Alimenti e bevande (trattamento fiscale IVA ed Imposte)

Ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. f) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l’imposta assolta per l’acquisto di alimenti e bevande, tranne che per i beni:

  • oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • destinati alle prestazioni di somministrazione in mense scolastiche, mense aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa.

Secondo l’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l’IVA relativa alle spese di rappresentanza (come definite ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione dell’imposta assolta sull’acquisto di beni omaggio di costo unitario non superiore a 50 euro.
Non è più previsto, invece, il regime di indetraibilità “oggettiva” dell’IVA afferente le prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande di cui al previgente art. 19-bis1 co. 1 lett. e) del DPR 633/72 (modificato dall’art. 83 co. 28-bis del DL 112/2008).
L’imposta relativa alle prestazioni di ristorazione è, dunque, integralmente detraibile, secondo le regole ordinarie, ossia “nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura” (circ. Agenzia delle Entrate 19.5.2010 n. 25).
Quanto alle spese di ristorazione, per la detraibilità integrale dell’imposta, è dunque necessaria:

  • l’inerenza della prestazione all’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione del fruitore del servizio, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72;
  • la richiesta della fattura.

Aliquota applicabile

Alla somministrazione di alimenti e bevande si applica l’aliquota IVA del 10%, a norma del n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Considerato che la somministrazione di alimenti e bevande ai fini IVA è qualificata come “prestazione di servizi” ex art. 3 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, deve ritenersi esclusa l’aliquota agevolata del 10% per la cessione di piatti “da asporto” (cfr. R.M. 20.9.98 n. 107), ivi applicandosi l’aliquota prevista per i singoli prodotti che compongono il piatto. Detta esclusione riguarda anche i servizi di “food delivery”, intesi come la consegna a domicilio di piatti già preparati, il cui acquisto è avvenuto via internet (cfr. interpello DRE Lombardia n. 904-46/2016).
L’aliquota del 10% si applica, altresì, alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante l’utilizzo di distributori automatici, indipendentemente dal luogo in cui è ubicato il distributore.
Si applica, invece, l’aliquota IVA del 4% alla somministrazione di alimenti e bevande presso mense aziendali e interaziendali, secondo il disposto del n. 37 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, se rese a titolo oneroso, anche qualora siano eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.
Se rese a titolo gratuito, invece, le somministrazioni di pasti nelle mense aziendali esulano dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 3 co. 3 del DPR 633/72.

 

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