Fattura elettronica, istruzioni di base per forfetari e minimi
15/11/2018
- I contribuenti in regime di vantaggio (minimi e forfetari), pur essendo esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, sono tuttavia tenuti alla conservazione in formato elettronico delle fatture ricevute. Così come dovrebbe avvenire per il condomino e gli enti non commerciali, dovrebbe essere possibile scaricare copia dei documenti mediante l’accesso a un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sarà inoltre facoltà dei “minimi” (e forfetari) fornire al soggetto che emette la fattura di cui risulteranno destinatari un indirizzo Pec, cui il SDI recapiterà i documenti nel formato previsto.
- Tra gli obblighi rientra la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e secondo l’Amministrazione Finanziaria, siccome l’art. 39 D.P.R. 633/1972 dispone che le fatture elettroniche siano “conservate in modalità elettronica”, la conseguenza diretta si riscontrerebbe nell’obbligo supplementare di procedere alla conservazione elettronica dei documenti d’acquisto ricevuti che, quindi, non potrebbero essere gestiti in formato cartaceo, a differenza di quelli di vendita.
- La stessa posizione è stata assunta dall’Agenzia delle Entrate per l’invio delle fatture al condomino e agli enti non commerciali (privi di partita IVA), affermando che la copia cartacea (rilasciata ai sensi delle previsioni di legge contenute nel D.Lgs. 127/2015) a consumatori finali ed equiparati conserva il valore di duplicato del documento fiscale valido.