Si chiede quale sia il regime Iva da applicare nell’ipotesi in cui, su un cantiere che beneficia di Iva agevolata (in caso di urbanizzazione/ ristrutturazione) si formalizzino dei subaffidamenti (non subappalti) aventi a oggetto lavorazioni (manodopera), esecuzione di servizi e noli a caldo.È corretta l’applicazione dell’Iva ordinaria o anche queste tipologie di contratto scontano l’Iva agevolata derivante dall’appalto principale?
Nel caso di specie, se si tratta di subaffidamenti di manodopera o di servizi, relativamente a interventi di costruzione ex novo di opere di urbanizzazione, l’aliquota è la stessa della prestazione principale, cioè quella del 10 per cento, a norma del n. 127 septies, tabella A, parte III, del Dpr 633/1972. Lo stesso vale anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia (diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria), in cui l’aliquota del 10% per i subaffidamenti è la stessa della prestazione principale, a norma del n. 127 quaterdecies, tabella A, parte III, del Dpr 633/1972.Ai fini fiscali, i subaffidamenti di servizi (diversi dalle forniture di beni con prestazione d’opera) sono sostanzialmente dei subappalti cui si rende applicabile il reverse charge (nei rapporti tra appaltatore e subprestatore, entrambi soggetti a Iva), a norma dell’articolo 17, comma 6, lettera a, del Dpr 633/1972, che prevede l’applicazione dell’inversione contabile per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese appaltatrici di costruzione.