Sei un imprenditore e gestisci la tua azienda con una società a responsabilità limitata o una semplificata di cui sei socio?
lavori nella tua impresa e non conosci tutti gli obblighi legati alla contribuzione INPS?
Cercheremo di chiarire ogni dubbio.
Chi è considerato socio lavoratore (socio di Srl o Srls)
Sono considerati soci lavoratori coloro che prestano attività professionale nei settori del terziario, commercio e artigianato, personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza nell’interesse della società.
Il socio lavoratore che svolge la sua prestazione lavorativa in qualità di titolare, se ne assume la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.
Quale copertura previdenziale hanno i soci lavoratori?
I soci lavoratori sono obbligatoriamente iscritti alle apposite Gestioni istituite presso l’INPS (artigiani, commercianti e gestione separata), destinatarie dei relativi contributi. Vedremo quando l’iscrizione è obbligatoria e quando risulta compatibile con altre forme contrattuali e previdenziali.
Se la partecipazione societaria si configura come mera partecipazione agli utili, senza svolgimento di attività lavorativa in azienda, il socio non sarà obbligato all’iscrizione alla relativa cassa previdenziale e non sarà autorizzato a svolgere mansioni operative in azienda.
In caso di ispezione, il socio che viene accertato a partecipare all’attività operativa, viene iscritto d’ufficio nel limite della prescrizione quinquennale.
La gestione Commercianti o Artigiani INPS per soci di Srl e Srls – requisiti e caratteristiche
Devono essere iscritti alla Gestione commercianti o artigiani i soci di società a responsabilità limitata (la medesima cosa vale per i soci di società a responsabilità limitata semplificata c.d. Srls) che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Lo svolgimento di attività lavorativa con queste caratteristiche, da parte del socio, obbliga il medesimo all’iscrizione presso la gestione Commercianti o Artigiani INPS.
Questo a prescindere dalla quota societaria posseduta, che sia l’1% o il 100% ed a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell’impresa.
Il versamento dei contributi sarà a carico del socio lavoratore che avrà l’onere di versare con modello F24 una quota fissa (contributi sul minimale) di euro 3.825,00 annuali a prescindere dal reddito prodotto, in quattro rate annue (ogni 16 del mese di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre).
Per il reddito eccedente il minimale (15.878,00 euro nel 2019) sarà dovuta una contribuzione aggiuntiva pari al 24,09% del reddito da versare con le imposte sui redditi nel relativo modello UNICO.
Secondo l’INPS, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili a prescindere dall’effettiva distribuzione degli stessi, al socio.
Il socio con l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani è coperto da previdenza obbligatoria ed è autorizzato a svolgere l’attività lavorativa autonoma con la qualità di socio lavoratore.
Compatibilità con il lavoro dipendente
Un socio di Srl o Srls potrà inoltre ricoprire il ruolo di lavoratore subordinato (quindi con contratto di lavoro dipendente), solo se verrà rispettato il requisito del mancato controllo societario (inteso come partecipazione alle quote societarie in grado di controllare la società).
Ciò renderebbe il contratto di lavoro subordinato non legittimo e quindi disconosciuto in fase ispettiva, a causa della sovrapposizione del potere esecutivo con quello direttivo.
Altro elemento discriminante riguardo la legittimità del contratto di lavoratore subordinato, è quello del socio amministratore. Ricoprire il ruolo di amministratore unico porterebbe alle medesime sorti e lo stesso vale anche in caso di pluralità di amministratori che hanno il potere di operare disgiuntamente.
Un lavoratore dipendente quindi potrà anche partecipare agli utili aziendali ma il rapporto di lavoro si dovrà svolgere con le caratteristiche proprie della subordinazione con l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, al rispetto di un orario di lavoro imposto del datore ed avere in generale tutte quelle caratteristiche proprie di un lavoratore subordinato.
L’orientamento dell’INPS nel corso degli anni è stato quello di disconoscere i rapporti di lavoro subordinato instaurati con soci che, a prescindere dalla quota posseduta, o ricoprivano anche il ruolo di amministratore della società, o svolgevano la propria prestazione lavorativa con carattere di autonomia senza alcun assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.
Al fine di rendere legittimo il ruolo di socio e lavoratore subordinato che ricopre anche la figura di amministratore, è necessaria la presenza di un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) che non lasci il potere direttivo nelle mani di un unico soggetto (che avrebbe il doppio ruolo di dipendente ed amministratore unico della Srl).
Socio lavoratore e amministratore della Srl/Srls
Non va confuso inoltre il ruolo di amministratore con il ruolo di socio lavoratore e l’obbligo contributivo appena descritto.
L’eventuale compenso percepito nel ruolo di amministratore della società non autorizza lo svolgimento di attività lavorativa in azienda e non ha nessuna correlazione con il ruolo di socio di capitali esclusivo.
Resta quindi invariato l’obbligo o meno di contribuzione alla gestione commercianti o artigiani.
Il compenso amministratore sarà infatti soggetto ad una contribuzione aggiuntiva proporzionale a quanto percepito, dovuta alla Gestione separata. La duplice iscrizione (gestione commercianti/artigiani e gestione separata) è obbligatoria nei limiti della prescrizione quinquennale (C. Cost. 26 gennaio 2012 n. 15).
Si potrà quindi configurare una delle seguenti fattispecie:
Ruolo ricoperto Obbligo contributivo
Socio non amministratore con svolgimento di prestazione lavorativa Gestione commercianti
Socio e amministratore con svolgimento di prestazione lavorativa Gestione commercianti + Gestione separata INPS sul compenso percepito (aliquota agevolata al 24%)
Socio e amministratore senza svolgimento di prestazione lavorativa Gestione separata INPS sul compenso percepito (aliquota ordinaria al 33,72% *per l’anno 2019)
E se un lavoratore autonomo svolge più attività contemporaneamente?
Un lavoratore che esercita contemporaneamente più attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione INPS che corrisponde all’attività alla quale si dedica in maniera prevalente (art. 1, c. 208, L. 662/96).
Lo svolgimento di più attività autonome non farà scattare quindi una doppia imposizione in capo al lavoratore che verserà la sua contribuzione solo per l’attività svolta con prevalenza.
Restano, invece, esclusi dall’applicazione di detto principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS ed il lavoratore è tenuto alla doppia contribuzione, come da tabella:
1a attività 2a attività Obbligo contributivo
Commerciale Artigiana Solo alla Gestione propria dell’attività svolta in prevalenza
Impresa commerciale o artigiana Lavoro autonomo soggetto alla contribuzione presso la Gestione Separata (ad es. liberi professionisti senza Cassa) Doppia: Gestione artigiani e commercianti + Gestione Separata
Coltivatore diretto Commerciale di vendita dei prodotti della coltivazione Solo alla Gestione propria dell’attività svolta in prevalenza
Consigliamo un’attenta valutazione sia in fase di costituzione di nuove società di capitali in generale che di nuovi rapporti di lavoro, autonomi o subordinati, al fine di inquadrare correttamente ogni lavoratore alla giusta contribuzione ed evitare sanzioni in caso di controlli ispettivi.
Le scelte sul tipo di società e sulla distribuzione delle quote societarie influenzerà inevitabilmente gli obblighi contributivi dei soggetti che ne faranno parte.