Bilancio, Errori non rilevanti

La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel Conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore (documento OIC 29, § 48).
Un errore è rilevante se può, individualmente o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze (§ 46).
Le scritture contabili relative alla correzione di errori che determinano la riduzione di un’attività o l’incremento di una passività oppure l’incremento di un’attività o la riduzione di una passività sono le seguenti:




Sopravvenienze passiveaAttività/passività





Attività/passivitàaSopravvenienze attive


Il documento OIC 29, a differenza della precedente versione (2014) del principio contabile, non fornisce indicazioni precise in merito alla classificazione delle sopravvenienze derivanti dalla correzione di errori non rilevanti (posto che si fa genericamente riferimento al Conto economico dell’esercizio).
La dottrina che si è occupata della materia ha, quindi, ipotizzato di classificare tali componenti di reddito, sulla base della loro natura, nella voce di Conto economico interessata dall’errore.
Tale impostazione risulta però in contrasto con gli emendamenti recentemente apportati al documento OIC 12 (rilasciati in data 29.12.2017 e applicabili ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data successiva).
Pertanto, si potrebbe ipotizzare di rilevare la correzione di errori non rilevanti attinenti ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1) nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” oppure nella voce “B.14 – Oneri diversi di gestione”.

Da un punto di vista fiscale il costo è indeducibile se non ha concorso al risultato di esercizio nell’anno di competenza.

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