I canoni pagati per un immobile utilizzato con un contratto di locazione non finanziaria sono deducibili al 100% (secondo il principio di cassa), qualora lo stesso sia strumentale, ovvero al 50%, se a uso promiscuo. A tal fine, è necessario che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del Tuir). Il regime della cedolare secca trova applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo, locati per finalità abitative, e le relative pertinenze (articolo 3 del Dlgs 23/2011). Non possono invece usufruire del regime della cedolare secca i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, così come le locazioni concluse con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione (circolare 26/E del 2011). Una unità immobiliare accatastata come A/2 rientra tra le abitazioni di tipo civile. Conseguentemente, non appare possibile per un professionista dedurre i costi sostenuti per un immobile di tipo residenziale.