
Per quanto concerne le condizioni richieste per la fruizione del beneficio l’assunzione deve, innanzitutto, realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’art. 31, c. 1, lett. f) D.Lgs. 14.09.2015, n. 150.
Inoltre, come per la generalità degli incentivi alle assunzioni, anche per tale agevolazione è richiesto il rispetto di quanto sancito dall’art. 1, cc. 1175 e 1176 L. 296/2006, ossia l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quanto al rispetto dei principi generali in materia di fruizione degli incentivi all’occupazione, previsti dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015, l’Istituto previdenziale ha precisato che per le assunzioni effettuate entro la cd. “quota di riserva” gli stessi non possono trovare applicazione, mentre per le assunzioni effettuate oltre la suddetta quota gli stessi dovranno essere rispettati.
Per poter fruire della misura in commento il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 46 L. 24.12.2012, n. 234); inoltre, il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, par. 18 Regolamento (CE) 651/2014.
Da ultimo, sempre in riferimento alle assunzioni dei lavoratori disabili, il nuovo decreto Lavoro ha introdotto, in via transitoria, un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti a essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni. Le assunzioni, per beneficiare dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate nel periodo 1.08.2022-31.12.2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12.03.1999, n. 68.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 1.03.2024.
Poiché, ad oggi, il decreto non è stato ancora emanato l’agevolazione risulta di fatto ancora inapplicabile.