L’agevolazione riferita al c.d. “bonus facciate”, di cui all’art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019, può essere fatta valere sulla base di interventi edilizi di diversa tipologia. A seconda del tipo di intervento edile posto in essere, muta la qualificazione urbanistica e, di riflesso, anche l’applicazione dell’IVA alla prestazione eseguita.
Tra le opere edilizie agevolate vi sono gli interventi di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna della facciata.
In questa circostanza, le opere sono generalmente riconducibili alla nozione di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001.
Sono compresi, in particolare, i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
A titolo esemplificativo, rientrano nella manutenzione ordinaria anche “gli interventi di sostituzione integrale o parziale dei pavimenti, rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori” (C.M. 24 febbraio 1998 n. 57).
Le prestazioni di servizi di manutenzione, sotto il profilo IVA, sono soggette ad aliquota del 10% se relative a fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, con la limitazione per i beni significativi.
L’aliquota è, dunque, quella ordinaria (del 22%) se gli interventi riguardano immobili strumentali.
Nel caso di interi fabbricati, a prevalente destinazione abitativa, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile l’aliquota del 10% “anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio” (C.M. n. 71/2000, ripresa, con riferimento al c.d. “bonus facciate” dalla risposta a interpello n. 606/2021).
Tale chiarimento, specificamente reso con riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dei fabbricati (come nel caso delle facciate), dovrebbe prevalere rispetto al principio generale per cui, in forza di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfetario, le prestazioni sono in linea generale soggette all’aliquota IVA più elevata (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate n. 111/2004, risposta a interpello n. 49/2020).
Interventi come la finitura degli edifici (codice ATECO 43.39.09) o la tinteggiatura (codice 43.34.00), se commissionati da soggetti passivi IVA, possono imporre l’applicazione del meccanismo del reverse charge:
– nel caso di subappalti, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72;
– nel caso di interventi direttamente dipendenti da un contratto di appalto, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter del medesimo decreto, trattandosi di prestazioni relative ad edifici (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015).
Il c.d. “bonus facciate” può essere riconosciuto anche per interventi di maggiore entità, rilevanti dal punto di vista termico, qualificabili come manutenzione straordinaria o inclusi nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo.
Nell’ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria, valgono le considerazioni già espresse, con applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le sole prestazioni riferite a edifici a prevalente destinazione abitativa e il meccanismo del reverse charge alle condizioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72.IVA al 10% per le ristrutturazioni di immobili strumentali
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro, invece, l’aliquota del 10% si applica indistintamente dalla tipologia dell’immobile oggetto dei lavori (ris. Agenzia delle Entrate n. 157/2001 e n. 10/2003).
La disposizione di cui al n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, ha natura “oggettiva” e, quindi, si riferisce sia ai fabbricati abitativi che a quelli strumentali.
In relazione alle modalità di applicazione dell’imposta, non dovranno essere scomposte le singole prestazioni contenute nel contratto di appalto, per le quali sarebbe singolarmente dovuto il reverse charge (come nel caso della tinteggiatura o finitura della facciata).
Difatti, come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (§ 1.4), per esigenze di semplificazioni, l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie (rivalsa) all’intera fattispecie contrattuale.