Se le spese hanno natura risarcitoria sono sempre escluse dall’ambito di applicazione IVA. A dare questo chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate nella risposta 74 del 13 marzo 2019 qui allegata.
Nel documento di prassi l’istante ha chiesto conferma del fatto che le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1) del Testo Unico IVA (DPR 633/72) non conconcorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente. Pertanto, presupposto stringente per l’esclusione dal campo IVA è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio,dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali. Inoltre, già ca risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E era stato precisato che “le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo”.
Nel caso di specie, considerato che come rappresentato nell’istanza, l’importo complessivo delle somme recuperate dal soggetto moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, tali somme abbiano “natura risarcitoria” e debbano, pertanto, considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.