Bonus facciate, istruzioni del Mibact per zona A e B
Percorso semplificato: una circolare dei Beni Culturali in risposta ai Comuni che non applicano il D.M. 1444/1968 sulla classificazione delle aree urbanizzate.
- Per godere del bonus facciate, l’immobile deve rientrare nelle sole zone A e B ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444.
- Classificazioni differenti – Tuttavia, tali denominazioni in alcuni Comuni non esistono più e sono state sostituite da altre sigle. Il Mibact (Ministero per i beni culturali), con lettera 19.02.2020, n. 4961, ha affermato che per ottenere il beneficio è necessario che gli edifici si trovino in aree che, a prescindere dalla loro classificazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal D.M. 1444/1968 (vedi oltre).
- Zone assimilabili – Il Mibact, inoltre, ha affermato che la certificazione urbanistica richiesta dalle Entrate con la circolare n. 2/2020 (pag. 7) è indispensabile per l’assimilazione alle zone A e B solo in alcuni casi limitati, ossia quando un Comune non ha mai adottato un qualsiasi atto che abbia applicato il D.M. 1444/1968 sul proprio territorio.
- Pertanto, il bonus è fruibile in zone assimilabili alle zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, così come risulta dalle certificazioni urbanistiche.
- I Comuni, su richiesta del contribuente, sono tenuti a rilasciare la certificazione urbanistica richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
- La normativa: il D.M. 144/1968: le zone territoriali omogenee A e B:
- zona A) – comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zona B) – comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 metri cubi/metri quadri.
- Zone escluse dal bonus – Restano escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati in:
- zona C) o assimilate: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lett. B);
- zona D) o assimilate: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o assimilati.