Sanzione, quando c’è danno erariale

Con Ordinanza 3 maggio 2022, n. 13908la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di applicare sanzioni tributarie al contribuente, pur in assenza di danno erariale.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che, con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, è necessario verificare concretamente,  al fine di distinguere tra violazione formale e sostanziale, se la condotta del contribuente abbia arrecato un danno erariale incidendo sulla determinazione:

  • della base imponibile;
  • dell’imposta;
  • del versamento del tributo

Qualora tale pregiudizio non sussista, la violazione va considerata meramente formale, in quanto lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Aspetti contabili e fiscali delle rivendite di generi di monopolio

Chi esercita l’attività di rivendita di generi di monopolio si trova molto spesso ad affrontare varie peculiarità sia in tema IVA che in ambito contabile.

Questi aspetti particolari sono legati al regime IVA definito “monofase” tipico di generi di monopolio e alla corretta rilevazione contabile degli aggi spettanti agli esercenti. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una disamina generale sul trattamento contabile e fiscale della rivendita di generi di monopolio.

Premessa

Le imprese che svolgono l’attività di rivendita di generi di monopolio devono affrontare varie peculiarità, soprattutto legate all’applicazione dell’IVA. Infatti, si troveranno ad affrontare operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 74 del D.p.r. 633/1972 relative alla cessione di generi di monopolio e ricariche telefoniche oltre ad operazioni esenti e soggette ad IVA.

Inoltre, questa attività di commerciale consente al cedente di conseguire compensi o ricavi fissi nella misura stabilita dai Monopoli di Stato in relazione a ogni singola tipologia di bene.

Sotto l’aspetto amministrativo ci saranno rilevanti differenze nel rilevare queste operazioni a seconda del regime contabile, ordinario o semplificato, scelto dal rivenditore. Infatti, nel primo caso l’annotazione avverrà “a costi e ricavi” mentre, nel secondo caso, verranno rilevati solo gli aggi spettanti.

Rivendita generi di monopolio

Andando a approfondire la tematica principale di questo contributo occorre rilevare beni di monopolio sono particolari tipologie di beni immessi nel circuito legale di vendita e controllati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come disposto dall’articolo 24 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, all’atto di acquisto dei generi di monopolio, gli stessi, devono essere pagati dal rivenditore e, successivamente, verranno ceduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. Diversamente, la cessione di tali beni avviene mediante l’istituzione di apposite rivendite. ordinarie o speciali o, ancora, attraverso un apposito patentino.

Beni di monopolio:

→ Tabacchi

→ Giochi pubblici (lotterie, Lotto, Superenalotto, Gratta e Vinci)

→ Valori bollati

→ Sali e fiammiferi

→ Giornali quotidiani e periodici

→ Ricariche telefoniche

Aspetti contabili e fiscali

Aspetti IVA – regime monofase ed altre peculiarità

I rivenditori di generi di monopolio, per gran parte delle operazioni compiute applicano regimi IVA “monofase”. Infatti, ordinariamente l’IVA è un’imposta che viene applicata in ciascuno dei passaggi commerciali che subisce un bene o un servizio, e attraverso il sistema di rivalsa da un lato e detrazione dall’altro, colpisce in ultima istanza il solo consumatore finale. I regimi c.d. monofase sono invece sistemi nei quali l’IVA non viene assolta con questo meccanismo, ma è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, alla prima immissione dei beni al consumo, ossia da parte del primo soggetto che interviene nel ciclo produttivo o commerciale.

Si tratta, ai sensi dell’articolo 74, D.p.r. 633/1972, delle seguenti operazioni:

  • commercio di generi di monopolio (Sali e tabacchi);
  • commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti ecc.;
  • prestazioni telefoniche pubbliche e mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile;
  • rivendita di documenti di viaggio, documenti di sosta.

Meccanismo dei regimi “monofase”

Nei regimi previsti dall’articolo 74, è previsto un meccanismo speciale, dato che per i settori ivi compresi è possibile conoscere fin dall’origine quale sarà il prezzo di vendita al pubblico del bene/servizio al consumatore finale.

Di conseguenza, l’imposta viene assolta dal primo soggetto, mentre i passaggi successivi fino alla fase del consumo sono indenni dagli adempimenti contabili di fatturazione o registrazione, ossia fuori campo di applicazione IVA.

Secondo la lettera a, comma 1, art. 74, D.P.R. n. 633/1972, nel commercio di sali e tabacchi l’imposta è dovuta dall’Amministrazione dei Monopoli sulla base del prezzo di vendita del bene.

Per i soggetti che esercitano la rivendita di generi di monopolio, è necessario segnalare che:

le cessioni di sali e tabacchisono da considerarsi fuori campo di applicazione dell’imposta (lettera a, comma 1, articolo 74, D.p.r. 633/1972);
le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similarisono da considerarsi non soggette IVA (articol 2, comma 3, lettera i);
le cessioni di schede telefonichesono da considerarsi fuori campo IVA (articolo 74, comma 1, lettera d, D.p.r. 633/1972);
le cessioni di biglietti relativi ai trasporti pubblici urbanisono da considerarsi fuori campo IVA (articolo 74, comma 1, lettera e, D.p.r. 633/1972);
aggi relativi a lotto e lotterie nazionali, giochi, eccsono da considerarsi esenti IVA (articolo 10, numeri 6 e 7, D.p.r. 633/1972)

OSSERVA – Trattandosi quindi di esercizio di alcune attività che danno diritto alla detrazione, ed altre che non danno diritto alla detrazione, è necessario ai sensi dell’articolo 19-bis, D.p.r. 633/1972 calcolare la percentuale di detraibilità (c.d. pro-rata).

Aspetti contabili

Dal punto di vista operativo occorre ricordare che l’ammontare dell’aggio è pari alla differenza tra il prezzo di vendita al pubblico del bene e il prezzo di acquisto corrisposto al fornitore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM). Pertanto, la cessione di generi di monopolio consente al rivenditore di percepire un ricavo fisso e prestabilito dallo Stato rappresentato dagli aggi.

INFORMA – La contabilizzazione relativa all’acquisto e alla rivendita dei beni in commento differisce a seconda che il soggetto rivenditore sia in regime di contabilità semplificata ovvero ordinaria.

Contabilità ordinaria

I soggetti in contabilità ordinaria contabilizzano gli acquisti e le relative cessioni dei beni in commento a costi e ricavi. Infatti, ai fini delle imposte dirette queste operazioni devono essere contabilizzate a costi e ricavi, assumendo rilievo, quindi, l’intero corrispettivo e non solo l’importo dell’aggio.

Occorre rilevare, da ultimo, che queste operazioni non sono soggette agli obblighi di fatturazione e non limitano il diritto alla detrazione dell’imposta. Infatti, nel caso in cui il rivenditore ponga in essere operazioni esenti non occasionali dovrà essere applicato il calcolo del pro-rata di detraibilità considerando queste cessioni tra quelle che danno diritto alla detrazione, anche se i dati non saranno valorizzati all’interno della dichiarazione IVA.

Contabilmente, per i generi di monopolio, vengono movimentati dei conti transitori e non dei conti economici, in quanto, non costituiscono beni di proprietà.

Contabilità semplificata

Per i soggetti in contabilità semplificata, considerando che l’acquisto e la rivendita di tabacchi costituiscono operazioni “fuori campo IVA”, nell’effettuare le registrazioni contabili è ritenuta sufficiente la contabilizzazione del solo aggio, da registrarsi esclusivamente ai fini reddituali quale elemento positivo di reddito. Per questa ragione, normalmente, nella tenuta di una contabilità semplificata di una tabaccheria ci si limita ad annotare nei corrispettivi l’aggio, rilevandolo dalla nota di consegna dei tabacchi, ritenendo irrilevante il costo dei tabacchi e gli introiti derivanti dalla vendita degli stessi.

La fattura elettronica per i generi di monopolio

Con l’avvento della fattura elettronica le “note di consegna” dei generi di monopolio pervengono sotto forma di fattura di acquisto (tipo di documento TD01), emesse dai fornitori verso le varie rivendite. Il documento ricevuto dal fornitore perviene (ovviamente) sul canale “acquisti” e riporta distintamente una serie di voci, per esempio con riferimento all’acquisto di tabacchi:

• il valore dei tabacchi lavorati (lordo) alla voce prezzo unitario – operazione ex articolo 74 D.p.r. 633/1972, codice natura N2;

• il valore dell’aggio riconosciuto alla tabaccheria – espresso con segno meno alla voce sconto o maggiorazione e specifica tipo dato “Aggio” – operazione ex articolo 74 D.P.R. n. 633/1972, codice natura N2;

• eventuali spese accessorie sull’acquisto con descrizione SERVIZI – operazione soggetta ad IVA ad aliquota ordinaria 22%.

Si tratta dunque di un documento composto da diverse voci, di natura diversa tra loro, poiché riporta il valore lordo dei tabacchi (irrilevante ai fini contabili nel caso di contabilità semplificata), l’aggio che, invece rappresenta un aspetto rilevante ai fini reddituali, quale componente positivo di reddito, e le spese per servizi, anch’esse rilevanti ai fini reddituali quale costo di esercizio.

Scritture contabili rivenditore in contabilità ordinaria

Esempio 1

Acquisto e vendita di Gratta e Vinci

Il rivenditore Giuseppe Verdi acquista “Gratta e Vinci” per 2.000 euro dal proprio fornitore. Verranno pagate, inoltre, vincite ai propri clienti per un complessivo importo di 400 euro.

Considerando che le vincite pagate dal rivenditore al suo cliente, costituiscono degli anticipi per conto del proprio fornitore di “Gratta e Vinci” sarà necessario effettuare la seguente scrittura contabile:

Credito v/fornitore           a                  Cassa contanti                 400,00

L’aggio sui “Gratta e Vinci”, attualmente, è pari all’8 per cento dell’ammontare del venduto.

Pertanto, supponendo che tutti 2.000 euro di cartoline siano stati venduti, il ricavo del sig. Verdi sarà pari a 160 euro (2.000 x 8%).

Nel momento in cui verrà saldato il debito per l’acquisto delle cartoline di Gratta e vinci, l’importo verrà compensato con l’ammontare delle vincite anticipate dal rivenditore e con l’aggio spettante. Quindi, la scrittura sarò la seguente:

Debito v/fornitore      a                Diversi                           2.000,00

                                                    Credit v/fornitore              400,00

                                                    Aggio su Gratta e Vinci    160,00

                                                    Banca C/c                       1.440,00

Esempio 2

Acquisto e vendita di tabacchi

Il soggetto Mario Rossi, rivenditore di generi di monopolio in contabilità ordinaria, acquista dei tabacchi e riceve la relativa fattura contenete i seguenti dati:

– Valore tabacchi acquistati al netto dell’aggio: 3.000,00 euro (fuori campo IVA, articolo 74, D.p.r. 633/1972);

– spese di trasporto: 20,00 euro (+ IVA al 22% pari a 4,40 euro).

Diversi                            a           Debiti v/fornitori                        3.024,40

                                                    Conto transitorio patrimoniale    3.000,00

                                                    Spese di trasporto                             20,00

                                                    IVA c/acquisti                                    4,40

Ai fini di una completa disamina occorre ricordare che l’aggio spettante al rivenditore di tabacchi è pari al 10 per cento del venduto.

Si ipotizza che il sig. Mario Rossi, in data 04 marzo 2021, incassi 80 euro per la vendita di tabacchi rileverà la seguente scrittura:

Cassa contanti                       a           Diversi                                         80,00

                                                           Conto transitorio patrimoniale    72,00

                                                           Aggi su vendita di tabacchi           8,00

In questo modo verrà rilevato contabilmente tra i ricavi di vendita l’effettivo guadagno di spettanza del sig. Rossi che è costituito dall’aggio.

Esempio 3

Rilevazione delle rimanenze finali di beni di monopolio

Ai fini della corretta rilevazione di questa scrittura occorre premettere che i prodotti di monopolio non costituiscono beni di proprietà del rivenditore, pertanto, anche in sede di rilevazione delle esistenze iniziali e finali di tali beni, occorre utilizzare dei conti transitori che non vadano ad incidere sulla determinazione del reddito di esercizio.

Immaginando che il rivenditore Bianchi abbia rimanenze finali di tabacchi pari a 8.000,00 euro. Al 31/12/2020 la scrittura in partita doppia è la seguente:

Rimanenze di beni in monopolio     a      Conto transitorio patrimoniale       8.000,00

Al primo gennaio 20201 occorrerà effettuare la scrittura di giroconto per la rilevazione delle esistenze iniziali:

Conto transitorio patrimoniale         a      Rimanenze di beni in monopolio   8.000,00

Riferimenti normativi

• Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, articolo 24;

• D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 10, comma 6;

• C.M. 17 maggio 2000 n. 98/E.

• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 74;

• D.M. 8 febbraio 2011;

• Agenzia delle Entrate, Circolare 17 maggio 2000, n. 98/E.

Calcolo della percentuale di detrazione righi VF34 (pro rata Iva operazioni esenti)

IVA in dichiarazione IVA rigo VF34 colonna 6

1. DOMANDA

Il quesito riguarda specificatamente il rigo VF34, campo 6 , relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74 comma 1 , per le quali l’esatta indicazione dell’importo , consente il corretto calcolo della percentuale di detraibilita’ sull’iva acquisti.

Il dubbio nasce dalla poco chiara risposta riportata alla Circolare 17.5.2000  n 98 al punto 3.2.2.

In tale contesto l’AdE , riferendosi al commercio di sali e tabacchi, fiammiferi, giornali/ libri/ telefonia pubblica/ biglietti viaggio, parcheggio ecc, recita: AI FINI DEL CALCOLO DEL PRO RATA SUDDETTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE COMPUTATE IN BASE AL CORRISPETTIVO CHE,  SULLA BASE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI, E’ DOVUTO AL RIVENDITORE. A SECONDA DEI CASI QUESTO PUO’ ESSERE COSTITUITO DA UN AGGIO SULLE VENDITE, OVVERO DALL’INTERO PREZZO DI RIVENDITA PRATICATO AL PUBBLICO. E recita ancora : AI FINI DELLE DIRETTE, LE OPERAZIONI DI RIVENDITA DEI PRODOTTI IN QUESTIONE VANNO CONTABILIZZATE A COSTI E RICAVI. E ASSUME QUINDI RILIEVO L’INTERO CORRISPETTIVO DELLA RIVENDITA E NON L’AGGIO.

E qui sta l’inghippo perche’ a seconda di cosa si mette ( aggio o prezzo di vendita), la percentuale di  deducibilita’ IVA  cambia in modo consistente.

 Io ho una tabaccheria con vendita tabacchi, biglietti, sali, fiammiferi e giornali /libri.Per tutto, tranne che per giornali quotidiani e periodici tengo conto dell’aggio, mentre per i  giornali ho sempre considerato il prezzo di vendita, partendo dall’importo liquidato ai corrieri (Devietti/Todis) al lordo del margine e al netto delle rese giornaliere e settimanali. Per la stessa ragione ai fini delle dirette tratto da sempre  il commercio di giornali a costi e ricavi (contratto ESTIMATORIO di vendita per eccellenza).

Ora mi viene il dubbio perche’ dalla lettura  della domanda,  di cui alla circolare 98  sopra riportata,si parla di aggio x generi di monopolio e di margine per i prodotti editoriali. La risposta poi dell’AdE non e’ assolutamente chiara E NON ENTRA NELLO SPECIFICO DELLA CASISTICA.. Specificatamente per i giornali   LA DIFFERENZA FRA MARGINE E PREZZO DI VENDITA  e’ molto rilevante e cambia moltissimo la percentuale di detraibilita’ dell’iva acquisti, assumere un importo anziche’ l’altro..

QUALI IMPORTI DEVONO ESSERE RIPORTATI AL RIGO VF 34  CAMPO 6? 

2. RISPOSTA

La questione è nota da tempo e va ricondotta alla corretta contabilizzazione dei componenti citati.

Nel presupposto che ai fini dei redditi l’art. 18 Dpr 600/73 dispone che “Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei suddetti beni”, mentre “Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori” si ha che:
a) per i soli generi di monopolio (tabacchi) e per i valori bollati/postali e simili va contabilizzata la differenza tra il ricavo ed il costo (cd. “aggio”)
b) per i giornali ceduti con contratto estimatorio e per i distributori di carburante ciò non è possibile (l’aggio rileva solo per verificare se sia possibile accedere al regime di contabilità semplificata)
c) per tutti gli altri beni vige un regime ordinario (ciò anche per il sale e i fiammiferi, che non rientrano nell’ambito del monopolio obbligatorio di Stato).

Dunque  in relazione a quanto prospettato, la contabilizzazione:
*) dei giornali/riviste: vanno annotati a “costi e ricavi” (rimanenze sono sempre fatte pari a zero in quanto l’invenduto viene restituito, concetto proprio del contratto estimatorio); a tal fine si ritiene che il costo possa essere documentato dall’apposito prospetto rilasciato dal distributore (mentre il  corrispettivo di vendita è opportuno sia riepilogato in una colonna separata dei corrispettivi, con indicazione del fuori campo Iva ex art. 74 Dpr 633/72); nel caso poi di “libri” è possibile che non si applicato il contratto estimatorio (rimanendo comunque nell’ambito del regime monofasico) e dunque vanno gestite anche le rimanenze a fine anno
*) schede telefoniche: vale lo stesso discorso di cui sopra (dove, tuttavia, andranno gestiti anche le rimanenze di fine anno)
*) per quanto attiene le “ricariche” telefoniche se un mero corrispettivo di una prestazione di servizio sempre esclusa da Iva art. 74,

Per quanto infine attiene i biglietti di trasporto e parcheggio, non si dovrebbe vertere nell’ambito di un “acquisto”, ma di un’attività che rientri anch’essa nell’ambito di un contratto estimatorio (l’impresa esercente il trasporto/parcheggio si trova infatti a gestire i documenti “restituiti” dai rivenditori, come chiarito nell’art. 2 DM 30/07/2009 che disciplina tali operazioni), a fronte del quale viene applicato regime monofasico.  Per tali operazioni al rivenditore spetta un mero “compenso” (che viene autofatturato dall’impresa esercente) e va annotato ai soli fini dei redditi (non rientrando nell’ambito della dichiarazione annuale Iva, come espressamente previsto dal medesimo DM).   Si consiglia quindi di escludere i corrispettivi per tali vendite dal rigo VF34.

Per quanto attiene la dichiarazione annuale Iva, tutte le operazioni escluse da Iva ex art. 74:
*) non rientrano nell’ambito del quadro VE
*) mentre rientrano a rigo VF34 laddove si debba determinare un prorata da operazioni esenti, contribuendo ad aumentare la percentuale di detrazione (in sostanza gli unici compensi che per tale quadro rilevano come aggio sono i tabacchi, mentre tutti gli altri compensi rilevano per il corrispettivo).

Cordiali saluti

SEAC

Pallet Inversione contabile

Ricordati art. 12 – Operazioni accessorie IVA

Il trattamento Iva dei bancali in legno (pallet) recuperati

La legge di Stabilità 2015 ha esteso l`applicazione del regime del reverse charge di rottami e assimilati (art. 74, c. 7) anche alla cessione “di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”. La novella ha creato non poca confusione fra gli addetti, alcuni dei quali hanno ritenuto di doverla applicare “tout court“.

Procediamo con ordine. Innanzitutto nella C.M. 14/E/2015 la direzione centrale dell`Agenzia ha precisato che:i) nella norma in questione non è richiesta – come nel caso dei rottami – la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo;ii) la locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo” fa riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo.Con un`interpretazione “forzata“, ma tutto sommato semplificatoria, l`Agenzia ha sostanzialmente sostenuto che il reverse charge trovi applicazione a prescindere che il pallet sia effettivamente usato, considerato che il pallet è normalmente sottoposto a trasporto, magazzinaggio, selezione e quindi recuperato ad un ciclo successivo al primo. In altri termini, l`Agenzia ha voluto precisare che l`unico soggetto che non applica il reverse è il produttore del palletnuovo nella prima cessione, mentre dalla successiva cessione (anche se il pallet non è mai stato utilizzato) trova sempre applicazione l`inversione contabile.Tale conclusione non deve generare confusione poiché va coordinata con le altre disposizioni della disciplina Iva e, in particolare, con l`art. 12 del DPR 633/72 in base al quale “il trasporto, la posa in opera, l`imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti e contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazioni di servizi” seguono il trattamento dell`operazione principale quando fatturati dallo stesso soggetto.Ciò significa che la nuova disciplina del reverse non trova, quindi, applicazione quando il pallet viene ceduto assieme alla merce in esso collocata. Sostenere una tesi diversa significherebbe sostenere che, per la vendita di patate in casse di legno collocate su bancali, il fornitore debba suddividere i corrispettivi con Iva al 4% sulle patate, 22% sulle casse e reverse charge sui pallet. Tale conclusione è indubbiamente errata poiché viola il principio di accessorietà, in base al quale, nel nostro esempio, la fattura va, invece, tutta con Iva al 4% anche se riporta separata evidenza dei corrispettivi per casse e pallet. Il reverse charge, invece, troverà applicazione nell`eventuale successiva cessione del pallet recuperato dal cessionario e autonomamente venduto come imballaggio vuoto. Tale conclusione trova conferma anche in una recente risposta della DRE Campania a un interpello (914-112/2015) riguardante bancali in legno ceduti unitamente agli alimenti per animali che su di essi vengono trasportati e senza che ne sia pattuita la resa (c.d. imballaggi a perdere). Per completezza va infine evidenziato che:• proprio per il principio di accessorietà il reverse trova invece applicazione per la cessione di pallet per la cessione di rottami, cascami, ecc (cioè beni il cui trattamento è in reverse), in analogia a quanto riconosciuto per il trasporto di rottami (CM 43/E/2008);• rimane invariata la diversa disciplina del sistema cauzionale per gli imballaggi a rendere (art. 15 DPR 633/72 e D.M. 11.08.1975);• rimane invariata l`ipotesi dell`imballaggio reso a fronte di un contratto che contempli – per l`eventuale reso – una clausola risolutiva parziale con emissione – da parte del fornitore – di nota di accredito correlata alla cessione originaria (art. 21-bis, lett. h, DPR 633/1972; RM 85/E/2009).27/10/2015

A decorrere dallo scorso 1° gennaio, le cessioni di bancali in legno usati effettuate da imprese nei confronti di altro soggetto passivo devono essere fatturate con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, senza quindi che il cedente addebiti l’Iva in fattura e con l’indicazione nel documento dell’annotazione “inversione contabile”.

Il comma 629 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2015 ha ampliato infatti l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge: l’intento è quello di limitare le frodi Iva in settori considerati “rischiosi”.

La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile in relazione a specifici beni e servizi, a condizione che gli Stati stessi ne diano comunicazione al Comitato Iva e forniscano le informazioni relative all’ambito di applicabilità della misura, al tipo e alle caratteristiche della frode.

Tra le varie modifiche apportate vi è appunto quella relativa all’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel quale, accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica”), è stato inserito il riferimento ai “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.

Pertanto il meccanismo dell’inversione diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet

  • effettuate in Italia a partire dal 01.01.2015;
  • aventi ad oggetti bancali usati;
  • da parte di soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali.

Quindi, per tali tipologie di operazioni il cedente, deve emettere fattura senza applicazione dell’Iva, con l’annotazione obbligatoria “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972).

Dal canto suo il soggetto acquirente deve:

  • integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • annotare il documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
  • annotare lo stesso documento anche nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.

Si tratta di una modifica che ha un rilevante impatto in termini operativi: questo alla luce del fatto che sono numerose le imprese che, una volta utilizzati i bancali in legno ricevuti contestualmente all’acquisto della merce, si trovano a doverli smaltire e quindi a venderli ad altre imprese che si occupano del riciclo

Va precisato però che l’inversione contabile non “scatta” quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata: qui l’operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell’art. 12 del decreto IVA.

Da ultimo è opportuno rammentare il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata “attivazione” del meccanismo dell’inversione contabile.

Anche nel caso in cui l’imposta sia stata assolta, ma irregolarmente, e non vi sia dunque un danno erariale, vi è comunque una sanzione pari al 3% dell’imposta, che vede solidalmente responsabili i due contraenti.

Quando invece l’imposta non viene assolta, la sanzione va da un minimo del 100% ad un massimo del 200% del suo ammontare.

Fatture Acconto – TD02

Codici Tipo Documento TD02 – acconto/anticipo su fattura e TD03 acconto/anticipo su parcella
In caso di fatturazione di acconti, incassati e non, non dovrebbe essere possibile utilizzare il Codice TD24.

S.a.l. – Stati Avanzamento Lavori
Segnaliamo che, in particolare nel settore edile, la fatturazione di S.a.l. costituisce, nella quasi totalità dei casi, una fatturazione in acconto con l’utilizzo del codice TD02.

Solamente nel caso in cui si tratti di S.a.l. accettati definitivamente, quindi senza “trattenute a garanzia” e senza conguaglio in sede de “verifica finale”, la fattura dovrà essere emessa nel rispetto delle modalità sopra indicate per le prestazioni di servizi.