Contributo integrativo e soggettivo Cassa previdenziale

Domanda – Sono un architetto iscritto all’ordine degli Architetti di Padova e conseguentemente anche all’Inarcassa, ovvero la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Architetti.
Annualmente pago il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari ed il contributo soggettivo in relazione al reddito professionale complessivamente determinato e dichiarato sia in sede di Modello Dichiarazione Redditi che di Dichiarazione Annuale alla Cassa di Previdenza.
Quando emetto la fattura addebito al mio cliente il 4% del contributo integrativo determinato sul compenso; alla fine dell’anno il cliente mi rilascia idonea certificazione attestante le ritenute effettuata e versate nei termini di legge.
Sulla Certificazione Unica viene indicato esclusivamente il compenso e non già l’imponibile IVA (comprensivo quindi anche del 4% di contributo integrativo).
Volevo sapere se la Certificazione così come predisposta dal mio cliente è corretta e se il contributo integrativo posso indicarlo tra gli oneri deducibili alla voce contributi previdenziali.

Risposta – Così come evidenziato in sede di quesito i liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza e di Assistenza professionali in relazione alla loro iscrizione ad Albi, Ruoli o Collegi, devono versare due tipi di contribuzione:
il contributo integrativo: calcolato nella misura del 4% dell’onorario; è imponibile IVA; è addebitato a titolo di rivalsa al cliente in occasione della fatturazione del compenso; non è imponibile ai fini della Ritenuta d’Acconto IRPEF del 20% trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo al professionista;
il contributo soggettivo: calcolato sul reddito libero professionale (individuale o anche in forma associata).

Per ciascuno dei due sopraddetti contributi le Casse hanno stabilito dei limiti (di volume d’affari e di reddito professionale) “minimali” per i quali sono stabiliti dei contributi fissi; superati tali limiti si dovrà conguagliare i contributi in relazione alle aliquote stabilite, calcolate sulle eccedenze rispetto agli importi minimali.

Il contributo integrativo addebitato a titolo di rivalsa in fattura al cliente non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF (non è infatti neppure assoggettato a Ritenuta d’Acconto del 20% in sede di pagamento) e non va dichiarato nella Certificazione Unica che il cliente rilascia al fine di attestare le ritenute d’acconto effettuate e versate.

In tal senso si esprimono anche le istruzioni per la compilazione della Certificazione le quali precisano che al punto 4 della sezione – Dati relativi alle somme erogate – in deroga alla previsione generale dell’indicazione dell’ammontare lordo del compenso corrisposto, precisa che non va indicato il contributo integrativo (del 2% o del 4%) destinato alle Casse professionali, in quanto non fa parte del compenso.

In relazione a ciò quindi il contributo non dovrà essere indicato nel Quadro “RE” della Dichiarazione dei redditi in quanto non costituente compenso e quindi reddito professionale.

Per quanto concerne invece la deducibilità dei contributi previdenziali in sede di dichiarazione dei redditi mentre nessun dubbio o limite è da imputarsi al contributo soggettivo si deve operare diversamente per quanto attiene il contributo integrativo.

Infatti, nel caso in cui il professionista abbia emesso fatture per un importo di onorario complessivo uguale o superiore al limite minimo sul quale calcolare il contributo integrativo questo non potrà essere portato in deduzione dal reddito complessivo, essendo lo stesso oggetto di addebito a titolo di rivalsa in sede di fatturazione a carico del cliente mandante.

Viceversa nel caso in cui il professionista abbia emesso fatture per attività professionale d’importo inferiore al volume d’affari minimo la parte di contributo integrativo che non trova rivalsa nell’addebito al cliente, in quanto rimasto completamente a carico del contribuente potrà essere portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera e) del TUIR.

In tal senso si è espressa chiaramente l’Agenzia delle Entrate nelle sue Risoluzioni n. 69/E del 18.05.2006 e n. 25/E del 03.03.2011.
Ricapitolando quindi con riferimento al caso di specie:
la certificazione rilasciata dal Cliente e non indicante il contributo integrativo del 4% è corretta;
il Professionista potrà eventualmente portare in deduzione la quota parte di contributo integrativo, per la quota minimale, non addebitata, per assenza di fatturato sufficiente a titolo di rivalsa ai clienti, e pertanto rimasta effettivamente a suo carico. A tale proposito infatti si precisa che nel caso in cui il Libero Professionista “volutamente” non abbia esercitato il diritto di rivalsa sarà preclusa la deducibilità dello stesso.

You must be logged in to post a comment.