Rispondiamo, analizzando le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad alcune delle domande più frequenti: quando lo straniero può lavorare se non è in possesso di un permesso di soggiorno?
In base alle previsioni dell’art. 5, c. 9 D.Lgs. 286/1998 (TU Immigrazione), il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, salvo condizioni ostative. Tale termine, tuttavia, non assume carattere perentorio; pertanto, i tempi di rilascio del documento di soggiorno possono subire ritardi, anche considerevoli. A fronte di questa indicazione, ci si chiede spesso se sia possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno.
La risposta è affermativa, come previsto dall’art. 5, c. 9-bis del TU Immigrazione, concedendo la possibilità allo straniero di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa dell’emissione del documento richiesto; tale disposizione, inizialmente prevista per i permessi caratterizzati da motivi di lavoro, è stata poi estesa anche ai permessi per motivi familiari (che abilitano comunque al lavoro), come indicato nella nota congiunta del 7.05.2018 del Ministero del Lavoro e dell’INL.
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, quindi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa. Tale attività lavorativa può essere legittimamente svolta a condizione che sia stata rilasciata dall’Ufficio immigrazione della Questura o dall’Ufficio postale l’apposita ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo (prima della scadenza) del permesso. Nel caso in cui, poi, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno venisse respinta, la possibilità di lavorare viene immediatamente meno.
I richiedenti protezione internazionale sono un’ulteriore categoria di soggetti che possono prestare attività, pur in assenza di permesso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente. La ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.
Parimenti, chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso, in base alle previsioni dell’art. 2 D.P.C.M 28.03.2022, che consente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro, sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea, presentando la relativa ricevuta.
Come compilare, quindi, la comunicazione preventiva d’assunzione (COB)? Nel campo “titolo di soggiorno” è possibile selezionare il menu a tendina e indicare “in attesa di rilascio” oppure “in rinnovo”. Giova ricordare che il modello contiene gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa.
Si ricorda, inoltre, che tali modalità di compilazione e i relativi impegni assunti dal datore di lavoro trovano applicazione anche in caso di rapporto di lavoro domestico.