A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017, l’articolo 19 del Dpr 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione dell’Iva sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l’imposta diviene esigibile, e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).
In sostanza, risultano dunque invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto all’agevolazione, ancorata all’esigibilità dell’imposta; mentre viene ridotto il termine entro cui tale detrazione si può esercitare.
L’articolo 25 del Dpr 633/1972 (anch’esso modificato dal Dl 50/2017) prevede ora che la fattura debba essere annotata in un apposito registro prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, e con riferimento al medesimo anno.
Novità coordinate
Per il corretto coordinamento delle due norme – vale a dire l’articolo 19 (che consente l’esercizio della detrazione al più tardi nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’operazione è stata effettuata) e l’articolo 25 (che impone la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta) – vale quanto precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 1/E/2018.
Secondo l’amministrazione finanziaria, il termine per l’esercizio della detrazione decorre dal giorno in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione:
– sostanziale, cioè l’avvenuta esigibilità dell’imposta;
– formale, cioè il possesso di una valida fattura.
A partire da tale momento, previa registrazione della fattura, si può dunque operare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano entrambi i presupposti citati (e con riferimento al medesimo anno).
Annotazione e registro Iva
In altre parole, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
A parere dell’Agenzia, quindi, l’Iva esposta su una fattura di acquisto datata 2017 e ricevuta nello stesso anno – e che, per vari motivi, non sia stata annotata in contabilità alla sua ricezione o in un momento successivo, all’interno di una liquidazione relativa al 2017 – potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione Iva relativa al 2017).
Per poterlo fare, tuttavia, la registrazione di tale fattura nei primi quattro mesi del 2018 dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro Iva (o con altre soluzioni gestionali e informatiche), al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche relative al 2018 – concorre appunto a determinare il saldo della dichiarazione annuale Iva 2017.
Esempi e termini
Tornando al quesito del lettore, la circolare 1/E/2018 ipotizza il caso di un imprenditore (con liquidazioni dell’imposta mensili) che acquista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce e della relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito su tale cessione di beni confluisce, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018).
Se invece quest’imprenditore, avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non l’abbia annotata nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione per l’anno 2017) in un’apposita sezione del registro Iva. In tal caso, spiegano le Entrate, il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale relativa al 2017.
Compilazione dichiarativa
Con riferimento al caso in esame, dunque, nella dichiarazione Iva 2018 (relativa al 2017) andrà riportata nel quadro VF non solo l’imposta delle fatture di acquisto registrate nel 2017 (e fatte concorrere alle liquidazioni periodiche 2017), ma anche quella sugli acquisti effettuati nel 2017, per i quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta in quell’anno, si sia in possesso della fattura, e l’annotazione del documento sia avvenuta nel registro Iva degli acquisti nel 2018 (entro il 30 aprile 2018), in apposito sezionale (o secondo le altre modalità che rispettino i requisiti previsti dalla circolare 1/2018).
Secondo quanto riportato nelle istruzioni alla dichiarazione Iva 2018, infatti, nei righi da VF1 a VF13 devono essere indicati gli acquisti soggetti a imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato, nel 2017, il diritto alla detrazione.
Invece, nel caso in cui il cessionario/committente non eserciti il diritto alla detrazione nella dichiarazione Iva 2018, potrà recuperare l’imposta presentando l’integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione stessa (vale a dire entro il 31 dicembre 2023).