Come noto (v. nostro Suggerimento n. 66/2024), l’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (“Legge di Bilancio 2024”), ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) sia riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio u.s. al 31 dicembre 2024, nella misura di:
– | 6 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; |
– | 7 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. |