IVA in eccesso da recuperare nelle liquidazioni periodiche

IVA in eccesso da recuperare nelle liquidazioni periodicheIl modello di comunicazione dovrebbe tenere conto degli errati versamenti mensili o trimestrali – da Eutekne

Lunedì 28 maggio 2018

    

Con il provvedimento n. 62214/2018 è stato aggiornato il modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Uno degli aspetti che ancora non è stato definito, stando alla struttura del modello e alla lettura delle relative istruzioni, attiene alla possibilità di scomputare – mediante la compilazione del quadro VP – le eventuali eccedenze di versamento nelle liquidazioni periodiche successive.
Il caso che tipicamente può verificarsi è quello per cui, in conseguenza di un errore materiale, il versamento dell’IVA periodica sia diverso (ed eccedente) rispetto a quello dell’IVA dovuta per il mese o trimestre di riferimento.

La formulazione letterale dell’art. 30 comma 1 del DPR 633/72 sembrerebbe riconoscere il recupero degli importi versati in eccesso rispetto al dovuto solamente in sede di dichiarazione annuale.
La norma infatti stabilisce che “se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile (…), aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (…), il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo” (ovvero di richiederne il rimborso alle condizioni di cui allo stesso art. 30).

Sul piano procedurale, nel modello di comunicazione delle liquidazioni, l’IVA dovuta risulta dal rigo VP6 come differenza tra l’IVA esigibile e l’IVA detratta. Nel rigo VP14, invece, viene esposto il dato relativo all’IVA da versare, in ragione di una serie di “aggiustamenti” rispetto all’importo dell’IVA dovuta.
Il più significativo di questi “aggiustamenti” è generalmente costituito dal riporto del credito del periodo precedente (rigo VP8). Le istruzioni precisano che nel rigo VP8 deve essere indicato l’ammontare dell’IVA computata in detrazione risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti che sono stati chiesti a rimborso o in compensazione presentando il modello TR).
Non appare, invece, possibile includere nel rigo in questione anche un eventuale versamento effettuato in eccesso nel periodo precedente a quello oggetto della comunicazione.

Se non appare possibile riportare nel quadro VP del modello comunicativo le eccedenze di versamento del soggetto passivo, tuttavia, va osservato che una siffatta possibilità era offerta dal soppresso modello di dichiarazione IVA periodica.
Il rigo VP14 (“IVA non versata, comprensiva degli interessi, o versata in eccesso risultante da dichiarazioni periodiche precedenti) sezione 2 (“crediti”) di quest’ultimo modello (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2001) consentiva, mediante uno specifico campo, l’indicazione dell’IVA erroneamente versata in eccesso rispetto all’imposta dovuta risultante da una dichiarazione periodica precedente. In tale sede erano specificati anche l’importo e gli estremi del versamento periodico.

In questo modo, veniva di fatto riconosciuta la possibilità di scomputare l’eccesso di versamento relativo a un mese o trimestre, mediante compensazione “verticale”, già dal mese o trimestre successivo.Per prudenza recupero del versamento solo in dichiarazione annuale

In mancanza di un’analoga previsione nell’attuale modello di riepilogo delle liquidazioni periodiche, cautelativamente l’IVA eventualmente versata in eccedenza rispetto al dovuto potrà essere recuperata solo:
– in sede di dichiarazione IVA annuale ex art. 30 comma 1 del DPR 633/72, compilando il rigo VL30 campo 3 (si veda “Nel modello IVA 2018 irrilevanti gli omessi versamenti periodici” del 22 febbraio 2018);
– compensando “orizzontalmente” ex art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale con eventuali debiti fiscali o contributivi già a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di imposta nel quale l’ammontare in eccesso è stato versato, salvo sia dovuta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

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