Editori, libri e riviste

Si applica il regime monofase art. 74 co. 1 lett. c) DPR 633/72. articolo agg. al 29/12/2019

Le operazioni riguardanti i prodotti editoriali sono assoggettate ad IVA con un particolare regime monofase (art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72). L’imposta non è applicata nei singoli passaggi commerciali con il meccanismo rivalsa-detrazione, ma è dovuta unicamente a monte dall’editore sulla base del “prezzo di copertina”. 

Il prezzo di vendita al dettaglio di un libro (c.d. “prezzo di copertina”), pari a 50 euro, include l’IVA assolta dall’editore con aliquota del 4%. Applicando al prezzo di copertina il coefficiente di scorporo (1 + 4%) è possibile determinare quanto segue:

  • imponibile: 50 euro / (1 + 0,04) = 48,08 euro;
  • IVA: 48,08 euro x 4% = 1,92 euro.

Ambito di applicazione

L’editore è il soggetto che realizza un’iniziativa economica editoriale o, comunque, assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico. Per i prodotti editoriali oggetto di acquisto intra UE o di importazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista tali beni per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato (circ. Agenzia delle Entrate 24.7.2014 n. 23).
I prodotti editoriali che devono essere stampati su carta o registrati su qualsiasi supporto fisico (es. CD-rom) sono i seguenti (circ. Agenzia delle Entrate 24.7.2014 n. 23 e C.M. 24.12.97 n. 328, § 7.1.2):

  • giornali quotidiani: insiemi di fogli che riportano notizie di cronaca, politica, economia, ecc.;
  • periodici: prodotti con una periodicità definita (settimanale, mensile, ecc.) e un carattere divulgativo;
  • giornali e periodici pornografici: intendendosi per tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16);
  • libri: lavori stampati dell’arte libraria, di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo;
  • cataloghi: elenchi di beni con i rispettivi prezzi realizzati per finalità commerciale, depliants, ecc.

Sono incluse nel regime monofase anche le cessioni di:

  • supporti integrativi (nastri, dischi, DVD, ecc.) ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che per il loro contenuto non siano commercializzabili separatamente;
  • beni diversi dai supporti integrativi (c.d. “gadget”), se il loro costo non è superiore al 50% del prezzo della confezione.

Sono esclusi dal regime, invece, i prodotti editoriali diffusi online che si considerano prestazioni di servizi rientranti nel regime IVA ordinario.

Modalità di determinazione dell’imposta

La determinazione dell’imposta può avvenire in base a due diversi sistemi (art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 e DM 9.4.93).

Sistema di forfettizzazione della resa

Il sistema di forfettizzazione della resa riguarda la cessione di libri, giornali quotidiani e periodici, con eccezione dei casi in cui si applica il sistema delle copie vendute per obbligo o su opzione dell’editore. La forfettizzazione della resa comporta una determinazione dell’imposta basata sulle copie consegnate o spedite ridotta di una certa percentuale forfettaria per le rese (70% per i libri e 80% per i giornali quotidiani e i periodici).

Si riportano, di seguito, due esempi di applicazione del sistema di forfettizzazione della resa.

DescrizioneTestata X – Periodico Titolo Y – Libro
Prezzo di copertina
5,00 euro15,00 euro
Copie consegnate (A)
1.000500
Abbattimento per resa (B)
1.000 x 80% = 800500 x 70% = 350
Copie su cui assolvere l’IVA (A-B)
200150
Corrispettivi (C)
1.000,00 euro2.250,00 euro
Imponibile (I = C / 1,04)
961,54 euro2.163,46 euro
IVA (I x 4%)38,46 euro86,54 euro

Sistema delle copie vendute

Il sistema delle copie vendute è applicabile:

  • su opzione dell’editore da comunicare nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si è attuato il comportamento concludente;
  • obbligatoriamente per i cataloghi, i giornali e i periodici pornografici e per le cessioni di libri, giornali e periodici unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 

Si tratta di una metodologia analitica che impone all’editore di applicare l’imposta sulla base del numero effettivo di copie vendute, al momento in cui riceve la notizia dal distributore centrale, scorporando l’imposta dai corrispettivi.

Si riportano, di seguito, due esempi di applicazione del sistema delle copie vendute.

DescrizioneTestata W – PeriodicoTitolo Z – Libro
Copie vendute (A)
10050
Prezzo di copertina (B)
20 euro10 euro
Corrispettivi lordi
(C = A x B)
2.000 euro500 euro
Imponibile (I = C / 1,04)
1.923,08 euro480,77 euro
IVA (I x 4%)
76,92 euro19,23 euro

Aliquota d’imposta

A prescindere dalla circostanza che la commercializzazione dei prodotti editoriali sia riconducibile all’ambito del regime speciale monofase, l’aliquota IVA per le cessioni dei predetti beni è pari al 4% con alcune esclusioni (es. giornali e periodici pornografici e cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, ai quali si applica l’aliquota ordinaria). Nella tabella seguente è indicata l’aliquota IVA applicabile ai principali beni e servizi riguardanti il settore dell’editoria.

Tabella A, parte II, allegata al
DPR 633/72
Bene o servizio
Aliquota IVA
n. 18Giornali e notiziari quotidiani
4%
n. 18Dispacci delle agenzie di stampa
4%
n. 18Libri (su qualsiasi supporto fisico)
4%
n. 18Periodici
4%
n. 18Prodotti sopra indicati in scrittura braille
4%
n. 18Prodotti sopra indicati su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti (c.d. “disabili visivi”)
4%
n. 18Giornali e periodici pornografici
Ordinaria
n. 18Cataloghi diversi da quelli d’informazione libraria
Ordinaria
n. 18Edizioni musicali a stampa
4%
n. 18Carte geografiche, inclusi i globi stampati
4%
n. 18Atti e pubblicazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
4%
n. 18Carta per la stampa dei prodotti con aliquota agevolata di cui sopra
4%
n. 35Composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti con aliquota agevolata di cui sopra
4%
n. 18Materiale tipografico e simile per campagne elettorali se commissionato da candidati, liste, partiti o movimenti di opinione politica
4%

Adempimenti a carico dell’editore

Oltre a essere soggetti agli adempimenti IVA ordinari (es. registrazione degli acquisti, liquidazioni periodiche, ecc.), gli editori sono destinatari di regole specifiche in base al metodo applicato per determinare l’imposta. A titolo esemplificativo:

  • per il metodo delle copie vendute: entro 15 giorni dal ricevimento della notizia dal distributore, deve essere emessa la fattura o un documento equipollente, senza separata indicazione dell’IVA, in relazione alle cessioni effettuate; in alternativa, le cessioni possono essere annotate sul registro dei corrispettivi (C.M. 24.12.97 n. 328);
  • per il metodo di forfettizzazione della resa: non è obbligatoria, di regola, l’emissione della fattura; è necessario operare specifiche annotazioni, per ciascuna testata o titolo, in un apposito registro numerato entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata la consegna o spedizione.

Note di variazione

Qualora l’imposta sia stata applicata con il sistema delle copie vendute, è ammessa la possibilità di effettuare le variazioni ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 nei casi di sopravvenuta restituzione di copie di pubblicazioni già cedute, anche in esecuzione di rapporti di abbonamento, dagli editori ai distributori ovvero ai soggetti che effettuano la vendita al pubblico o ai consumatori finali (C.M. 24.12.97 n. 328). 
Al pari del citato sistema, anche quello di forfettizzazione della resa permette di operare le variazioni di cui all’art. 26 del DPR 633/72 nella specifica ipotesi di sopraggiunta insolvenza del cliente. La variazione dell’imposta è ammessa nei limiti del rapporto tra l’importo effettivamente a credito dell’editore e quello definitivamente non soddisfatto a seguito della procedura concorsuale rimasta infruttuosa (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2019 n. 155).

Le variazioni previste dall’art. 26 del DPR 633/72 in caso di sopravvenuta insolvenza del cliente sono applicabili anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo, operante nel settore dell’editoria, abbia adottato il criterio della forfetizzazione della resa. Questo metodo, al pari di quello delle copie vendute, non osta all’emissione di una nota di variazione nell’ipotesi in cui l’operazione sia venuta meno per il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 22 maggio 2019 n. 155.

Per determinare l’IVA dovuta, gli editori soggetti al “regime speciale monofase” possono optare per una delle metodologie indicate dall’art. 74 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.
Attraverso il sistema di forfetizzazione della resa, l’imposta viene calcolata sulla base delle copie consegnate o spedite, ridotta di una percentuale forfetaria pari al 70% per i libri e all’80% per i giornali quotidiani e i periodici.
Ipotizzando, a mero titolo esemplificativo, che l’editore consegni al distributore 10.000 copie di una rivista del valore di 1 euro, applicando l’abbattimento dell’80%, il corrispettivo sul quale calcolare l’imposta sarebbe pari a 2.000; scorporando l’IVA con aliquota del 4% si otterrebbe l’ammontare dell’imposta dovuta (pari, in questo caso, a 76,92 euro).

Il sistema delle copie vendute, applicabile su opzione dall’editore o per obbligo nelle ipotesi previste dall’art. 74, consta in un metodo analitico che impone di determinare l’imposta sulla base del numero di copie effettivamente vendute.

La questione da cui è originata la risposta a interpello pubblicata ieri dall’Agenzia concerne la facoltà di rettificare in diminuzione l’imposta nell’ambito del regime dell’editoria, in modo particolare laddove il soggetto passivo abbia scelto il criterio di forfetizzazione della resa.

Nel caso di specie una casa editrice (Alfa) affidava la diffusione e distribuzione delle proprie pubblicazioni a una società (Beta), alla quale consegnava le copie in conto vendita in forza di un contratto estimatorio. A seguito della dichiarazione di fallimento di Beta, il credito che Alfa aveva maturato per prodotti editoriali consegnati e mai restituiti veniva ammesso al passivo fallimentare. Nonostante i pagamenti ricevuti dalla procedura, tale credito risultava, in larga parte, definitivamente insoddisfatto, in conseguenza dell’intervenuta omologa del concordato fallimentare.
A giudizio di Alfa, tale operazione avrebbe dovuto, quindi, considerarsi sostanzialmente annullata, nei limiti dell’importo non pagato dal distributore. Conseguentemente, attesa la peculiarità del regime applicato, all’editore dovrebbe poter essere concessa la possibilità di recuperare l’imposta corrispondentemente versata.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea come la C.M. 23 dicembre 1997 n. 328 ammetta la facoltà di effettuare le variazioni previste ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 nell’ipotesi in cui l’IVA dovuta dall’editore “sia determinata in base alle copie vendute”. Tuttavia la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 155/2019, riconosce che, al pari di tale criterio, anche il metodo della forfetizzazione della resa “non presenta caratteristiche tali” da far ritenere inapplicabile la variazione dell’imposta, la quale deve peraltro conseguire, come precisato dalla C.M. n. 328/97, al realizzarsi dei fatti previsti dal citato art. 26, verificabili attraverso la necessaria documentazione probatoria, “anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte”.

Al fine di determinare la suddetta variazione è peraltro necessario stabilire un criterio che tenga conto sia dell’imposta effettivamente versata dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico, sia del credito corrispondentemente vantato dallo stesso nei confronti del distributore che risulta impossibile recuperare (espresso sulla base di un valore differente dal prezzo di vendita al pubblico). La variazione dell’imposta può dunque ritenersi ammessa nel limite del rapporto fra il credito rimasto definitivamente insoddisfatto e quello originariamente vantato.
Nel caso di specie Alfa risultava originariamente creditrice di Beta per 6.206.096,99, mentre il credito “perduto” in via definitiva ammontava a 2.723.428,85. L’editore, secondo l’Agenzia delle Entrate, potrebbe quindi effettuare una variazione in diminuzione per un importo pari al 43,883% (2.723.428,85/6.206.096,99) dell’IVA versata mediante l’applicazione del regime monofase.

In ultimo, nel documento di prassi si ricorda che, al fine di poter esercitare la detrazione sulla maggiore imposta versata, la nota di variazione potrà essere emessa dall’editore, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è passata in giudicato la sentenza di omologa del concordato, data in cui si è verificato il presupposto per esercitare la variazione in diminuzione.

Operazioni con l’estero

Il trattamento IVA delle operazioni effettuate con l’estero riguardanti i prodotti editoriali è quello descritto in estrema sintesi nella tabella seguente (circ. Agenzia delle Entrate 24.7.2014 n. 23, § 5).

OperazioneTrattamento IVA
Cessioni intracomunitarieCessioni non imponibili (non si applica il regime speciale per il commercio di prodotti editoriali).
Acquisti intracomunitari 
In presenza di prezzo di vendita al pubblico:per i beni non destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato;per i beni destinati alla successiva commercializzazione, occorre tenere conto del criterio di determinazione dell’IVA adottato dal cessionario (criterio delle copie vendute o di forfettizzazione della resa).
L’IVA è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, ma l’imposta è indetraibile, pertanto, il cessionario non deve effettuare anche l’annotazione nel registro degli acquisti.
In mancanza di prezzo di vendita al pubblico o su opzione, l’acquisto è equiparato a quello di qualsiasi altro bene e soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti per gli acquisti intracomunitari.
ImportazioniL’IVA è riscossa in dogana, in base al prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Se i prodotti editoriali sono importati per la successiva commercializzazione, il valore in dogana può essere ridotto della percentuale di resa forfettaria del 50% (se applicabile).
EsportazioniCessioni all’esportazione non imponibili (non si applica il regime speciale per il commercio di prodotti editoriali).

Libri acquistati all’estero su commissione di enti di formazione o ricerca

Sono soggetti ad IVA con l’applicazione, di regola, del regime monofase in esame, gli acquisti di libri presso fornitori UE o extra-UE da parte di una società italiana su commissione di enti di cui all’art. 2 co. 5 lett. g-bis) della L. 128/2011 come, per esempio, i centri di formazione legalmente riconosciuti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.2.2019 n. 31).

Prodotti editoriali elettronici

Ai fini IVA, la cessione dei prodotti editoriali elettronici (es. gli e-book) presenta le seguenti peculiarità (circ. Agenzia delle Entrate 24.7.2014 n. 23, § 6):

  • costituisce una prestazione di servizi elettronici;
  • non rientra nel campo di applicazione del regime dell’editoria previsto dall’art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72;
  • è soggetta all’aliquota del 4%, per quanto concerne giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici identificati da codice ISBN o ISSN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica (art. 1 co. 667 della L. 23.12.2014 n. 190 e circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20). 

L’aliquota IVA del 4% (n. 18 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72) è applicabile anche all’abbonamento a una banca dati bibliografica, le cui funzionalità di ricerca non costituiscono un valore aggiunto per il consumatore, che mette a disposizione prodotti editoriali aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN (ris. Agenzia delle Entrate 28.9.2017 n. 120).
L’aliquota IVA agevolata prevista dal legislatore nazionale per i prodotti editoriali elettronici era in contrasto con la normativa europea. L’art. 98 par. 2 della direttiva 2006/112/CE, infatti, escludeva espressamente che i servizi prestati in via elettronica potessero essere assoggettati a un’aliquota ridotta. La Corte di Giustizia dell’UE, per questo motivo, aveva censurato misure agevolative similari esistenti in altri Stati membri (Corte di Giustizia UE 5.3.2015 causa C-479/13; ;Corte di Giustizia UE 5.3.2015 causa C-502/13 e ;Corte di Giustizia UE 7.3.2017 causa C-390/15).
La descritta incompatibilità con la normativa UE è da ritenere però superata, in quanto il Consiglio dell’UE ha adottato una direttiva che modifica, fra l’altro, gli artt. 98 e 99 della direttiva 2006/112/CE consentendo agli Stati membri di assoggettare ad aliquota IVA ridotta anche libri, giornali e periodici forniti per via elettronica (direttiva 6.11.2018 n. 1713/2018/UE).

Secondo quanto previsto dal n. 18 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, si applica l’aliquota IVA del 4% per le cessioni di: 

  • giornali e notiziari quotidiani (prodotti che si caratterizzano per il requisito della cadenza quotidiana che soddisfino il requisito della registrazione presso il competente Tribunale);
  • dispacci delle agenzie di stampa (prodotti consistenti nell’invio giornaliero di informazioni desunte dalla stampa quotidiana e/o periodica);
  • libri (intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica); 
  • periodici (intendendo per tali i prodotti editoriali, registrati come pubblicazioni ai sensi della L. 47/48, che presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo);
  • edizioni musicali a stampa;
  • carte geografiche, inclusi i globi stampati.

Inoltre, l’aliquota del 4% riguarda:

  • la carta occorrente per la stampa dei prodotti editoriali di cui sopra e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  • il materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

Sono incluse nell’aliquota del 4% tutte le precedenti pubblicazioni anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti.
L’aliquota del 4% si rende applicabile alle cessioni di tali beni anche se non acquistati direttamente dai soggetti non vedenti o ipovedenti, purché siano destinati ad essere utilizzati dai medesimi (circ. 1/E/2001, § 2.3.9).

Esclusioni

Sono espressamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota ridotta:

  • i giornali e i periodici pornografici, intendendosi per tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16) e, in generale, i prodotti per la cui vendita, ai sensi della L. 355/75, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali, purché gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico;
  • i cataloghi (intendendo per tali i prodotti editoriali costituiti da elenchi di beni e di prezzi o da comunicazioni di natura commerciale o da depliants o da opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale), fatta eccezione per i cataloghi di informazione libraria.

Editoria digitale

Ai sensi dell’art. 1 co. 667 della L. 190/2014, modificato con L. 208/2015, rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota IVA del 4%, in quanto assimilati a giornali, notiziari quotidiani, dispacci, libri e periodici:

  • tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN;
  • veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Il “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche” si considerano come prestazioni di servizi elettronici (Allegato I al regolamento UE 282/2011).
È condizione necessaria, ai fini dell’aliquota del 4%, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche di uno dei prodotti di cui al n. 18 della Tabella A, Parte II (giornali, libri, periodici, ecc.), non essendo sufficiente l’identificazione mediante codice ISBN o ISSN (circ. 20/E/2016).
La richiamata disposizione (art. 1 co. 667 della L. 190/2014) non risultava in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE 7.3.2017 causa C-390/15RPO e Corte di Giustizia UE cause C-479/13 e C-502/13). Con l’approvazione della direttiva 2018/1713/UE, tale disallineamento è stato superato.

Banche dati editoriali

L’aliquota del 4% si applica anche alla messa a disposizione on line, mediante l’utilizzo di siti web ovvero piattaforme elettroniche (es. banche dati bibliografiche on line, biblioteche on line), di prodotti editoriali aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN (circ. 20/E/2016, ris. 120/E/2017, risposta a interpello 69/E/2019).

Chiavi di accesso

Nella circ. 23/E/2014 (§ 6), è stato precisato che si applica l’aliquota IVA del 4%, prevista per i prodotti editoriali, anche alle cessioni di libri cartacei che all’interno contengono una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del libro cartaceo già acquistato, ovvero aggiornamenti dello stesso. In questa circostanza, infatti, la vendita del libro si qualifica come “cessione di beni”.
Non si applica l’aliquota ridotta se l’acquirente è tenuto a pagare uno specifico corrispettivo per l’aggiuntivo servizio elettronico.

Supporti integrativi

Il DL 63/2013, con effetti sui prodotti consegnati o spediti dall’1.1.2014, ha esteso la possibilità di fruire del regime speciale per l’editoria anche ai supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università.
A norma dell’art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, per supporti integrativi si intendono “i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente”.
Come indicato nella circ. 23/E/2014 (§ 4.2.2), per applicarsi l’aliquota del 4% prevista per le cessioni di prodotti editoriali, il supporto integrativo “deve avere carattere di complementarità rispetto al prodotto editoriale cui è abbinato. Tale circostanza può dirsi verificata, ad esempio, quando il supporto integra ed esplica una funzione illustrativa o didattica degli argomenti contenuti nel libro scolastico e l’acquirente del libro scolastico o universitario cartaceo non paghi uno specifico corrispettivo per acquisire la disponibilità dei contenuti digitali integrativi”.
Nell’ipotesi in cui, invece, il contenuto digitale integrativo sia fruibile esclusivamente “on line” ovvero “scaricabile” da Internet, la fornitura del contenuto digitale integrativo è qualificabile come servizio prestato per via elettronica. Pertanto, in presenza di un corrispettivo per tale tipologia di servizio, la relativa operazione è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria. 

Beni ceduti congiuntamente ai prodotti editoriali

Nell’ipotesi di beni, che non possano qualificarsi come “supporti integrativi” come sopra individuati, ceduti congiuntamente ad uno dei prodotti editoriali cartacei di cui al n. 18 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, l’IVA si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti ai sensi dell’art. 74 co. 1 lett. c) sesto periodo del DPR 633/72, anche sussistendo le condizioni per il regime speciale dell’editoria (perché i beni sono ceduti con confezione unitaria e prezzo indistinto e il costo del bene non è superiore al 50% dell’intera confezione).
Dunque, si applica l’aliquota del 4% per il prodotto editoriale cartaceo e l’aliquota propria del bene ceduto anche gratuitamente in abbinamento al giornale quotidiano, periodico o libro (cfr. Portale R. “Imposta sul valore aggiunto”, Giuffrè, 2018, p. 2030).

Prestazioni di servizi

Il n. 35 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, dispone l’aliquota IVA del 4% anche per le prestazioni relative alla composizione, al montaggio, alla duplicazione, alla legatoria e alla stampa dei prodotti editoriali di cui sopra, inclusi quelli in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti.
Si tratta dunque delle prestazioni relative a giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici (esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

CORRISPETTIVI TELEMATICI – ESONERO MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE (TEMPORANEA)

Art. 1 – Operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

1.
In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonche’ alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
2.
Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.
3.
I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

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