Imposte dirette
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Le commissioni paypal addebitate sono deducibili.
Iva
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Le commissioni bancarie seguono, ai fini della territorialità IVA, le
regole previste per le prestazioni di servizi (generiche) di cui
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972; queste ultime a decorrere dal 1°
gennaio 2010 sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui il
committente soggetto passivo d’imposta è stabilito, salvo alcune
eccezioni a salvaguardia del principio base.
Nei rapporti B2B l’operazione rileva nel Paese ove è stabilito il
committente soggetto passivo IVA;
Nei rapporti B2C l’operazione rileva nel Paese ove è stabilito il
prestatore soggetto passivo IVA.
Con la circolare 2/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che
l’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito
localizzato in un Paese della UE, ovvero extra-UE, concretizza
un’operazione esente IVA (art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633
del 1972) a fronte dalla quale il soggetto passivo IVA provvede al
reverse charge indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi
normativi in base ai quali l’operazione risulta esente, ed annotandola
nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto
(circolare 12/E del 2010).
La circolare n. 37/E del 2011 chiarisce che l’obbligo dell’autofattura
per i servizi ricevuti viene meno se il contribuente non è tenuto alla
fatturazione dei servizi della stessa tipologia che da lui effettuati;
rimane un facoltà.
Intrastat
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Considerato che le commissioni sono esenti IVA non vi obbligo di
presentare gli elenchi intrastat relativamente alle operazioni tra
soggetti passivi stabiliti nella UE (neanche qualora il committente sia
tenuto alla presentazione degli elenchi Intrastat acquisti servizi
mensili). Infatti, sono escluse dall’obbligo di presentazione degli
elenchi Intrastat le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del
D.P.R. n. 633/1972 che godono nel Paese del committente del regime di
esenzione o della non imponibilità IVA.