Agenzia Riscossione e ipoteca e pignoramento.

Le tutele previste dalla legge in materia di ipoteca e pignoramento immobiliare proteggono il contribuente da misure eccessive o indiscriminate da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sebbene l’Ente abbia il diritto ed il dovere di recuperare i crediti dovuti, il contribuente può contare su una serie di garanzie, come la soglia minima di debito per l’iscrizione dell’ipoteca e il divieto di pignoramento su determinate tipologie di immobili. Questi strumenti garantiscono un equilibrio tra il recupero dei crediti e la protezione del patrimonio del debitore.

L’azione coercitiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sorge quando un contribuente non provvede al pagamento di una cartella esattoriale o di un avviso entro i termini stabiliti e non ha un piano di rateizzazione in corso di validità ovvero non decaduto. Tra le azioni più temute per il recupero dei crediti ci sono sicuramente l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e il pignoramento immobiliare. 

Ipoteca sugli immobili – L’iscrizione ipotecaria può essere iscritta solo quando l’importo del debito supera i 20.000 euro. Questo limite è stabilito dall’art. 77 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 52 D.L. 69/2013. 

Prima di procedere con l’iscrizione, il contribuente riceve una comunicazione preventiva che gli concede 30 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione. Solo se, trascorso questo termine, il debito non viene saldato o non si attiva una rateizzazione, l’ipoteca viene iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari. L’importo dell’ipoteca sarà pari al doppio del credito complessivo che Agenzia delle Entrate-Riscossione intende recuperare.

Una volta iscritta l’ipoteca, il contribuente ne viene informato tramite una comunicazione formale e potrà richiederne la cancellazione solo una volta che il debito sarà estinto integralmente o nel caso in cui venga emesso uno sgravio totale da parte dell’ente creditore.

Pignoramento immobiliare – Se, dopo l’iscrizione dell’ipoteca, il contribuente non provvede a estinguere il debito, non richiede una rateizzazione o non ottiene uno sgravio, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con il pignoramento immobiliare solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:

– il credito complessivo da recuperare deve essere superiore a 120.000 euro;

– il valore dell’immobile del debitore deve essere superiore a 120.000 euro.

Inoltre, devono essere trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debitore abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione.

Questi limiti sono stabiliti dall’articolo 76 D.P.R. 602/1973, modificato dall’art. 50 D.L. 152/2021. 

Infine, la legge vieta l’azione esecutiva su un immobile se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

– è l’unico immobile di proprietà del debitore;

– è adibito a uso abitativo, con residenza anagrafica del debitore;

– non è classificato come immobile di lusso, secondo i criteri previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici del 2.08.1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.08.1969, n. 218;

– non rientra nelle categorie catastali A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico).

Questi requisiti garantiscono che un contribuente non perda la disponibilità della propria abitazione principale a meno che non si tratti di un immobile di lusso o di particolari caratteristiche di valore storico.

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